La Consulta dichiara applicabile il 41-bis agli internati nelle case di lavoro

“Le speciali restrizioni previste dall’articolo 41 bis dell’ordinamento penitenziario sono applicabili anche agli internati”.

Con queste parole si apre il comunicato della Corte costituzionale sulla sentenza n. 197, depositata il 21 ottobre 2021. Con questo principio, la Consulta ha rigettato tutte le censure sollevate dalla Corte di Cassazione sull’opportunità di sottoposizione al regime del 41 bis degli internati, ovvero quei soggetti considerati socialmente pericolosi e, in quanto tali, sottoposti, dopo l’espiazione della pena in carcere, alla misura di sicurezza detentiva dell’assegnazione a una casa di lavoro.

In tal direzione, la Cassazione aveva sottolineato che l’applicabilità del regime differenziale di cui al 41 bis, sia ai condannati a pena detentiva sia agli internati per l’esecuzione di una misura di sicurezza, provocherebbe un’intollerabile duplicazione della pena, violando importanti principi costituzionali, come quello di ragionevolezza, di proporzionalità e colpevolezza ed entrando in evidente attrito con la funzione rieducativa che la misura di sicurezza persegue, accanto alla tradizionale funzione di contenimento della pericolosità dell’internato.

Ma nonostante le perplessità avanzate dalla Cassazione, con la suddetta sentenza la Consulta ha dichiarato non fondate le censure sollevate. A tal fine, dovrà essere prescelta, in conformità agli articoli 3 e 27, terzo comma della Costituzione, un’interpretazione dell’articolo 41 bis che consenta l’applicazione agli internati delle sole restrizioni che si presentino proporzionate e congrue alla condizione del soggetto cui il regime si riferisce. Pertanto, trattandosi di un internato assegnato ad una casa di lavoro, le restrizioni derivanti dalla sua soggezione all’articolo 41 bis ordinamento penitenziario dovranno adattarsi, nei limiti del possibile, alla necessità di organizzare un programma di lavoro, e, a sua volta, la stessa organizzazione del lavoro dovrà adattarsi alle restrizioni necessarie della socialità e della possibilità di movimento nella struttura. Ad esempio, secondo la lettura della Corte si dovrebbero identificare quelle attività professionali che possano essere compatibili con gli effettivi spazi di socialità e mobilità a disposizione degli internati soggetti al regime restrittivo, calibrando in tal maniera l’applicazione della limitazione della permanenza all’aperto disposta dalla lettera f) del comma 2 quater dell’articolo 41 bis.

Conseguentemente, alla luce dell’interpretazione adottata dalla Consulta, gli internati in regime differenziale resteranno esclusi dall’accesso alla semilibertà e alle licenze sperimentali, non potendo uscire dalla struttura in cui sono collocati, ma in ogni caso dovrà essere loro garantita, quanto alla socialità e ai movimenti intra moenia, la possibilità di lavorare.

 

Qui il testo della sentenza.

Contributi simili

A cura di Carmelo Cantone
L’impiego della forza fisica da parte del personale di polizia penitenziaria: ciò che accade, ciò che non deve accadere

Da alcuni anni il tema dell’uso legittimo della forza fisica da parte della polizia penitenziaria all’interno degli istituti ha cominciato…

Leggi tutto...

3 Giugno 2023

“Educazione in carcere. Sguardi sulla complessità”, a cura di Roberto Bezzi e Francesca Oggionni

Si segnala la recentissima uscita, dello scorso 7 ottobre, del volume “Educazione in carcere. Sguardi sulla complessità”, FrancoAngeli Edizioni, a cura di Roberto Bezzi e Francesca Oggionni. Il volume, “al fine di aprire nuove possibili prospettive di pensiero critico rispetto al problema carcere” affronta alcune delle questioni cardine e delle più evidenti problematiche “di ordine educativo-pedagogico” del sistema penitenziario da tre punti di vista interdisciplinari – quello sociologico, quello giuridico e quello pedagogico – accludendo due contributi finali provenienti dallo sguardo di chi la pena la “amministra” la pena e da chi, invece, la “descrive”.…

Leggi tutto...

19 Ottobre 2021

Covid e rivolte in carcere. Pubblicata la relazione finale della commissione ispettiva

Lo scorso 17 agosto è stata pubblicata la relazione finale della Commissione ispettiva, incaricata di far luce sulle rivolte nelle…

Leggi tutto...

21 Agosto 2022

Suicidi in carcere: un bollettino preoccupante

Un comunicato stampa del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale riporta l’attenzione su un problema persistente nel nostro sistema, quale quello dei suicidi in carcere. Trentaquattresimo suicidio in trentatré settimane alla data del 16 agosto. Un bollettino destinato a salire a trentacinque.…

Leggi tutto...

15 Settembre 2021

La Raccomandazione del Garante Nazionale al DAP su vitto e sopravvitto in carcere

Il 15 ottobre scorso, il Garante nazionale delle persone private della libertà ha portato l’attenzione sul tema del vitto e del sopravvitto in carcere. Con una Raccomandazione urgente, inviata al Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Il Garante si è preoccupato di fissare un livello qualitativo del vitto all’interno degli istituti penitenziari che assicuri il diritto alla salute e una sana alimentazione delle persone in vinculus.…

Leggi tutto...

15 Novembre 2021

L’utopistico diritto al posto nelle REMS: una soluzione pratica alle carenze del sistema

Il provvedimento che segue costituisce fulgido esempio di quanto avviene nella prassi quotidiana in risposta alla “chimerica” possibilità per l’avente…

Leggi tutto...

22 Luglio 2022

Torna in cima Newsletter