Sul pericolo del ripristino dei collegamenti con la criminalità organizzata

Cass. Pen., Sez. I, sent. 14 luglio 2021 (dep. 10 settembre 2021), n. 33743. Non può essere richiesta al detenuto la prova negativa del pericolo di una futura condizione relazionale con i sodali.

Con la sentenza n. 33743 del 2021, la Corte di Cassazione, I sez. penale, interviene sul delicato tema degli oneri di allegazione gravanti su colui che, condannato all’ergastolo ostativo per uno dei delitti contemplati dall’art. 4 bis co. 1 ord. penit., intenda richiedere un permesso premio pur in assenza di collaborazione con la giustizia.

Tematica, quest’ultima, che – come noto – è stata oggetto di radicali capovolgimenti a seguito della recente pronuncia di incostituzionalità emessa dal giudice delle leggi con la sentenza n. 253 del 2019 e dalla quale sono scaturiti effetti restrittivi sull’afflittività della sanzione dell’ergastolo ostativo.

Invero, la Corte Costituzionale, conformandosi alla pronuncia della Corte EDU nel caso Viola c. Italia, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 bis co. 1 ord. penit. <<nella parte in cui non prevede che ai detenuti per delitti di cui all’art. 416 bis codice penale e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolarne l’attività delle associazioni in esso previste, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell’art. 58 ter ordinamento penitenziario, allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti>> (cfr. Corte Cost., sent. n. 253/2019).

Specificamente, la Corte Costituzionale ha ritenuto fondate le questioni di legittimità sollevate, affermando l’incompatibilità degli articoli 3 e 27 comma 3 Cost. con il carattere assoluto della presunzione di pericolosità sociale del detenuto, condannato per reati ostativi e non collaboratore di giustizia. Pertanto, ad essere costituzionalmente illegittima non è la presunzione in sé, quando il suo essere assoluta.

Conseguentemente, vi è stato un mutamento della natura della presunzione che da assoluta diviene relativa e perciò superabile in forza dell’acquisizione di congrui e specifici elementi, ossia <<elementi che escludono non solo la presenza di collegamenti con la criminalità organizzata, ma altresì il pericolo di un loro ripristino, tenuto conto delle concrete circostanze personali e ambientali>> (cfr. Corte Cost., sent. n. 253/2019).

 

Orbene, nel caso de quo, a fronte del ricorso presentato da un detenuto – sottoposto al regime dell’ergastolo ostativo –, la Corte di Cassazione si è pronunciata sull’ordinanza con cui il Tribunale di Sorveglianza di Bologna aveva respinto il reclamo in tema di permesso premio, proposto avverso la decisione emessa dal Magistrato di Sorveglianza e con la quale era stata dichiarata l’inammissibilità dell’istanza avanzata.

Nello specifico, la ragione dell’inammissibilità veniva illustrata dal Magistrato di Sorveglianza e risiedeva nella condizione giuridica del detenuto (non collaborante, condannato alla pena dell’ergastolo per i delitti di omicidio e associazione di stampo mafioso, compresi nella prima fascia dell’art. 4 bis ord. penit.) e nell’assenza di <<specifica allegazione>> di elementi di prova idonei a dimostrare l’assenza del pericolo di ripristino dei collegamenti con l’associazione mafiosa di cui faceva parte il prevenuto.  

Motivazione, quest’ultima, che veniva condivisa dal Tribunale di Sorveglianza: necessità di rigettare il reclamo, confermando l’inammissibilità dell’originaria istanza, essendo il reclamante soffermatosi unicamente sulla propria condotta intramuraria e non avendo esposto alcunché rispetto alla <<sorte degli altri sodali>> e alla <<eventuale operatività dell’associazione nel territorio di origine>>.

Tuttavia, la Corte di Cassazione, con la sent. n. 33743/2021, propone una diversa valutazione.

In via di premessa, la Suprema Corte, dopo aver ricordato che la Corte Costituzionale subordina l’esito favorevole della domanda all’avvenuta acquisizione di elementi tali da escludere sia l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata che il pericolo di ripristino dei suddetti collegamenti, specifica altresì che il giudice delle leggi abbia richiesto all’istante una allegazione meramente indicativa di tali “temi di prova”.

Difatti, a sostegno di tale impostazione viene rilevato che <<l’istante ha l’onere di indicare la ‘prospettazione di massima’ delle circostanze suffraganti la sua richiesta, spettando poi al Tribunale la decisione finale, alla stregua dell’esame della documentazione e degli atti>>.

