Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze approva il Protocollo per la corretta ed omogenea applicazione dell’art. 94 D.P.R. 309/90

Il protocollo per la corretta e omogenea applicazione dell’art 94 D.p.r. 309/90, approvato l’8 marzo 2021 dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze, dalle Aziende USL della Toscana e dall’Ufficio Inter distrettuale per l’esecuzione penale esterna di Firenze, rappresenta una conquista importante per la regione Toscana in quanto individua, per la prima volta, una serie di parametri e linee guida al fine di garantire percorsi di cura e di recupero per le persone con problemi di dipendenza, nonché di ampliare l’efficacia di questa misura alternativa. Infatti, l’obiettivo auspicato dalla magistratura di sorveglianza e dai servizi per le dipendenze – seppur con angolazioni, prospettive e sensibilità professionali diverse – è quello di trovare, almeno in questo settore, un metodo di lavoro basato sulla condivisone delle finalità dell’esecuzione penale nei confronti dei tossicodipendenti, il quale sia in grado di superare, o almeno contenere (a quadro normativo invariato), le criticità che affliggono l’istituto in questione. Come sottolineato dalla premessa al Protocollo, l’affidamento terapeutico ha, attualmente, una realizzazione insoddisfacente; per questo motivo, i due organi preposti all’esecuzione, insieme e ognuno per suo conto, hanno cercato di indagarne le cause, prospettando, al contempo, una serie di interventi migliorativi in cinque macro aree riguardanti:  la modalità di certificazione, l’attualità della tossicodipendenza, la valutazione della non strumentalità della richiesta, la formulazione del programma e il monitoraggio dell’attuazione del programma.

In relazione alla modalità di certificazione attestante lo stato di tossicodipendenza e l’idoneità del programma terapeutico, una delle principali criticità è, indubbiamente, la mancanza di criteri univoci per attestare entrambe le condizioni soggettive richieste dalla misura. A ciò si aggiunge il fatto che, spesso, all’interno di suddetta certificazione non si fa neppure menzione della procedura con la quale è stato accertato lo status di tossicodipendente, essendo invece, questa, un elemento fondamentale che non dovrebbe essere trascurato.

Un altro tema assai delicato è rappresentato dalla valutazione dell’attualità della tossicodipendenza: dal momento, infatti, che il dato normativo subordina la concessione della misura alla circostanza che il condannato sia <<persona tossicodipendente>>, si tratta di capire, allora, come debba essere accertata l’attualità della dipendenza. La Corte di Cassazione, secondo un orientamento costante, ha fatto chiarezza sul punto affermando che questa valutazione può avere riguardo anche alla sola dipendenza psichica che residua una volta superata quella di natura fisica in considerazione del fatto che il tossicodipendente <<non può considerarsi guarito in base alla mera constatazione che non assume più droghe, dato che, superata la dipendenza fisica, egli ha sicuramente bisogno di un ulteriore periodo di mantenimento terapeutico e di supporto psicologico>> ( cfr. Cass. Sez. I, 27.09.2013, Polito).

Inoltre, l’affidamento terapeutico, come disciplinato all’art. 94 T.U., reca in sé anche il rischio di una precostituzione della situazione di tossicodipendenza; il condannato, in altre parole, potrebbe simulare lo stato di tossicomane al fine di ottenere il beneficio altrimenti non concedibile. Pertanto, al fine di scongiurare il pericolo di strumentalità della richiesta, è necessario che la domanda sia corredata da una sincera motivazione, la quale deve essere necessariamente accertata dalla magistratura di sorveglianza e dai servizi per le dipendenze.

