Cass. Pen., Sez. I, sent. 7 febbraio 2022, n. 10298: i colloqui con soggetti non appartenenti allo stretto nucleo familiare del detenuto devono essere autorizzati dalla direzione dell’istituto penitenziario ove ravvisi “ragionevoli motivi”

Ai sensi dell’art. 37 reg. esec. ord. pen. i colloqui con «persone diverse dai congiunti e dai conviventi» sono autorizzati quando ricorrono «ragionevoli motivi», invece il colloquio del convivente del detenuto è parificato a quello con i congiunti ed è autorizzato dal direttore dell’istituto penitenziario in via ordinaria e senza alcun accertamento in merito alle motivazioni sottostanti.

La circolare del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria n. 3478/1998 forniva un’ampia interpretazione della nozione di «convivente» ricomprendendovi «tutti coloro che coabitavano col detenuto prima della carcerazione, senza attribuire alcuna rilevanza all’identità del sesso o alla tipologia dei rapporti concretamente intrattenuti con il detenuto medesimo (more uxorio, di amicizia, di collaborazione domestica, di lavoro alla pari, ecc.)».

Interveniva poi l’art. 1, co. 38, della legge n. 76/2016, recante «regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze», che ha testualmente equiparato il convivente di fatto al coniuge del detenuto «nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario».

Secondo la Suprema Corte di Cassazione, il predetto art. 1, co. 38, al pari delle disposizioni immediatamente successive al co. 38, pare destinato a estendere al solo convivente di fatto del diretto interessato determinati diritti propri del coniuge, senza incidere sulla complessiva disciplina civilistica delle relazioni familiari.

Peraltro, hanno osservato gli Ermellini, la delega legislativa in materia non aveva apportato alcuna modifica dell’ordinamento penitenziario, limitandosi ad adeguare alcune disposizioni dell’ordinamento penale, quindi equiparando ai coniugi le due parti di un’unione civile regolata dalla legge n. 76/2016, senza prevedere alcunché in relazione ai conviventi di fatto.

 

Conclusivamente, per la giurisprudenza di legittimità deve “escludersi che l’equiparazione tra la posizione della parte dell’unione civile al coniuge e tra il coniuge e il convivente del detenuto possa estendersi oltre tale ambito, a realizzare una surrettizia modifica della nozione giuridica di affinità e, dunque, a ricomprendere anche le relazioni di coppia del familiare del detenuto. Ne consegue, pertanto, che l’esigenza del detenuto di coltivare legami con soggetti non facenti parte del suo nucleo familiare inteso in senso stretto potrà essere soddisfatta attraverso una espressa autorizzazione da parte della direzione dell’istituto quando ricorrano «ragionevoli motivi»; ovvero, nel caso di detenuti
sottoposti al regime dell’art. 41-bis Ord. pen., quando vi siano ragioni «eccezionali», apprezzate «volta per volta dal direttore dell’istituto», secondo la previsione del comma 2-quater, lett. b), dello stesso art. 41-bis Ord. pen.”
.

Qui il testo della sentenza.

 

A cura di Beatrice Paoletti

Contributi simili

Cass. Pen., Sez. I, sent. 3 novembre 2021, n. 45220: l’istanza di remissione del debito per spese di giustizia e di mantenimento in carcere

Nel caso di specie il Magistrato di Sorveglianza aveva rigettato l’opposizione proposta dal ricorrente avverso un’ordinanza del medesimo Magistrato con…

Leggi tutto...

22 Marzo 2022

“Diritto penitenziario e sociologia della pena”, Agostino Siviglia

Si segnala la pubblicazione del volume “Diritto penitenziario e sociologia della pena” nel quale l’autore, il Garante dei diritti dei…

Leggi tutto...

23 Novembre 2021

Cass. Pen., Sez. I, sent. 4 giugno 2021, n. 36704: detenzione domiciliare e affidamento “sine die”

Cass. Pen., Sez. I, sent. 4 giugno 2021, n. 36704 Presidente: SIANI, Relatore: ALIFFI   Con la sentenza n. 36704/2021…

Leggi tutto...

11 Gennaio 2022

Cass. Pen., Sez. I, sent. n. 29/2022 (ud. 1° dicembre 2021): procedimento di ottemperanza

Nel giudizio conseguente alla richiesta di ottemperanza al Magistrato di Sorveglianza da parte del detenuto non possono essere proposte domande…

Leggi tutto...

17 Marzo 2022

Un decreto, tre problemi

Con un triplice colpo il nuovo Governo ha presentato le sue credenziali in materia di giustizia.…

Leggi tutto...

3 Novembre 2022

Le liste d’attesa nelle REMS: una condanna senza scampo da parte della Corte Europea

Rossi dalla vergogna, anzi paonazzi. E’ questa la sensazione che si prova nel leggere le motivazioni con cui la Corte Edu ha condannato ancora una volta il nostro Paese per violazione, fra l’altro, di due fondamentali disposizioni della Convenzione europea: l’art. 3 (che - come sottolineano per l’ennesima volta, semmai ce ne fosse bisogno, i giudici di Strasburgo - costituisce uno dei valori fondamentali delle società democratiche e impone ai singoli Stati, fra l’altro, di assicurarsi che chiunque si trovi in stato di arresto sia << détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine>>) e l’art. 5 ( il quale prende posto <> e, in quanto tale, <> all’interno del sistema convenzionale).…

Leggi tutto...

27 Gennaio 2022

Torna in cima Newsletter