2 Febbraio 2024

Illegittimo il divieto di affettività in carcere. L’Italia si adegua all’Europa.

A cura di Giulia Vagli

Lo scorso 26 gennaio la Corte costituzionale, con la sentenza n. 10/2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18 della legge sull’ordinamento penitenziario nella misura in cui non contempla la possibilità per la persona detenuta – quando non lo precludano superiori ragioni di sicurezza – di svolgere colloqui intimi, anche di carattere sessuale, con la persona non detenuta con la quale è legata sentimentalmente, senza che sia necessaria la presenza in loco degli agenti di custodia in carcere.  

Ciò – scrivono i giudici –  si pone in contrasto e viola gli artt. 2, 3, 13 co. 1 e 4, 27 co. 3, 29, 30, 31, 32 e 117 co. 1 della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 3 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (d’ora in poi CEDU). 

Lo Stato italiano tutela le relazioni affettive della persona, anche nella sua declinazione sessuale, in tutte le formazioni sociali in cui queste si esplicano riconoscendo agli individui il diritto di vivere pienamente il sentimento di affetto che ne rappresenta la massima esplicazione. 

«Lo stato di detenzione» ha affermato la Corte «può incidere sui termini e sulle modalità di esercizio di questa libertà, ma non può annullarla in radice, con una previsione astratta e generalizzata, insensibile alle condizioni individuali della persona detenuta e alle specifiche prospettive del suo rientro in società». 

La disposizione in commento, invece, nell’imporre inderogabilmente un controllo a vista durante gli incontri impedisce al detenuto di esprimere l’affettività con le persone a lui stabilmente legate, anche quando ciò non sia necessario per ragioni connesse alla sicurezza e all’ordine del luogo detentivo.  

Così facendo – continua la Corte – si dà vita ad un’irragionevole compressione della dignità umana, con conseguente violazione dell’art. 3 della Costituzione, nonché alla vanificazione della finalità rieducativa che nel nostro ordinamento deve sempre animare l’applicazione (e non l’inflizione) della pena ai sensi dell’art. 27 comma 3 Cost. 

Il rispetto della dignità dell’individuo, anche detenuto, non impone soltanto che le pene non si traducano in trattamenti contrari al senso di umanità, ma anche che l’esecuzione delle stesse sia concepita e realizzata in modo da garantire l’espressione della personalità dell’individuo e l’attivazione di un processo che mira alla risocializzazione.   

Non solo. I giudici costituzionali hanno ritenuto altresì violato l’art. 117, comma primo Cost., in relazione all’art. 8 CEDU, per il difetto di proporzionalità a fronte di un divieto così radicale di manifestazione dell’affettività all’interno degli istituti penitenziari. 

L’Italia così si adegua, sia pure con qualche anno di ritardo, all’orientamento ormai da tempo presente, e prevalente, in seno alla giurisprudenza europea alla luce della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Sul punto – se si vuole – si legga un mio precedente contributo «Ancora in punto di diritto alla sessualità delle persone detenute. La pronuncia della Corte Edu alimenta il dibattitto sul fronte interno», Osep, 2021). 

A farlo ancora una volta però è la Corte costituzionale che prevede e provvede all’inerzia del legislatore italiano. Non solo. Consapevole della delicatezza dell’argomento e delle implicazioni, specie sul piano organizzativo, capaci di portare con sé una simile pronuncia, la Corte ha auspicato «un’azione combinata del legislatore, della magistratura di sorveglianza e dell’amministrazione penitenziaria, ciascuno per le rispettive competenze…con la gradualità eventualmente necessaria». 

In ultimo i giudici, guardando allo specifico oggetto del giudizio principale (Sul punto si v. «L’anomia dell’ordinamento penitenziario sul diritto alla sessualità intramuraria al vaglio della Corte costituzionale», Osep, Beatrice Addabbo, 2023) hanno statuito che quanto affermato  non trova applicazione né in caso di regime detentivo speciale di cui all’art. 41-bis della legge sull’ordinamento penitenziario (cd «carcere duro») né in caso di sorveglianza particolare di cui all’art. 14-bis della stessa legge proprio alla luce delle superiori ragioni di sicurezza evocate.  

 

Di seguito, in allegato, il link del testo della sentenza n. 10/2024 della Corte Costituzionale, pubblicata il 26 gennaio, Presidente Barbera, Relatore Petitti.   

https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2024:10

Contributi simili

A cura di Alessia La Villa e Alessandro Vanni (casa editrice Erikson)
METÀ GIARDINO, METÀ GALERA. Le parole del carcere nella musica italiana.

Si segnala l’uscita del volume dal titolo “METÀ GIARDINO, METÀ GALERA. Le parole del carcere nella musica italiana.“, a cura…

Leggi tutto...

19 Settembre 2024

Il Tribunale di Sorveglianza di L’ Aquila sul detenuto celiaco ristretto ex art 41 bis O.P. : limiti e contenuto del diritto allo scambio degli alimenti alla luce della tutela della salute e della sicurezza

Il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila si esprime in merito allo scambio di alimenti del detenuto ristretto in regime ex art. 41 bis O.P. affetto da celiachia…

Leggi tutto...

22 Novembre 2021

Sentenza n.33 del 2022: la Consulta conferma lo scioglimento del cumulo per i reati ostativi

Pochi giorni fa, la Corte costituzionale si è pronunciata, ancora una volta, sullo scioglimento del cumulo in materia di reati ostativi. In particolare, con sentenza n. 33 del 2022 - pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 15 febbraio scorso - la Corte,  nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1-quater, della legge 354/1975, sollevata dal Tribunale di Messina, ha confermato l’orientamento, ormai consolidato, della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel caso di cumulo, materiale o giuridico, di pene inflitte per diversi titoli di reato, alcuni dei quali soltanto ostativi alla fruizione dei benefici penitenziari, occorre procedere allo scioglimento del cumulo, venendo meno l’impedimento qualora l’interessato abbia già espiato la parte di pena relativa ai predetti reati.…

Leggi tutto...

21 Febbraio 2022

“Il valore dell’alternativa. Un approccio evidence based alle misure alternative alla detenzione” – F. Giordano, M. Tallarigo, S. Panarello, G. Di Rosa

Si segnala il volume, edito da Egea, di cui sopra: questo presenta i risultati di una ricerca condotta in Lombardia…

Leggi tutto...

23 Maggio 2022

T. sorveglianza di Bari – 08/07/2021 – liberazione anticipata

Il Tribunale si pronuncia su un provvedimento di reclamo avverso il rigetto da parte del Magistrato di Sorveglianza di un’istanza…

Leggi tutto...

16 Novembre 2021

Al via il nuovo corso per 37 consiglieri penitenziari

Alla presenza della Signora Ministra, è stato dato avvio al nuovo corso per 37 consiglieri penitenziari, della durata di 12…

Leggi tutto...

13 Settembre 2022

Torna in cima Newsletter