Il Consiglio d’Europa ci osserva: l’art 4 bis O.P. ancora nel mirino

Mentre l’Italia è concentrata sul testo base di riforma, all’interno del consiglio d’Europa si auspica che proprio tale riforma possa adeguare il nostro sistema a quanto affermato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza Viola c. Italia

Come noto, nel caso Viola c. Italia, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia per violazione dell’art. 3 CEDU, che sancisce il divieto di trattamenti inumani e degradanti, divieto che non ammette deroghe né sospensioni.

Secondo i Giudici di Strasburgo, il regime italiano dell’ergastolo ostativo viola la dignità umana in quanto, prevedendo una presunzione assoluta di pericolosità sociale del condannato in assenza di collaborazione, impedisce di valutare il percorso rieducativo del detenuto ai fini di un suo possibile reinserimento sociale, trasformandosi in una pena perpetua de jure e de facto irriducibile.

All’ultima riunione del Comitato dei Ministri, che si è tenuta dal 30 Novembre al 02 Dicembre 2021, finalizzata a controllare l’esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, non era prevista la trattazione del caso Viola c. Italia.

Tuttavia, alla precedente riunione del giugno 2021, il Comitato aveva chiesto alle autorità di fornire informazioni sui progressi compiuti entro e non oltre il 15 Dicembre 2021.

Riunione del Comitato dei Ministri 07 – 09 Giugno 2021.

Alla riunione di Giugno 2021, il Comitato dei Ministri aveva già espresso grande preoccupazione per la situazione italiana: infatti, nonostante la pronuncia della Corte Europea dei diritti dell’uomo, a distanza di due anni il progetto di riforma dell’ergastolo ostativo pare essere ancora ad una fase iniziale.

Il Comitato dei Ministri aveva evidenziato come l’esecuzione della pronuncia della Corte EDU necessitasse di un intervento legislativo che consentisse di superare la presunzione assoluta di pericolosità sociale in assenza di collaborazione, che impedisce agli ergastolani ostativi di domandare l’accesso alla liberazione condizionale.

Il Comitato dei Ministri, però, aveva constatato come purtroppo in Parlamento, dal 2019, siano stati presentati solo alcuni disegni di legge.

Aveva, invece, riscontrato con grande soddisfazione che nell’aprile 2021 la Corte Costituzionale italiana, in accordo con la sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, “called for a legislative reform of the existing automatic mechanism by which cooperation with the judicial authorities is a prerequisite for any evaluation of the convicted person’s rehabilitation” (pag. 4 doc. 1 allegato).

L’invito del Comitato dei Ministri a riformare l’ergastolo ostativo sulla scorta dei principi contenuti nella Rec (2003) 22.

Nell’invitare le autorità ad adottare senza ulteriori indugi le misure necessarie per conformare l’attuale quadro normativo ai principi della CEDU, il Comitato dei Ministri aveva precisato che l’Italia avrebbe dovuto ispirarsi alle linee guide tracciate dalla raccomandazione Rec (2003) 22 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa in materia di liberazione condizionale, ricordando, inoltre, che riconoscere la possibilità di domandare la liberazione condizionale non significa che tale liberazione sarà concessa: come ha sottolineato la Corte EDU, si tratta di un obbligo di mezzi, non di risultato.

In particolare, nella raccomandazione Rec (2003) 22 si legge che ogni stato membro deve garantire ad ogni detenuto il diritto di domandare la liberazione condizionale, diritto che deve essere riconosciuto anche ai condannati alla pena dell’ergastolo che abbiano commesso i più gravi reati.

I detenuti, sin dall’inizio dell’espiazione della loro pena, devono sapere quando potranno chiedere la liberazione condizionale e quali siano le condizioni affinché la stessa possa essere loro riconosciuta.

Il periodo minimo di pena da espiare, trascorso il quale il detenuto potrà richiedere l’accesso alla liberazione condizionale, deve essere previsto per legge. Tale periodo non deve essere eccessivamente lungo, altrimenti rischierebbe di vanificare lo scopo della stessa liberazione condizionale. 

Anche i criteri che il detenuto deve soddisfare al fine di vedere accolta la propria richiesta devono essere chiari ed espliciti.

In altre parole, ciascun detenuto deve essere posto nella condizione di poter accedere alla liberazione condizionale e deve anche essere accompagnato, con il necessario supporto, nel percorso di reinserimento sociale.

Infine, qualora la richiesta di liberazione venga respinta, il detenuto deve poter presentare successive e periodiche richieste di riesame della propria condizione. 

Conclusioni. 

