Cass. Pen., Sez. I, sent. 14.9.2021 (dep. 10.2.2022) n. 4641: il convivente di un soggetto che appartiene alla “famiglia” del detenuto non è titolare della facoltà di colloquio c.d. ordinario

L’ordinamento penitenziario – art. 37 d.P.R. n. 230/2000 – identifica, tra le categorie di persone ammesse in via ordinaria alla fruizione dei colloqui, i congiunti e i conviventi del soggetto ristretto.

Il termine “congiunti” utilizzato dall’art. 18 Ord. Pen. fa riferimento alla realizzazione dei colloqui con i “familiari”.

L’art. 41-bis, co. 2-quater, lett. b), Ord. Pen. indica solo “familiari” e “conviventi” quali soggetti legittimati, salvo casi eccezionali.

 

L’art. 1, co. 38, della legge n. 76 del 20 maggio 2016 stabilisce: “i conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario”.

Questa disposizione – secondo la Suprema Corte di Cassazione – “assume valenza limitativa della parificazione, essendo espressa una equiparazione tra la persona convivente (con il soggetto privato della libertà) e il coniuge”.

Ne discende che, anche in ambito penitenziario, l’identificazione dell’insieme dei “congiunti” non può che operarsi ai sensi dell’art. 307, co. 4, c.p., disposizione che – stante l’intervento del Dlgs. n. 6/2017 – “non ricomprende i soggetti legati da vincoli familiari di fatto, essendo stata – l’estensione in parola – limitata alla parte di una unione civile tra persone dello stesso sesso”.

 

Pertanto, secondo la Corte di legittimità, non può ritenersi titolare della facoltà di colloquio c.d. ordinario “una persona che sia convivente non già del soggetto recluso [..] ma che sia convivente di un soggetto appartenente alla ‘famiglia’ del detenuto”.

In via ermeneutica non si può superare il “doppio limite” di cui all’art. 307, co. 4, c.p. – che si estende alle sole unioni civili – e all’art. 1, co. 38, l. n. 76/2016 che, intervenendo specificamente sull’ordinamento penitenziario, è teso a parificare i diritti del convivente con quelli del coniuge, rispondendo “alla necessità di tutelare la diretta relazione interpersonale (convivenza/coniugio) e non le relazioni di fatto di tipo indiretto”.

Qui il testo della sentenza.

 

A cura di Beatrice Paoletti

Contributi simili

L’essenza dell’habeas corpus nel confronto con la libertà di circolazione: la sentenza n. 127 del 2022 C. Cost.

Con la sentenza ivi in commento, la Consulta è intervenuta su un tema strettamente connesso all’universo penitenziario, ovvero la duplice…

Leggi tutto...

30 Maggio 2022

A cura di Università di Palermo
Progetto SERENY: diritti umani e prevenzione della radicalizzazione giovanile (evento del 20 Giugno)

Progetto SERENY dell’Università di Palermo, incontro del 20 Giugno, dalle 11 alle 13. LOCANDINA EVENTO PALERMO 20.06 Per partecipare da…

Leggi tutto...

19 Giugno 2023

A cura di Giulia Vagli
White Paper: un documento su cui riflettere

Il Council for Penological Co-Operation (PC-CP) del Consiglio D’Europa[1] è impegnato nella elaborazione di una bozza di Raccomandazione concernente la…

Leggi tutto...

16 Ottobre 2024

A cura di Giulia Pitzolu (Università di Pisa)
Il carcere duro impedisce l’accesso ai programmi di giustizia riparativa

1. L’ordinanza in oggetto prende le mosse dal reclamo presentato da un detenuto in regime di 41-bis o.p., presso la…

Leggi tutto...

9 Novembre 2024

Lo spazio minimo che deve essere garantito al detenuto: modalità di calcolo

Cassazione Penale, SS. UU., 19 febbraio 2021, n. 6551. Con la presente sentenza, le Sezioni Unite, affronta il tema della modalità di calcolo dello spazio minimo che deve essere garantito al detenuto ospitato in una cella collettiva, ai sensi dell’art. 3 CEDU, affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti. La Corte precisa come “Nella valutazione dello spazio minimo di tre metri quadrati, si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento e, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo”.…

Leggi tutto...

11 Ottobre 2021

Appello: ritorno al manicomio giudiziario o grande riforma?

Si segnala l’Appello: “La Corte Costituzionale al bivio: ritorno al manicomio giudiziario o grande riforma?”, proposto dalla Società della Ragione, a cui si rimanda. Si legge, nel testo dell’appello, che “il 15 dicembre la Corte Costituzionale si pronuncerà su una istanza di un magistrato di Tivoli che ha sostenuto l’illegittimità della legge 81 del 2014, il provvedimento che ha disposto la chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG)”.…

Leggi tutto...

13 Dicembre 2021

Torna in cima Newsletter