Spunti di riflessione attorno al tema della attualizzazione del concetto di pericolosità sociale nell’ambito delle misure di sicurezza (uff. sorv. di Genova, ord. 2.12.2022)

 

Il provvedimento che si propone affronta plurime questioni, strettamente correlate all’attualizzazione del concetto di pericolosità sociale, così che appare originale per l’intersecarsi dei profili più strettamente giuridici con quelle che sono le vicende personali del soggetto in esecuzione penale, proposto per un giudizio di pericolosità sociale.

L’interessato è un condannato comune, non infermo o seminfermo psichico, detenuto in espiazione di delitti principalmente contro il patrimonio, salva una rapina aggravata ed alcune violazioni delle misure di prevenzione.

Nel 2017, su richiesta della Procura, venne dichiarato, nel corso ancora dell’esecuzione penale intramuraria, delinquente abituale a norma dell’art. 102 c.p., ancorché il Magistrato di sorveglianza avesse comunque declinato sul versante concreto l’esame di pericolosità, non limitandosi alla ricorrenza dei presupposti di legge.

In data 14.9.2022 la Procura nuovamente domanda un esame di pericolosità sociale essendo la situazione di fatto del prevenuto significativamente mutata, essendo lo stesso frattanto stato ammesso alla misura più ampia di tipo terapeutico, giusta ordinanza del magistrato di sorveglianza di Genova emessa in data 16.6.2022.

Emerge sin da subito una importante caratteristica (affatto scontata), ovvero un’impostazione dell’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Genova alquanto garantista, in quanto richiedente un nuovo esame di pericolosità sociale del prevenuto, pur a fronte di una già intervenuta declaratoria ex art. 102 c.p. e dunque a fronte del provvedimento già invocato ed ottenuto dall’Accusa.

Il Magistrato di sorveglianza ha dunque così proceduto: in primo luogo ha provveduto ad effettuare il nuovo esame, esaudendo la richiesta dell’Accusa, reputando significativamente mutata la situazione di fatto, quindi ha calato l’arcaico istituto di cui si tratta nel caso concreto, valutando le sopravvenienze; l’interessato infatti, dopo molteplici fallimenti di cui l’ultimo occorso solo nel 2021, ha avuto nuovamente accesso ad un percorso extra-murario comunitario di tipo terapeutico e nel frattempo ha reperito alcuni impegni lavorativi.

Dal canto suo, in sede di udienza, il rappresentante del pubblico ministero, pur chiedendo di ribadire l’abitualità a delinquere del condannato, ha rimesso al giudice la scelta della misura.

Nello scioglimento della riserva assunta in udienza, l’odierno magistrato di sorveglianza ha ritenuto di porsi in linea di continuità con l’ordinanza che era stata emessa nel 2017 (laddove la classificazione del prevenuto come delinquente abituale costituì l’esito di un giudizio di pericolosità comunque svolto in concreto) e non si è limitato, dunque, a verificare la ricorrenza dei requisiti astrattamente formulati dall’art. 102 c.p. Bensì, ha fondato il giudizio prognostico di recidiva sull’esame completo delle circostanze di cui all’art. 133 c.p. come emerse nel caso concreto e così conformandosi alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 249/1983, al sistema introdotto dalla Legge Gozzini del 1986 e all’ulteriore decisione della Corte Costituzionale n. 443/1988.

L’esito è stato un positivo giudizio di pericolosità sociale, con declaratoria di abitualità. Al tempo stesso, però, il Magistrato ha ravvisato nel caso di specie indici da cui desumere un più attenuato rischio di recidiva, ciò che lo ha indotto a verificare con attenzione la misura da applicare, poiché, se anche l’interessato è stato classificato come delinquente abituale, finanche pericoloso, non necessariamente da ciò consegue che egli debba essere contenuto attraverso un vincolo giuridico. E ciò, per l’appunto, in ossequio agli insegnamenti della Corte Costituzionale appena richiamati.

Il problema si pone poiché per esplicito dettato normativo (art. 216 c.p.) ad una delinquenza qualificata, quale quella abituale, segue una misura detentiva: quid iuris, dunque, in caso di delinquenza abituale con pericolosità attenuata?

