Cass. Pen., Sez. I, sent. 15 luglio 2021, n. 33917: cottura e acquisto di generi alimentari nel regime del carcere duro

Con la sentenza n. 33917/2021, la Corte di Cassazione, Sez. I., ha affrontato questioni in materia di cottura dei cibi e acquisto di generi alimentari per i detenuti sottoposti al regime differenziato ex art. 41-bis Ord. Pen.

Premesso che il Collegio ha ritenuto importante ribadire che non sono giustificabili regole che delineino un regime carcerario “più duro” rispetto a quello ordinario, se sganciate dalle ragioni e finalità indicate dal legislatore (che costituiscono, appunto, al tempo stesso il fondamento ed il limite della legittimità di tale regime), con specifico riferimento alla previsione di un regime differenziato in relazione ai beni alimentari acquistabili, tale sezione ha sottolineato come essa si rivela del tutto sganciata da qualunque possibilità di utilizzo strumentale degli stessi, finendo per diventare ingiustificata e per risolversi in un irragionevole surplus di afflittività (che la Corte costituzionale ha più volte censurato di incompatibilità con i principi costituzionali, trattandosi di regime «incongruo e inutile alla luce degli obbiettivi cui tendono le misure restrittive autorizzate dalla disposizione in questione» (cfr. Corte cost., sent. n. 97 del 5 maggio 2020), e perciò «in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., configurandosi come un’ingiustificata deroga all’ordinario regime carcerario», dotata «di valenza meramente e ulteriormente afflittiva» (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 12 ottobre 2018).
Inoltre, con riferimento al divieto di cucinare anche al di fuori delle fasce orarie, con la decisione in oggetto la Corte di Cassazione ha stabilito che rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione penitenziaria il definire la fascia oraria nella quale il detenuto, sottoposto a regime ex art. 41-bis ord. pen., possa cuocere i propri cibi (allo stato le fasce orarie stabilite dalla circolare in data 12 novembre 2018 sono le seguenti: dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16.30 alle ore 18:00), ciò in quanto tale aspetto rientrerebbe nella definizione dell’organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta o internata di cui all’art. 36 D.P.R. n. 230/2000.

Di seguito il testo della sentenza: Cass. Pen. 33917-2021

 

A cura di Yasmine Spigai

Contributi simili

Catania e Firenze a confronto: sull’incompetenza funzionale della magistratura di sorveglianza minorile

I Tribunali per i Minorenni di Catania e di Firenze, nelle funzioni di Tribunali di sorveglianza, si sono pronunciati sulla ripartizione di competenza fra Tribunale ordinario e Tribunale per i Minorenni laddove il reo sia raggiunto da plurime condanne relative a reati commessi sia in età minore che da maggiorenne. Secondo entrambi i giudici, la competenza spetta al Tribunale di Sorveglianza ordinario: la regola eccezionale di cui all'art. 10 d.lgs. 121/2018, che statuisce la perpetuatio jurisdictionis del Tribunale per i Minorenni anche per l’esecuzione del titolo relativo a reati commessi nella maggiore età da parte del soggetto, presuppone che questi sia già entrato nel circuito penale minorile e sia ancora sottoposto alla misura penale di comunità. …

Leggi tutto...

29 Marzo 2022

La Commissione antimafia sul 4 bis: linee guida e prospettive di riforma

Con l’ordinanza 97/2021, la Consulta, pur affermando la contrarietà a Costituzione della disciplina dell’art 4 bis co 1 o.p. relativamente ai condannati all’ergastolo per crimini di mafia e/o di contesto mafioso, ha preferito, in luogo di una immediata dichiarazione di incostituzionalità, dare un anno di tempo al Parlamento – fino al maggio 2022- per modificare l’attuale normativa sì da renderla, da un lato, in linea con i principi costituzionali e, dall’altro, garantirne l’efficacia quale strumento di contrasto alla criminalità organizzata. La Camera, il 30 marzo scorso, ha approvato il disegno di legge di riforma dell’articolo 4 bis o.p. attualmente al vaglio del Senato. La Commissione antimafia, a seguito di ciò, è tornata - avendo già prospettato le linee di riforma in una Relazione datata 20 maggio 2020 sulle modalità di riforma del testo dell’articolo - con una nuova Relazione pubblicata in data 12 aprile 2022 in cui, pur dichiarando apertamente di non voler sindacare il merito del testo licenziato dalla Camera e oggetto di analisi in Senato, mette in luce ulteriori suggerimenti necessari per un’efficacie ed incisiva modifica della normativa.…

Leggi tutto...

30 Giugno 2022

La condotta collaborativa e il sicuro ravvedimento ai fini della liberazione condizionale: i giudici di legittimità ne escludono (nuovamente) l’equivalenza (Cass., Sez. I, n. 24996/2022). Un’occasione (anche) per brevi riflessioni attorno alle prospettive di riforma.

Con la sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul “nebuloso” requisito soggettivo del “sicuro ravvedimento”, richiesto ai fini della concessione della liberazione condizionale.…

Leggi tutto...

19 Agosto 2022

Cass. Pen., Sez. I, sent. 3 novembre 2021, n. 45220: l’istanza di remissione del debito per spese di giustizia e di mantenimento in carcere

Nel caso di specie il Magistrato di Sorveglianza aveva rigettato l’opposizione proposta dal ricorrente avverso un’ordinanza del medesimo Magistrato con…

Leggi tutto...

22 Marzo 2022

Il Papa e la lavanda dei piedi con i detenuti: il Giovedì Santo al Carcere di Civitavecchia

Il Papa si è recato al carcere di Borgata Aurelia, a Civitavecchia, per celebrare la messa “In Coena Domini”, in occasione del Giovedì Santo, con il tradizionale rito della “lavanda dei piedi” a dodici detenuti…

Leggi tutto...

15 Aprile 2022

Ordinari percorsi di illegittimo uso della forza e abuso di potere: Santa Maria Capua Vetere, il “caso” che conferma la regola

“Police brutality: un problema solo statunitense?” così intitola il primo dei cinque capitoli che compongono La forza di polizia. Uno studio criminologico sulla violenza, il testo di Roberto Cornelli dedicato all’indagine circa il senso dell’agire di polizia nel contesto italiano. Se di primo impatto la risposta al quesito sembra immediata e inconfutabile, considerata la sproporzione nel raffronto tra l’entità e la ricorrenza degli eventi di police brutality statunitensi con quelli europei (Cornelli 2020, 3), una più approfondita riflessione circa i fatti che hanno riguardato l’Italia negli ultimi decenni non solo rende tangibile la complessità nel fornire un’adeguata risposta alla domanda posta dall’autore, ma pare al contempo sollevare l’interesse sociologico su più fronti.…

Leggi tutto...

26 Luglio 2022

Torna in cima Newsletter