26 Febbraio 2026

Pubblicato il “decreto sicurezza” (GG n. 45 del 24.2.2026): una sintesi dei profili di diritto penitenziario coinvolti dalla riforma

A cura di Luca Bresciani e Matteo Pucci

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Gli interventi sulla disciplina penitenziaria sono collocati nel capo II d.l. 24 febbraio 2026 n. 23, che contiene un espresso riferimento ai «permessi in ambito penitenziario» ed alle «funzionalità delle Forza di Polizia».

1. L’art. 15, rubricato «Operazioni sotto copertura per la sicurezza degli istituti penitenziari», inserisce al co. 1 dell’art. 9 l. 146/2006 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15.11.2000 e il 31.5.2001), dopo la lettera b-ter) la lettera b-quater). Alla luce di questa previsione,  «gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti ai nuclei investigativi del Corpo di polizia penitenziaria» non sono punibili quando, «nel corso di specifiche operazioni di polizia svolte nell’ambito delle attività di loro competenza […] al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti compiuti avvalendosi della forza di intimidazione o della condizione di assoggettamento da più persone riunite in occasione di rivolte all’interno di uno o più istituti penitenziari, ai delitti di cui agli articoli 270-bis (associazioni sovversive), 270-quater (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale), 270-quinquies (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale), 270-quinquies.1 (finanziamento di condotte con finalità di terrorismo), 317 (concussione), 318 (corruzione per l’esercizio della funzione), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di pubblico servizio), 322 bis (peculato, indebita destinazione di denaro (…) di membri delle Corti internazionali (…)), 391 (procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive), 391-bis (agevolazione delle comunicazioni dei detenuti sottoposti alle restrizioni di cui all’art. 41-bis o.p.), 391-ter (accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti), 609-bis (violenza sessuale), 609-quater (atti sessuali con minorenne), 609-octies (violenza sessuale di gruppo), 613-bis (tortura), del codice penale, ai delitti di cui all’articolo 414, commessi per le finalità previste dall’articolo 270-sexies (condotte con finalità di terrorismo) del medesimo codice, e di cui agli articoli 73 e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (TU disciplina degli stupefacenti), anche per interposta persona, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro o altra utilità, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo per commettere il reato o ne accettano l’offerta o la promessa o altrimenti ostacolano l’individuazione della loro provenienza o ne consentono l’impiego ovvero corrispondono denaro o altra utilità in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri, promettono o danno denaro o altra utilità richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio o sollecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o per remunerarlo o compiono attività prodromiche e strumentali».
In sostanza, viene qui riprodotta la previsione contenuta nella lettera a), a eccezione dell’inciso «danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati».

2. L’art. 16 (rubricato «Interventi in materia di permessi») interviene sia sull’art. 30-bis o.p. che sull’art. 16-nonies d.l. 8/1991 conv. l. 82/1991. Per quanto concerne il primo, la novità riguarda i detenuti sottoposti al c.d. regime di carcere duro (art. 41-bis o.p.).  In particolare, il “nuovo” 1° co. prevede che il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo possa imporre cautele, a cui dovrà conformarsi l’esecuzione del provvedimento. Lo stesso procuratore nazionale dovrà altresì essere informato della decisione adottata dal giudice, assumendo con ciò la legittimazione a proporre reclamo. Non solo, ma, viene rivisto il termine entro il quale può essere proposto reclamo (che coincide con il termine per il reclamo in materia di permessi premio, stante il richiamo operato dal co. 7 dell’art. 30-ter o.p.), essendosi sostituite le parole «ventiquattro ore» con «quarantotto ore». Quest’ultima modifica ridimensiona il lasso temporale di 15 giorni che la Consulta, con una pronuncia chiaramente “manipolativa” (non esente, peraltro, da critiche dottrinali: cfr. D. Martire, Giurisprudenza costituzionale e rime obbligate: il fine giustifica i mezzi?, in Osservatorio Costituzionale, 2020, p. 244), aveva ritenuto di “introdurre” (sentenza 78/2025, del tutto conforme, peraltro, alla precedente decisione n. 113 del 2020, con riguardo al termine per il reclamo in materia di permessi premio). La Corte ha ritenuto, invero, che il termine originario (24 ore) fosse «così breve rispetto alla necessità, per l’interessato, di articolare compiutamente nello stesso reclamo, a pena di inammissibilità, gli specifici motivi in fatto e in diritto sui quali il tribunale di sorveglianza dovrà esercitare il proprio controllo sulla decisione del primo giudice», da risultare «ingiustificatamente pregiudizievole rispetto all’effettività del diritto di difesa». D’altra parte, la Corte stessa ha avuto modo di rilevare come non ci si trovasse affatto di fronte a una soluzione costituzionalmente imposta, tanto da far salvo espressamente un intervento diretto del legislatore. Un intervento che, peraltro, non avrebbe dovuto limitarsi a individuare un altro termine, se ritenuto più congruo, trattandosi, piuttosto, a questo punto, di «riconsiderare la complessiva disciplina in esame, eventualmente ricalibrando per entrambe la parti i termini per l’impugnazione e la complessiva disciplina relativa alla sospensione dell’esecuzione del permesso in pendenza di tali termini, in modo comunque idoneo a consentire il pieno esplicarsi del diritto di difesa».
Viene da chiedersi, allora, se il termine di 48 ore, introdotto con il decreto legge in parola, possa assicurare l’effettivo rispetto del diritto di difesa, considerando – come correttamente osservato dalla Corte – che potrebbe tradursi nella «pratica impossibilità per una persona ristretta in carcere di ottenere [……..] copia di tutti i documenti acquisiti ex officio dal giudice che ha pronunciata il provvedimento di cui il ricorrente si duole». Documenti che «il reclamante potrebbe non conoscere affatto, dal momento che il provvedimento impugnato è assunto de plano dal giudice al di fuori di ogni contraddittorio fra le parti».
Quanto agli interventi sull’art. 16-nonies d.l. 8/1991, al co. 1, le parole: «permessi premio» sono sostituite dalle seguenti: «permessi e permessi premio» e altrettanto è stato fatto con riguardo alla previsione contenuta nel co. 8.
L’art. 16-nonies d.l. n. 8/1991 regola l’accesso ai benefici penitenziari per i c.d. collaboratori di giustizia. Con l’adozione del provvedimento in commento anche per la concessione dei permessi di necessità (art. 30-biso.p.), e non più solo per i permessi di cui all’art. 30-ter o.p., sarà necessario, per l’autorità competente, acquisire il parere del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, sempreché non sia stato proprio il suddetto a proporre la concessione del beneficio.
Con riguardo, poi, al co. 8, che disciplina, come noto, la competenza territoriale dell’autorità giudiziaria chiamata a decidere sulla concessione dei benefici a persone sottoposte a speciali misure di prevenzione, la modifica aggiunge un espresso riferimento ai permessi di necessità.