Grazie ad una lettura innovativa della pronuncia Corte di cassazione del 1998 (espressamente richiamata nell’ordinanza de qua), emerge come la risposta al quesito sia contenuta all’art. 69 O.P., comma 4, laddove consente di trasformare le misure di sicurezza e di provvedere in occasione dei provvedimenti anzidetti, alla eventuale revoca della dichiarazione di delinquenza abituale, con il risultato che la misura di sicurezza può essere trasformata (in melius) nel caso in esame, ma la declaratoria non necessariamente essere revocata.

a cura della dott.ssa Chiara Semenza, magistrato presso il Tribunale e l’Ufficio di sorveglianza di Genova

Contributi simili

Catania e Firenze a confronto: sull’incompetenza funzionale della magistratura di sorveglianza minorile

I Tribunali per i Minorenni di Catania e di Firenze, nelle funzioni di Tribunali di sorveglianza, si sono pronunciati sulla ripartizione di competenza fra Tribunale ordinario e Tribunale per i Minorenni laddove il reo sia raggiunto da plurime condanne relative a reati commessi sia in età minore che da maggiorenne. Secondo entrambi i giudici, la competenza spetta al Tribunale di Sorveglianza ordinario: la regola eccezionale di cui all'art. 10 d.lgs. 121/2018, che statuisce la perpetuatio jurisdictionis del Tribunale per i Minorenni anche per l’esecuzione del titolo relativo a reati commessi nella maggiore età da parte del soggetto, presuppone che questi sia già entrato nel circuito penale minorile e sia ancora sottoposto alla misura penale di comunità. …

Leggi tutto...

29 Marzo 2022

Cass. Pen., Sez. I, sent. n. 29/2022 (ud. 1° dicembre 2021): procedimento di ottemperanza

Nel giudizio conseguente alla richiesta di ottemperanza al Magistrato di Sorveglianza da parte del detenuto non possono essere proposte domande…

Leggi tutto...

17 Marzo 2022

A cura di Guglielmo Sacco (Università di Pisa)
L’UEPE ed altri attori istituzionali: prospettive di una futuribile giustizia di comunità

Premessa: gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna oggi La legge 354 del 1975 ha sancito la nascita degli uffici preposti…

Leggi tutto...

11 Settembre 2023

La Corte “salva” la preclusione triennale di benefici dopo la revoca di una misura alternativa

La Corte, con sentenza n. 173 del 2021, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 58-quater, commi 1, 2 e 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto. In particolare, viene contestata la legittimità costituzionale del divieto triennale di concessione di affidamento in prova quando sia occorso un provvedimento di revoca della precedente misura alternativa, ai sensi dell’art. 47, co. 11, dell’art. 47 ter co. 6 o dell’art. 51 co. 1, della medesima legge.…

Leggi tutto...

28 Luglio 2021

La mancata corrispondenza tra pena inflitta e pena eseguita può fondare il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione in executivis (Cass., sez. V, 30/6/2022, n.28452)

I giudici di legittimità hanno affermato il seguente principio: è da riconoscersi il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione ex art. 314 c.p.p. anche nei casi di mancata corrispondenza tra pena inflitta e pena eseguita; tale diritto sussiste, infatti, anche ove l'ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all'esecuzione della pena, purché́ non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato che sia stato concausa dell'errore o del ritardo nell'emissione del nuovo ordine di esecuzione recante la corretta data del termine di espiazione della pena.…

Leggi tutto...

30 Agosto 2022

Osservazioni in merito alla bozza di circolare del D.A.P. sul circuito di media sicurezza

Il circuito di media sicurezza rappresenta un settore che, più di altri, è stato oggetto di numerose modifiche le quali, tuttavia, hanno portato alla formazione di prassi eterogenee, molto spesso non in linea con quanto statuito a livello nazionale e internazionale. Per questo motivo, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha elaborato una circolare al fine di ridisegnare il trattamento penitenziario nel circuito di media sicurezza, il quale ospita, peraltro, il maggior numero di detenuti presenti all’interno delle carceri italiane. …

Leggi tutto...

19 Novembre 2021

Torna in cima Newsletter