Cass. Pen., Sez. I, sent. 7 luglio 2021, n. 33911: revoca dell’affidamento terapeutico provvisoriamente disposto

L’affidamento terapeutico, al pari delle altre misure alternative alla detenzione, può essere provvisoriamente disposto ed eventualmente revocato dal Magistrato di Sorveglianza. Il provvedimento provvisorio non è autonomamente impugnabile, diversamente dalla decisione definitiva del Tribunale di Sorveglianza.

 

Il Tribunale di Sorveglianza è competente per l’applicazione delle misure alternative alla detenzione. La Corte di Cassazione ha precisato che, secondo l’ordinamento penitenziario (artt. 47, co. 4, 47-ter, co. 1-quater, 50, co. 6, Ord. Pen.), le misure alternative alla detenzione possono essere provvisoriamente disposte, in presenza di situazioni urgenti, da parte del Magistrato di Sorveglianza, il quale dovrà trasmettere gli atti al Tribunale di Sorveglianza che, entro quarantacinque giorni, dovrà emettere la decisione definitiva. Parimenti è previsto anche per l’affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari, il c.d. affidamento terapeutico, ai sensi dell’art. 94, co. 2, D.P.R. n. 309/1990.

Il provvedimento di provvisoria applicazione della misura alternativa alla detenzione ha natura meramente interinale e temporanea, essendo destinato a perdere efficacia con la decisione definitiva dell’organo collegiale. Pertanto, il provvedimento provvisorio non è autonomamente impugnabile con ricorso per cassazione, esperibile solo avverso la decisione definitiva del Tribunale di Sorveglianza ai sensi del combinato disposto degli artt. 678, co, 1 e 666, co. 6, c.p.p. (cfr. Sez. 1, n. 5483 del 13/1/2010; Sez. 1, n. 22881 del 27/6/2006).

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata nel senso che “analogamente, il provvedimento di revoca della misura provvisoriamente applicata ha natura interinale, essendo anch’esso destinato a essere “assorbito” dalla successiva decisione collegiale sulla richiesta di applicazione della misura alternativa. Pertanto, deve escludersi che anch’esso sia autonomamente impugnabile, venendo le esigenze di tutela del diritto di difesa posticipate al momento del necessario, definitivo pronunciamento sul merito dell’istanza di applicazione del beneficio de quo”.

Qui il testo della sentenza.

 

A cura di Beatrice Paoletti

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