6 Marzo 2026

La “restaurazione” del regime di liberazione anticipata: note a margine di Corte Cost. 201/2025

A cura del dott. Mario Infantino

Andy Warhol and Gerard Malanga (1964)

Le ordinanze di remissione dei magistrati di sorveglianza di Spoleto e Napoli
Prima di analizzare gli importanti effetti della sentenza 201/2025 della Corte costituzionale sul piano sistemico del diritto penitenziario, giova ripercorrere brevemente le vicende che hanno portato il Giudice delle Leggi a pronunciarsi in seguito alle ordinanze di remissione formulate da due magistrati di sorveglianza, rispettivamente di Spoleto e Napoli. In particolare, la censure del magistrato di sorveglianza di Spoleto, formulate con ordinanza del 25 marzo 2025, concernono l’art. 69-bis, comma 3, l. 354/1975, come sostituito dall’art. 5, comma 3, del d.l. 4 luglio 2024, n. 92, convertito nella l. 8 agosto 2024, n. 112, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.: secondo il giudice a quo, la norma sarebbe incostituzionale nella parte in cui rende proponibile l’istanza di liberazione anticipata solo se il condannato indica, a pena di inammissibilità, di avere uno “specifico interesse” diverso da quelli considerati ai commi 1 e 2 dello stesso art. 69-bis1. Prima della riforma del 2024 la disciplina della liberazione anticipata prevedeva che il detenuto, maturato un semestre, avrebbe potuto presentare istanza e ottenere una decisione sul periodo appena trascorso, attraverso una valutazione periodica del trattamento. La novella intervenuta con il d.l. 92/2024 ridisegna la geometria dell’istituto, limitando la valutazione operata ex officio in tre momenti tassativamente definiti, vale a dire: nel caso in cui il detenuto avesse fatto richiesta di misure alternative o benefici penitenziari analoghi, rispetto ai quali nel computo della misura della pena espiata è rilevante la liberazione anticipata; negli ultimi 90 giorni prima del fine pena; su richiesta del detenuta in presenza di uno “specifico interesse” diverso dai precedenti due, a pena di inammissibilità. Osserva il magistrato di Spoleto che la suddetta disciplina “capovolge” le regole ordinarie in relazione alla titolarità della richiesta, passando da un sistema i cui l’istanza del detenuto costituisce la regola, a uno in cui diviene l’eccezione. Inoltre, da una parte, la relegazione dell’istituto a “finestre temporali” comporterebbe l’esclusione per lunghi periodi dalla concessione del beneficio, frustrando la natura intrinsecamente rieducativa dell’istituto e mortificandone i connotati dialogici e ancorati a un apprezzamento periodico; dall’altra la necessaria sussistenza di un interesse specifico per il titolare determinerebbe una irragionevole discrasia temporale tra il periodo da valutare, che permarrebbe semestrale, e la titolarità del diritto di verifica, che potrebbe sorgere anche molto dopo. Analoghi rilievi vengono mossi dal magistrato di sorveglianza di Napoli2, con un’ ordinanza dal respiro ancora più ampio: le censure coinvolgono in questo caso l’intera novella dell’art. 69-bis, aggiungendosi come parametro costituzionale violato anche l’art. 111 Cost., posto che il venir meno del riscontro immediato pone problematiche in ordine all’esercizio del diritto di difesa per fatti temporalmente lontani.

La decisione della Corte
La Corte, preliminarmente, riunisce i due giudizi perché le questioni sono in larga parte sovrapponibili, circoscrivendo la questione di legittimità al comma 3 dell’art. 69-bis. La motivazione in diritto si profonde poi in una puntuale ricostruzione dell’archeologia dell’istituto ex art 54 l. ord. pen., sottolineando come lo sconto di 45 giorni di pena per ogni semestre sia funzionale  a premiare la partecipazione del detenuto al programma rieducativo. Proprio tale funzione di leva rieducativa sarebbe neutralizzata, afferma la Corte nel ritenere fondati i rilievi delle ordinanze di remissione, dal venir meno del riscontro periodico, distanziando irrimediabilmente l’effetto premiale e lasciando così il detenuto in un’insostenibile incertezza sull’esito del suo percorso di reinserimento. La manifestata ratio del d.l. 92/2024, volta all’alleggerimento del carico giudiziario deve quindi bilanciarsi con l’indefettibile parametro rappresentato dall’art. 27 Cost., non potendo in alcun modo porsi come assorbente rispetto alle prerogative costituzionali rieducative in materia di esecuzione della pena. Il legame tra le riduzioni semestrali e la liberazione anticipata disvelerebbe quindi la specifica funzione rieducativa dell’istituto come sottolineato da diversi precedenti della Corte Costituzionale, puntualmente richiamati dalla stessa in questa sede3. Sono accolte inoltre le censure in relazione all’art. 3 Cost., sotto il profilo di irragionevolezza intra legem rappresentata dalla discrasia tra periodo semestrale da valutare e la possibilità fisiologica di attivare quella verifica quando il semestre matura. Lo spatium temporis tra il periodo da valutare e il momento effettivo del riscontro, determina anche un vulnus in ordine alla concreta redazione della motivazione del provvedimento da parte del magistrato di sorveglianza e, specularmente, all’esercizio del diritto di difesa da parte del detenuto in riferimento a comportamenti che possono presentare una rilevante distanza temporale, ponendosi quindi in contrasto, come rilevato dal magistrato partenopeo, con l’art. 111 Cost. L’ultima questione analizzata concerne la possibilità che gli interventi normativi che si sono susseguiti, in particolar modo il d.P.R. n. 176/2025, abbiano fatto venir meno le censure di incostituzionalità. La risposta è di segno negativo. La prima modifica inerisce l’art.. 656 c.p.p., per la quale nell’ordine di esecuzione devono essere indicate le detrazioni di liberazione anticipata “di cui il condannato potrà fruire”, con l’avvertimento che non saranno riconosciute se manca la partecipazione all’opera di rieducazione. L’indicazione riguarda infatti solo le riduzioni astrattamente realizzabili e non elide il problema dell’incertezza sulla concreta valutazione del percorso rieducativo, che rimane comunque differita. Ad attenuare il rigore della disciplina vi sarebbero le disposizioni in combinato disposto degli artt. 26, co. 5-bis e 103, co. 1-ter reg. o.p. le quali prevedono che se la direzione dell’istituto esprime un giudizio negativo sulla partecipazione rieducativa riferita a un semestre, quel giudizio deve essere comunicato al condannato: in quel caso, il condannato è considerato titolare di uno “specifico interesse” ex art. 69-bis, co. 3, e può presentare istanza al magistrato entro 30 giorni, per quello specifico semestre. Ciò detto, la Corte considera tali indicazioni insufficienti. Anzitutto, tale canale si attiva solo in presenza di giudizio negativo inequivocabile, essendo tale correttivo ininfluente in caso di valutazione positiva4. Il rilievo dirimente è rappresentato però dal fatto che, nella disciplina penitenziaria, la valutazione rilevante a cui si lega l’interesse è quella del magistrato di sorveglianza che ben potrebbe disconoscere non solo un parere negativo dell’amministrazione, ma finanche positivo. Conclude quindi perentoriamente la Corte: “la reductio ad legitimitatem della disciplina censurata è possibile mediante l’ablazione, nel comma 3 del novellato art. 69-bis ord. pen., dell’intera seconda parte della disposizione che condiziona la possibilità per il condannato di formulare istanza di liberazione anticipata alla sussistenza di uno specifico interesse”.

