Cass. Pen., Sez. I, sent. 7 febbraio 2022, n. 10298: i colloqui con soggetti non appartenenti allo stretto nucleo familiare del detenuto devono essere autorizzati dalla direzione dell’istituto penitenziario ove ravvisi “ragionevoli motivi”

Ai sensi dell’art. 37 reg. esec. ord. pen. i colloqui con «persone diverse dai congiunti e dai conviventi» sono autorizzati quando ricorrono «ragionevoli motivi», invece il colloquio del convivente del detenuto è parificato a quello con i congiunti ed è autorizzato dal direttore dell’istituto penitenziario in via ordinaria e senza alcun accertamento in merito alle motivazioni sottostanti.

La circolare del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria n. 3478/1998 forniva un’ampia interpretazione della nozione di «convivente» ricomprendendovi «tutti coloro che coabitavano col detenuto prima della carcerazione, senza attribuire alcuna rilevanza all’identità del sesso o alla tipologia dei rapporti concretamente intrattenuti con il detenuto medesimo (more uxorio, di amicizia, di collaborazione domestica, di lavoro alla pari, ecc.)».

Interveniva poi l’art. 1, co. 38, della legge n. 76/2016, recante «regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze», che ha testualmente equiparato il convivente di fatto al coniuge del detenuto «nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario».

Secondo la Suprema Corte di Cassazione, il predetto art. 1, co. 38, al pari delle disposizioni immediatamente successive al co. 38, pare destinato a estendere al solo convivente di fatto del diretto interessato determinati diritti propri del coniuge, senza incidere sulla complessiva disciplina civilistica delle relazioni familiari.

Peraltro, hanno osservato gli Ermellini, la delega legislativa in materia non aveva apportato alcuna modifica dell’ordinamento penitenziario, limitandosi ad adeguare alcune disposizioni dell’ordinamento penale, quindi equiparando ai coniugi le due parti di un’unione civile regolata dalla legge n. 76/2016, senza prevedere alcunché in relazione ai conviventi di fatto.

 

Conclusivamente, per la giurisprudenza di legittimità deve “escludersi che l’equiparazione tra la posizione della parte dell’unione civile al coniuge e tra il coniuge e il convivente del detenuto possa estendersi oltre tale ambito, a realizzare una surrettizia modifica della nozione giuridica di affinità e, dunque, a ricomprendere anche le relazioni di coppia del familiare del detenuto. Ne consegue, pertanto, che l’esigenza del detenuto di coltivare legami con soggetti non facenti parte del suo nucleo familiare inteso in senso stretto potrà essere soddisfatta attraverso una espressa autorizzazione da parte della direzione dell’istituto quando ricorrano «ragionevoli motivi»; ovvero, nel caso di detenuti
sottoposti al regime dell’art. 41-bis Ord. pen., quando vi siano ragioni «eccezionali», apprezzate «volta per volta dal direttore dell’istituto», secondo la previsione del comma 2-quater, lett. b), dello stesso art. 41-bis Ord. pen.”
.

Qui il testo della sentenza.

 

A cura di Beatrice Paoletti

Contributi simili

Magistrato di Sorveglianza di Frosinone-reclamo ex artt 35 bis e 35 ter O.P.- 20/10/2021

L’ordinanza trae origine dal reclamo proposto da un detenuto della Casa circondariale di Cassino, che, invocando l’applicazione degli artt 35…

Leggi tutto...

20 Novembre 2021

Cass. Pen., Sez. I, sent. 30 settembre 2021, n. 46704: prerogative delle Direzioni d’Istituto penitenziario

L’esclusione degli strumenti da taglio per il servizio di barberia è una legittima prerogativa delle Direzioni d’Istituto penitenziario.   Il…

Leggi tutto...

3 Marzo 2022

Cass. Pen., Sez. I, sent. 08.04.2022, n. 26001: condizioni per accedere al beneficio della liberazione anticipata

Per l’ottenimento della liberazione anticipata non è sufficiente che il condannato si limiti a tenere una condotta esclusivamente passiva, osservando…

Leggi tutto...

7 Dicembre 2022

Funzionari Giuridico Pedagogici: nuove assunzioni e nuovo lustro

Si segnala la circolare del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del 03/02/2022 avente ad oggetto “L’incremento della pianta organica Funzionario Giuridico Pedagogico – Valorizzazione del ruolo e della figura professionale”.…

Leggi tutto...

11 Aprile 2022

Le misure di sicurezza applicate ai minori. La tensione fra pericolosità e “diritto agli affetti”

Un magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per i Minorenni di Catania ha di recente rigettato l’istanza presentata dal difensore di un minorenne non imputabile, autore di gravi delitti, in merito alla modifica in melius delle prescrizioni lui impartite contestualmente all’applicazione della misura di sicurezza del collocamento in comunità. Il giudice catanese affronta, in particolare, il complesso rapporto fra esigenze di sicurezza e diritto all’affettività esistente in materia di misure di sicurezza applicabili ai minorenni…

Leggi tutto...

28 Febbraio 2022

Zef Karaci – Don Roberto Malgesini, “Vai e prendi loro per mano”, ed. Cantagalli 2022

Dalla descrizione: 15 settembre 2020: mentre si prepara alla consueta distribuzione di un pasto caldo ai poveri, don Roberto Malgesini…

Leggi tutto...

22 Ottobre 2022

Torna in cima Newsletter