3. L’art. 22 («Disposizioni relative ai ruoli del personale del Corpo di Polizia penitenziaria»), modifica l’art. 44 d. lgsl. 95/2017, sostituendo, alla lettera a-bis) del co. 8, la parola «2022» con la parola «2025». In questo modo, il meccanismo transitorio introdotto nel 2017 per l’assegnazione di posti disponibili ai fini dell’accesso alla qualifica di vice-sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria, inizialmente limitato al periodo compreso tra il 2018 e il 2022, viene ora prorogato con riferimento ai posti disponibili per gli anni 2023, 2024 e 2025.
Inoltre, interviene sul co. 14-sexiesdecies dello stesso art. 44, riformulandone significativamente la disciplina. Fermo restando, a questo punto, che «nell’anno 2026 e nell’anno 2027 sono banditi, rispettivamente, due concorsi straordinari», mentre la disposizione previgente prevedeva il requisito di specifici titoli, oltre che il superamento di prove d’esame scritte e orali, con la nuova formulazione risulta soppresso il riferimento agli esami. Allo stesso tempo, non è più richiesto il conseguimento della laurea triennale ai fini della partecipazione al concorso. Ne risulta così notevolmente ampliata la platea dei potenziali partecipanti, che, in ogni caso, devono appartenere al ruolo di ispettore di polizia penitenziaria.

4. L’art. 23 («Riduzione della durata del corso di formazione iniziale per l’accesso alla qualifica di vicecommissario del Corpo di polizia penitenziaria»), dopo il co. 7 dell’art. 2-bis d.l. 198/2022, inserisce il co. 7-bis, a norma del quale: «i corsi di formazione iniziale per l’accesso alla qualifica di vicecommissario del Corpo di polizia penitenziaria avviati e da avviare entro il 31 dicembre 2026 hanno durata pari a otto mesi». Ne risulta così ridotto l’arco temporale di dodici mesi che è previsto in via ordinaria dall’art. 9 co. 2 d. lgsl 146/2000.Inoltre, pur confermando che «nell’ambito dei predetti corsidebbano essere dimessi coloro i quali maturino «ilnumero massimo di assenze fissato dall’articolo 10, comma 1, lettera e)», se ne prevede, peraltro, la ridefinizione «proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi». Perciò, passando da una durata da dodici mesi ad otto mesi, il numero massimo di assenze che i partecipanti al corso possono maturare per non essere dimessi dallo stesso si riduce del trentatré per cento.

5. L’art. 24 («Disposizioni per l’accesso al ruolo degli ispettori della polizia penitenziaria»), stabilisce che, fino al 31 dicembre 2027, per specifiche esigenze di funzionalità del Corpo di Polizia Penitenziaria, possono essere indetti, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, concorsi pubblici per l’accesso al ruolo degli ispettori della Polizia Penitenziaria riservati ai candidati in possesso di una delle lauree individuate dall’art. 7 co. 7 d. lgsl. 146/2000.
Si interviene anche sulla composizione della commissione esaminatrice dei concorsi di cui sopra, stabilendo che di essa facciano parte «un presidente scelto tra i dirigenti penitenziari o i dirigenti superiori di polizia penitenziaria» e «altri quattro membri, uno dei quali professore universitario o ricercatore universitario esperto in una o più delle materie sulle quali vertono le prove d’esame e tre appartenenti alla carriera dei funzionari di Polizia Penitenziaria».
Infine, è previsto che i vincitori dei concorsi di cui al co. 1 debbano frequentare un corso «di durata pari a un anno», con ciò derogando ai due anni previsti in via ordinaria dall’art. 25 del d. lgsl. 443/1992. 
L’art. 25 («Disposizioni riguardanti l’indennità di presenza di cui all’art. 9 co. 2 del decreto del d.P.R. 395/1995»), dispone che non siano ripetibili, in deroga all’art. 2033 c.c. «le somme corrisposte al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria a titolo di indennità di presenza di cui all’art. 9 co. 2, riferite a periodi maturati fino al 31 dicembre 2025 e per le quali l’Amministrazione ha formalmente richiesto la restituzione». Si tratta del compenso giornaliero riconosciuto ai funzionari di polizia penitenziaria che abbiano svolto servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, presso le sezioni o i reparti e, comunque, in altri ambienti in cui siano presenti detenuti o internati. Allo scopo, viene precisato che, per l’attuazione delle disposizioni di cui al co. 1, è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l’anno 2026, alla quale si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto nell’ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2026.

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