Gli effetti sistemici della pronuncia
La pronuncia in commento determina  la creazione di un doppio binario in relazione al regime applicabile alla liberazione anticipata: da una parte i commi 1 e 2 dell’art. 69-bis rimangono pienamente operativi, con l’iniziativa officiosa del giudice in occasione della richiesta di misure alternative o di altri benefici penitenziari per i quali è rilevante la liberazione anticipata o in prossimità del fine pena; dall’altro si ripristina la titolarità incondizionata per il condannato di far richiesta. Alcuni commentatori osservano5 come, sulla scia della sentenza, occorra un’interpretazione costituzionalmente orientata anche del comma 2. La valutazione ex officio operata in prossimità dell’espiazione, impone che il fine pena virtuale, vale a dire il termine calcolato come comprensivo di tutte le detrazione concedibili astrattamente prescindendo dalla meritevolezza concreta, sia indicato in tutti gli ordini di esecuzione, mentre si registra nelle procure una netta divergenza tra gli ordini emessi prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, nel luglio 2024, che ne sono sprovvisti, e quelli emanati in seguito. Ma v’è di più:  non solo l’effettività della valutazione impone una quanto più omogenea individuazione del fine pena virtuale ma anche e sopratutto il costante monitoraggio in caso di nuovi semestri, sospensioni e vicende modificative che coinvolgano la pena e un sistema di efficiente di alert che consenta di rilevare l’entrata nei 90 giorni che determinano l’avviarsi dell’iniziativa officiosa6. La decisione della Corte, in definitiva, riaprendo l’accesso all’istanza non condizionata riduce il rischio di vuoti di tutela, ma realizza una “restaurazione” solo parziale: la compatibilità costituzionale di un modello centrato sul fine pena virtuale dipende dalla sua capacità di non trasformare un istituto premiale in un accertamento tardivo e soprattutto dalla possibilità, concreta e generalizzata, che il meccanismo del fine pena virtuale funga seriamente da proiezione di meritevolezza senza trasformarsi in una finestra tarda e disfunzionale.

Note

  1. F. Fiorentin, Un’ordinanza del magistrato di sorveglianza di Spoleto solleva una questione di legittimità costituzionale sulla disciplina della liberazione anticipata, in Sistema penale,  1 aprile 2025
  2. F. Fiorentin, La nuova disciplina della liberazione anticipata ora al vaglio di legittimità costituzionale, in Sistema penale, 20 marzo 2025
  3. Ex multis, Corte cost. 274/1983; Corte Cost 276/1990; Corte Cost. 149/2018; Corte Cost. 17/2020. Si veda anche la ricostruzione del considerato in diritto operata da M.R. Donnarumma, La finalità rieducativa delle pene e la liberazione anticipata quale “istituto chiave” nel perseguimento di tale obiettivo, in Sistema penale, 10 febbraio 2026
  4. La Corte sottolinea al punto 6.7.2 come l’esigenza che il magistrato tenga conto di rilievi ulteriori rispetto alla valutazione operata dall’istituto penitenziario sia stata affermata più volte dalla giurisprudenza di legittimità, per cui ex multis Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 28 marzo-3 luglio 2025, n. 24506
  5. G. Florilli, La nuova disciplina della liberazione anticipata: tra aspettative deluse e promesse mancate”, in Diritto, Giustizia e Costituzione, 5 febbraio 2026
  6. Ibidem

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