Per quanto riguarda, invece, la formulazione dei programmi terapeutici, si lamenta, soprattutto, il fatto che essi, anziché essere individualizzati e predisposti tenendo conto delle diverse esigenze dei beneficiari, sono, piuttosto, univoci e standardizzati. Assai complicato risulta, poi, anche lo stesso monitoraggio dei programmi a causa del mancato raccordo tra i servizi per le dipendenze e la magistratura di sorveglianza: quest’ultima, infatti, dispone di informazioni che il ser.D non ha, quali, ad esempio, i precedenti penali, i carichi pendenti, le informazioni di polizia e le indagini socio familiari approfondite da parte dell’UEPE. È importante, quindi, che i due organi responsabili della realizzazione della misura trovino un metodo di lavoro quanto più condiviso.

Infine, per quanto riguarda la tenuta del programma terapeutico, il protocollo si ispira ad una visione elevata (non condivisa, purtroppo, in tutto il territorio nazionale) secondo la quale la ricaduta nell’uso di stupefacenti durante il programma è un evento atteso quindi non è da considerare come fallimento del programma. Ne discende che, in caso di comportamenti incompatibili con la misura in esame, va obbligatoriamente tarata questa valutazione sulle esigenze di cura del tossico e quindi non si deve dimenticare che il rischio di uno sbilanciamento verso l’obiettivo rieducativo non deve mortificare la finalità terapeutica della misura.

Alla luce di queste considerazioni, si evince come questo Protocollo rappresenta un passo in avanti in ambito di misure alternative alla detenzione poiché, al fine di contenere le inadeguatezze del sistema attuale, prospetta una serie di azioni di miglioramento per garantire una concreta realizzazione dell’affidamento particolare.

Qui il protocollo.

 

Diletta Niccoli

 

 

Contributi simili

Cass. Pen., Sez. I, sent. n. 29/2022 (ud. 1° dicembre 2021): procedimento di ottemperanza

Nel giudizio conseguente alla richiesta di ottemperanza al Magistrato di Sorveglianza da parte del detenuto non possono essere proposte domande…

Leggi tutto...

17 Marzo 2022

Zef Karaci – Don Roberto Malgesini, “Vai e prendi loro per mano”, ed. Cantagalli 2022

Dalla descrizione: 15 settembre 2020: mentre si prepara alla consueta distribuzione di un pasto caldo ai poveri, don Roberto Malgesini…

Leggi tutto...

22 Ottobre 2022

Sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 41-bis, co. 2-quater, lett. e)

Cass. Pen., Sez. I, ord., 21 maggio 2021, n. 20338. Con la presente ordinanza la Corte di Cassazione ha sollevato, circa gli artt. 3, 15, 24, 111 e 117 Cost., e art. 6 CEDU, una questione di legittimità costituzionale dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera e), legge 26 luglio 1975, n. 354 laddove stabilisce “la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza”. La Corte precisa come da tale affermazione ne discende che “per i detenuti sottoposti al più rigoroso regime detentivo, il visto di censura deve essere apposto anche con riferimento alla corrispondenza intercorsa con i soggetti indicati all'art. 103, comma 5, cod. proc. pen. (difensori, investigatori privati, consulenti tecnici e loro ausiliari)”.…

Leggi tutto...

28 Settembre 2021

Corte costituzionale: Non sono illegittimi i limiti di pena per l’accesso alle misure penali di comunità

La Corte costituzionale, con sentenza n. 231/2021, depositata in data odierna, ha dichiarato non fondate le censure formulate dal Tribunale per i minorenni di Brescia in relazione agli artt. 4, c. 1, e 6, c. 1, d.lgs. 121/2018.…

Leggi tutto...

2 Dicembre 2021

Appello: ritorno al manicomio giudiziario o grande riforma?

Si segnala l’Appello: “La Corte Costituzionale al bivio: ritorno al manicomio giudiziario o grande riforma?”, proposto dalla Società della Ragione, a cui si rimanda. Si legge, nel testo dell’appello, che “il 15 dicembre la Corte Costituzionale si pronuncerà su una istanza di un magistrato di Tivoli che ha sostenuto l’illegittimità della legge 81 del 2014, il provvedimento che ha disposto la chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG)”.…

Leggi tutto...

13 Dicembre 2021

Torna in cima Newsletter