Cass. Pen., Sez. I, sent. 11 gennaio 2022, n. 5468: la valutazione del condannato per la concessione della liberazione anticipata

La Suprema Corte di Cassazione si è nuovamente soffermata sulla liberazione anticipata, quale riconoscimento della partecipazione del condannato all’opera di rieducazione, per la cui concessione è necessario indagare la condotta esteriore del detenuto. Quest’ultima deve essere valutata, con particolare riferimento, all’impegno dimostrato dal detenuto nel profittare proficuamente di opportunità offerte nel corso del trattamento e al mantenimento di rapporti, corretti e costruttivi, anche con gli operatori penitenziari.

Ove la pena – prosegue la Corte di Cassazione – venga espiata agli arresti domiciliari, o in detenzione domiciliare, mancando quindi il trattamento rieducativo svolto in istituto e la correlativa partecipazione ad esso del detenuto, assume rilievo la valutazione della sua condotta sotto il profilo del rispetto delle prescrizioni imposte, ovvero dell’espletamento della prestazione lavorativa, se consentita, nonché l’esame del comportamento complessivo del soggetto in modo da trarre da esso ogni elemento che esprima, o neghi, l’evoluzione positiva della sua personalità.

Insegna la Suprema Corte che la valutazione deve essere d’insieme ed è illegittimo ogni automatismo, “dovendo il diniego del beneficio essere sorretto, anche in caso di trasgressione, da una completa valutazione fattuale e psicologica dell’addebito, in modo che ne risulti l’incidenza negativa sulla partecipazione del condannato all’opera di rieducazione (Sez. 1, n. 51463 del 24/05/2017, Irace, Rv. 271595 01). I relativi apprezzamenti non sono censurabili in sede di legittimità, solo se sorretti da motivazione adeguata, razionale ed esaustiva”.

Qui il testo della sentenza.

 

A cura di Beatrice Paoletti

Contributi simili

Ministra Cartabia: gestione dei benefici penitenziari nel corso della pandemia e problema del sovraffollamento carcerario

La ministra Cartabia risponde, in occasione del question time che si è tenuto lo scorso 7 aprile, sulla gestione dei…

Leggi tutto...

13 Aprile 2022

“Per aspera ad inferos”: osservazioni di Lina Caraceni attorno al testo-base adottato dalla Commissione giustizia della Camera

Per aspera ad inferos: la parafrasi del noto brocardo latino descrive perfettamente l’inarrestabile involuzione verso derive repressive e securitarie dell’art. 4-bis ord. penit., anche dopo Corte cost., ord. 97/2021, la quale ha concesso al legislatore un anno di tempo per “sanare”, altrimenti verrà dichiarata, l’incostituzionalità della disciplina penitenziaria che vieta l’accesso ai benefici, in assenza di utile collaborazione con la giustizia, ai condannati per reati “ostativi”, segnatamente gli ergastolani per crimini di contesto mafioso.…

Leggi tutto...

30 Novembre 2021

A cura dell'Avv. Roberto Nocent (Foro di Pisa)
ANCORA UNA PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE SULLO “SPAZIO VITALE” ALL’INTERNO DELLE CELLE

La sentenza in oggetto (Cass., sez. I, ud. 18 giugno 2025 n. 29622) conclude un percorso giurisprudenziale che ha attraversato diversi…

Leggi tutto...

28 Novembre 2025

L’anomia dell’ordinamento penitenziario sul diritto alla sessualità intramuraria al vaglio della Corte costituzionale

Con l’ordinanza in oggetto viene sollevata questione di legittimità dell’art. 18 o.p. nella parte in cui non prevede che alla persona detenuta sia consentito, quando non ostino ragioni di sicurezza, di svolgere colloqui intimi, anche a carattere sessuale, con la persona convivente non detenuta, senza che sia imposto il controllo a vista da parte del personale di custodia (uff. sorv. di Spoleto, 14.12.2022, ord. 2023/23, estensore Gianfilippi)…

Leggi tutto...

16 Febbraio 2023

La Consulta dichiara incostituzionale la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza tra il detenuto sottoposto al regime dell’art. 41-bis, co2 ss, O.P. e il proprio difensore

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 18 del 2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera e), della legge di ordinamento penitenziario, nella parte in cui non esclude dalla sottoposizione a visto di censura la corrispondenza intrattenuta con i difensori.…

Leggi tutto...

25 Gennaio 2022

Cass. Pen., Sez. I, sent. 3 novembre 2021, n. 45220: l’istanza di remissione del debito per spese di giustizia e di mantenimento in carcere

Nel caso di specie il Magistrato di Sorveglianza aveva rigettato l’opposizione proposta dal ricorrente avverso un’ordinanza del medesimo Magistrato con…

Leggi tutto...

22 Marzo 2022

Torna in cima Newsletter