Cassazione, Sez. I – 27/04/2021, n. 21546 – ammissione al lavoro all’esterno

Cassazione Penale, Sez. I, sentenza 27 aprile 2021, n. 21546.

In tema di lavoro penitenziario, la Corte di legittimità ritiene impugnabile, mediante reclamo ex art. 35-bis, co. 4 Ord. Pen., il provvedimento del magistrato di sorveglianza che approvi la revoca dell’ammissione del detenuto al lavoro all’esterno, in quanto decisione in grado di ledere un diritto fondamentale della persona, ovvero componente determinante del trattamento rieducativo del detenuto, così come affermato dalla Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost., sent. n. 532 del 2002).

Nella pronuncia in esame la Suprema Corte richiama l’iter procedimentale da applicarsi. L’art. 35-bis Ord. Pen., introdotto con il d.l. n. 146 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 10/2014, volto a garantire al detenuto rimedi giurisdizionali effettivi a tutela dei diritti espressi dalla Legge n. 354 del 1975, prevede un doppio grado di merito. In particolare, il comma 4 stabilisce la possibilità di proporre reclamo avverso la decisione giurisdizionale del magistrato di sorveglianza dinanzi al Tribunale di Sorveglianza. La decisione di quest’ultimo, ai sensi del comma 4-bis dell’art. 35-bis Ord. Pen., è ricorribile per Cassazione per violazione di legge.

Qui il testo della sentenza.

 

A cura di Beatrice Paoletti

Contributi simili

Art. 47-quinques O.P.: la Corte dichiara illegittima l’impossibilità di applicazione provvisoria della misura da parte del Magistrato di sorveglianza ove vi sia un grave pregiudizio per il minore derivante dalla protrazione dello stato di detenzione del genitore

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 2022, ha dichiarato “ l’illegittimità costituzionale dell’art. 47-quinquies, commi 1, 3 e 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non prevede che, ove vi sia un grave pregiudizio per il minore derivante dalla protrazione dello stato di detenzione del genitore, l’istanza di detenzione domiciliare può essere proposta al magistrato di sorveglianza, che può disporre l’applicazione provvisoria della misura, nel qual caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 47, comma 4, della medesima legge.”…

Leggi tutto...

3 Febbraio 2022

La Consulta dichiara incostituzionale la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza tra il detenuto sottoposto al regime dell’art. 41-bis, co2 ss, O.P. e il proprio difensore

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 18 del 2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera e), della legge di ordinamento penitenziario, nella parte in cui non esclude dalla sottoposizione a visto di censura la corrispondenza intrattenuta con i difensori.…

Leggi tutto...

25 Gennaio 2022

Il diritto del detenuto alla corrispondenza telefonica è “illimitato”, tanto per il numero quanto per la durata, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata – Trib. sorv. di L’Aquila, ord. 20/09/2022

Il Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila ha affermato, con l'ordinanza in oggetto, che le limitazioni regolamentari alla corrispondenza telefonica del detenuto (o internato) con il difensore sono illegittime perché il colloquio con il legale, sia esso visivo o telefonico, non può essere sottoposto a limitazione né nel numero né nella durata, nel rispetto delle effettive esigenze organizzative dell'Amministrazione penitenziaria.…

Leggi tutto...

24 Ottobre 2022

Cass. Pen., Sez. I., sent. 28 ottobre 2021, n. 38926

OGGETTO: Misure alternative alla detenzione – Espulsione dello straniero ex art. 16 d.lgs. n. 286 del 1998 – Condannato illegittimamente…

Leggi tutto...

6 Maggio 2022

A cura di Michelangelo Taglioli e Stefano Colletti (Università di Pisa)
La Cassazione richiama il Tribunale di sorveglianza al rispetto della circolare D.A.P.: non può essere trascurato il parere della DDA ai fini dell’autorizzazione al colloquio telefonico.

Il necessario bilanciamento tra esigenze securitarie e tutela dei diritti fondamentali rende ineludibile il parere della DDA che, seppur se non vincolante, deve essere tenuto in considerazione, in quanto giova ad un esame quanto più completo possibile della vicenda in cui si colloca l'esercizio del diritto al colloquio che, in ragione della particolare situazione del soggetto con cui effettuarlo, deve misurarsi con le contrapposte esigenze di sicurezza.

Leggi tutto...

21 Marzo 2023

Torna in cima Newsletter