L’Italia deve procedere, in tempi piuttosto celeri, ad una riforma dell’ergastolo ostativo, riforma da eseguirsi sulla scorta dei principi sanciti dallo stesso Comitato dei Ministri nella Rec (2003) 22 in tema di liberazione condizionale. 

Tale riforma è estremamente urgente, poiché solo così l’Italia potrà porre fine alle reiterate violazioni dell’art. 3 CEDU.

Nonostante all’ultima riunione il caso Viola c. Italia non sia stato oggetto di specifica trattazione, si rammenta che l’Italia, come richiesto dal Comitato dei Ministri a Giugno 2021, è comunque tenuta a fornire tutte le informazioni sui progressi compiuti entro il 15 Dicembre 2021.

Si segnala che, dalla riunione di Giugno 2021 ad oggi, l’unico documento pervenuto è stato trasmesso in data 08 Novembre 2021 dal difensore del signor Marcello Viola.

Qui il documento del Comitato dei Ministri:

MARCELLO VIOLA c. Italie (n° 2)

Qui il documento trasmesso dall’Avvocato del signor Marcello Viola:

Documento Avvocato Marcello Viola

A cura di Silvia Lorenzelli

Contributi simili

E’ legittima la decisione con cui il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila ha negato la concessione del permesso premio a un esponente di spicco della criminalità organizzata (Cass., I, 6 luglio 2022, F. Graviano)

La sentenza della Cassazione in oggetto trae origine dall’ordinanza con cui il Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila rigettava il reclamo proposto contro l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza che aveva respinto la richiesta presentata dal medesimo di accedere all’istituto dei permessi premio. Conformemente ai giudici di merito, la Cassazione ritiene, invero, che un’adeguata valorizzazione della riscontrata <> e della <> non si presti a “compensare” la mancanza di <> dal <> e la <>.…

Leggi tutto...

30 Novembre 2022

Detenuto extracomunitario privo di permesso di soggiorno : riconosciuto il diritto all’elaborazione di un programma terapeutico di recupero

All’esito di instaurazione di procedimento di reclamo, presentato nelle forme di cui agli artt. 35 bis e 69 co.6 lettera b ) ord. penitenziario, il magistrato di sorveglianza riconosce il diritto del detenuto extracomunitario privo di permesso di soggiorno ad ottenere l'elaborazione di un programma terapeutico da parte dell'Asl competente.…

Leggi tutto...

18 Settembre 2021

Cass. Pen., Sez. I, 23 aprile 2021, n. 18434: il controllo della giurisdizione di sorveglianza sulla proroga del carcere duro

Proroga del carcere duro: il controllo della giurisdizione di sorveglianza Sulla natura dei poteri cognitivi demandati al Tribunale di Sorveglianza,…

Leggi tutto...

5 Dicembre 2021

Cass. Pen., Sez. I, sent. 15 giugno 2021, n. 36707: è impugnabile il rigetto della richiesta di revoca anticipata del provvedimento ministeriale di sottoposizione al regime di sorveglianza particolare

È impugnabile il rigetto della richiesta di revoca anticipata del provvedimento ministeriale di sottoposizione al regime di sorveglianza particolare. Con…

Leggi tutto...

3 Febbraio 2022

A cura dell'Avv. Roberto Nocent (Foro di Pisa)
ANCORA UNA PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE SULLO “SPAZIO VITALE” ALL’INTERNO DELLE CELLE

La sentenza in oggetto (Cass., sez. I, ud. 18 giugno 2025 n. 29622) conclude un percorso giurisprudenziale che ha attraversato diversi…

Leggi tutto...

28 Novembre 2025

Catania e Firenze a confronto: sull’incompetenza funzionale della magistratura di sorveglianza minorile

I Tribunali per i Minorenni di Catania e di Firenze, nelle funzioni di Tribunali di sorveglianza, si sono pronunciati sulla ripartizione di competenza fra Tribunale ordinario e Tribunale per i Minorenni laddove il reo sia raggiunto da plurime condanne relative a reati commessi sia in età minore che da maggiorenne. Secondo entrambi i giudici, la competenza spetta al Tribunale di Sorveglianza ordinario: la regola eccezionale di cui all'art. 10 d.lgs. 121/2018, che statuisce la perpetuatio jurisdictionis del Tribunale per i Minorenni anche per l’esecuzione del titolo relativo a reati commessi nella maggiore età da parte del soggetto, presuppone che questi sia già entrato nel circuito penale minorile e sia ancora sottoposto alla misura penale di comunità. …

Leggi tutto...

29 Marzo 2022

Torna in cima Newsletter