E ciò è del tutto ragionevole: <<il richiedente non può essere chiamato a ‘riferire’ (in sede di domanda introduttiva) su circostanze di fatto estranee alla sua esperienza percettiva e, soprattutto, non può fornire – in via diretta – la prova negativa ‘diretta’ di una condizione relazionale, quale è il ‘pericolo di ripristino’ dei contatti. Il pericolo è, infatti, sempre frutto di un giudizio prognostico – spettante al giudice – su cui la parte può incidere in modo solo relativo, manifestando la correttezza del percorso rieducativo>> (cfr. Cass. Pen., sez. I, sent. n. 33743/2021).

Pertanto, sulla base di tali premesse, la Cassazione ha ritenuto che la conclusione a cui era pervenuto il Tribunale di Sorveglianza non fosse conforme a quanto sostenuto dalla giurisprudenza costituzione con la sentenza n. 253 del 2019.

In conclusione, con questa pronuncia la Corte di Cassazione ha contribuito a definire le modalità con cui la magistratura di sorveglianza deve adempiere ad una valutazione nel merito delle istanze di permessi premio provenienti dai condannati per i delitti di cui all’art. 4 bis ord. penit. e non collaboranti con la giustizia.  

Di seguito il testo della sentenza: Cass. Pen., Sez. I, sent. 14.7.2021, n. 33743.

A cura di Arianna Stefani

Contributi simili

La Corte costituzionale ha “deciso di non decidere” attorno alle note questioni di legittimità costituzionale relative al c.d. ergastolo ostativo. Venendo incontro all’istanza presentata dall’Avvocatura dello Stato, i giudici della Consulta hanno stabilito, infatti, di rinviarne la trattazione all’udienza pubblica dell’ otto novembre di quest’anno. Il Parlamento avrà tempo, dunque, fino a quella data per portare a compimento la riforma dell’art. 4-bis o.p.…

Leggi tutto...

10 Maggio 2022

«Ragazzi da paura» vince il premio Transit a Cortonero

Il cortometraggio «Ragazzi da paura», girato nell'IP.M. di Nisida e frutto di un laboratorio di sceneggiatura con un gruppo di giovani detenuti dell'I.P.M. di Airola (BN), diretti da Maurizio Braucci, ha vinto il Premio Transit nel festival Cortonero 2020.…

Leggi tutto...

4 Ottobre 2021

Il “cantiere” aperto dell’art. 4-bis o.p.

Sono qui raccolti i commenti e la documentazione relativi al disegno di legge di riforma dell’art. 4 bis o.p.  …

Leggi tutto...

30 Novembre 2021

Le liste d’attesa nelle REMS: una condanna senza scampo da parte della Corte Europea

Rossi dalla vergogna, anzi paonazzi. E’ questa la sensazione che si prova nel leggere le motivazioni con cui la Corte Edu ha condannato ancora una volta il nostro Paese per violazione, fra l’altro, di due fondamentali disposizioni della Convenzione europea: l’art. 3 (che - come sottolineano per l’ennesima volta, semmai ce ne fosse bisogno, i giudici di Strasburgo - costituisce uno dei valori fondamentali delle società democratiche e impone ai singoli Stati, fra l’altro, di assicurarsi che chiunque si trovi in stato di arresto sia << détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine>>) e l’art. 5 ( il quale prende posto <> e, in quanto tale, <> all’interno del sistema convenzionale).…

Leggi tutto...

27 Gennaio 2022

Ergastolo ostativo e permessi premio: le risposte della Magistratura di Sorveglianza nelle more della riforma parlamentare

In attesa della tanto contesa riforma parlamentare, in limine con il termine dato dalla Corte costituzionale al Parlamento, la Magistratura di sorveglianza prosegue il proprio operato, cercando di applicare i criteri interpretativi della sentenza n. 253 del 2019 in materia di permessi premio ai condannati alla pena dell’ergastolo, in assenza di collaborazione con la giustizia.…

Leggi tutto...

4 Maggio 2022

Alessandro Maculan – “La galera incorporata. Etnografia della polizia penitenziaria”, Maggioli Editore 2022

Si segnala la pubblicazione del libro “La galera incorporata. Etnografia della polizia penitenziaria” di Alessandro Maculan, edita Maggioli Editore.  …

Leggi tutto...

16 Dicembre 2022

Torna in cima Newsletter