2 Febbraio 2024

Illegittimo il divieto di affettività in carcere. L’Italia si adegua all’Europa.

A cura di Giulia Vagli

Lo scorso 26 gennaio la Corte costituzionale, con la sentenza n. 10/2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18 della legge sull’ordinamento penitenziario nella misura in cui non contempla la possibilità per la persona detenuta – quando non lo precludano superiori ragioni di sicurezza – di svolgere colloqui intimi, anche di carattere sessuale, con la persona non detenuta con la quale è legata sentimentalmente, senza che sia necessaria la presenza in loco degli agenti di custodia in carcere.  

Ciò – scrivono i giudici –  si pone in contrasto e viola gli artt. 2, 3, 13 co. 1 e 4, 27 co. 3, 29, 30, 31, 32 e 117 co. 1 della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 3 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (d’ora in poi CEDU). 

Lo Stato italiano tutela le relazioni affettive della persona, anche nella sua declinazione sessuale, in tutte le formazioni sociali in cui queste si esplicano riconoscendo agli individui il diritto di vivere pienamente il sentimento di affetto che ne rappresenta la massima esplicazione. 

«Lo stato di detenzione» ha affermato la Corte «può incidere sui termini e sulle modalità di esercizio di questa libertà, ma non può annullarla in radice, con una previsione astratta e generalizzata, insensibile alle condizioni individuali della persona detenuta e alle specifiche prospettive del suo rientro in società». 

La disposizione in commento, invece, nell’imporre inderogabilmente un controllo a vista durante gli incontri impedisce al detenuto di esprimere l’affettività con le persone a lui stabilmente legate, anche quando ciò non sia necessario per ragioni connesse alla sicurezza e all’ordine del luogo detentivo.  

Così facendo – continua la Corte – si dà vita ad un’irragionevole compressione della dignità umana, con conseguente violazione dell’art. 3 della Costituzione, nonché alla vanificazione della finalità rieducativa che nel nostro ordinamento deve sempre animare l’applicazione (e non l’inflizione) della pena ai sensi dell’art. 27 comma 3 Cost. 

Il rispetto della dignità dell’individuo, anche detenuto, non impone soltanto che le pene non si traducano in trattamenti contrari al senso di umanità, ma anche che l’esecuzione delle stesse sia concepita e realizzata in modo da garantire l’espressione della personalità dell’individuo e l’attivazione di un processo che mira alla risocializzazione.   

Non solo. I giudici costituzionali hanno ritenuto altresì violato l’art. 117, comma primo Cost., in relazione all’art. 8 CEDU, per il difetto di proporzionalità a fronte di un divieto così radicale di manifestazione dell’affettività all’interno degli istituti penitenziari. 

L’Italia così si adegua, sia pure con qualche anno di ritardo, all’orientamento ormai da tempo presente, e prevalente, in seno alla giurisprudenza europea alla luce della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Sul punto – se si vuole – si legga un mio precedente contributo «Ancora in punto di diritto alla sessualità delle persone detenute. La pronuncia della Corte Edu alimenta il dibattitto sul fronte interno», Osep, 2021). 

A farlo ancora una volta però è la Corte costituzionale che prevede e provvede all’inerzia del legislatore italiano. Non solo. Consapevole della delicatezza dell’argomento e delle implicazioni, specie sul piano organizzativo, capaci di portare con sé una simile pronuncia, la Corte ha auspicato «un’azione combinata del legislatore, della magistratura di sorveglianza e dell’amministrazione penitenziaria, ciascuno per le rispettive competenze…con la gradualità eventualmente necessaria». 

In ultimo i giudici, guardando allo specifico oggetto del giudizio principale (Sul punto si v. «L’anomia dell’ordinamento penitenziario sul diritto alla sessualità intramuraria al vaglio della Corte costituzionale», Osep, Beatrice Addabbo, 2023) hanno statuito che quanto affermato  non trova applicazione né in caso di regime detentivo speciale di cui all’art. 41-bis della legge sull’ordinamento penitenziario (cd «carcere duro») né in caso di sorveglianza particolare di cui all’art. 14-bis della stessa legge proprio alla luce delle superiori ragioni di sicurezza evocate.  

 

Di seguito, in allegato, il link del testo della sentenza n. 10/2024 della Corte Costituzionale, pubblicata il 26 gennaio, Presidente Barbera, Relatore Petitti.   

https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2024:10

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