11 Maggio 2026

PENA E RIPARAZIONE: LA QUESTIONE DELLA COMPENSABILITÁ TRA PENA PECUNIARIA E RISARCIMENTO EX ART. 35 ter O.P.

A cura di Erwin Cantoni (Università di Pisa)

G. Balla, Un’onda di luce (1943)

La sentenza della Cassazione qui esaminata (Cass. pen., sez. I, 13 maggio 2025, n.29207) affronta la particolare tematica, come vedremo molto dibattuta, della compensabilità tra il credito vantato dal detenuto – o ex detenuto – a titolo di risarcimento, ai sensi dell’art. 35 ter ord. pen.1, e la pena pecuniaria. In sostanza, la pronuncia è volta a chiarire se i due crediti siano suscettibili di compensazione ovvero se, al contrario, sussistano ragioni ostative all’operatività di tale meccanismo.
La problematica adesso accennata è stata ampiamente affrontata dalla giurisprudenza di legittimità, con un orientamento ormai consolidatosi2. Nonostante ciò, permangono incertezze nella giurisprudenza di merito circa la possibilità di compensazione tra il risarcimento vantato da parte del detenuto e la pena pecuniaria ancora da espiare, alimentando dunque il contrasto interpretativo sul punto. Tali dubbi sono stati efficacemente espressi nell’ordinanza del 7 novembre 2024 del Tribunale di Sorveglianza di Bologna, con cui il Collegio rigettava il reclamo proposto dal Ministero della Giustizia, respingendo l’eccezione di compensazione tra pena pecuniaria e risarcimento del danno riconosciuto al detenuto in forza della violazione della disposizione di cui all’art. 3 CEDU.
Il Tribunale di Sorveglianza, in particolare, ha ritenuto di dover respingere tale eccezione discostandosi dalla giurisprudenza di legittimità e seguendo un percorso argomentativo diffusamente motivato sul punto. A detta del Tribunale, infatti, la Cassazione, sia civile che penale, non ha tenuto conto delle peculiarità della disciplina e del differente regime previsto dal comma 2 e dal comma 3 dell’art. 35 ter ord. pen.. Invero, il comma 2, nel caso in cui la pena ancora da eseguire non risulti tale da disporre una riduzione della stessa, riconosce al Magistrato di Sorveglianza il potere di liquidare una somma di denaro a favore del detenuto. Totalmente differente è invece la disciplina del comma 3, avente ad oggetto un’azione da proporsi al tribunale nella forma prevista dall’art. 737 c. p. c., ossia il ricorso. Quest’ultimo giudizio, avviato su azione di parte, può portare il giudice civile a condannare l’amministrazione al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento, con immediata efficacia. La peculiarità della disciplina sta, di conseguenza, nel differente contenuto del provvedimento del giudice: meramente dichiarativo nel caso del comma 2, condannatorio in forza del comma 3. Il magistrato di sorveglianza ai sensi del comma 2, secondo il Tribunale bolognese, non ha alcun potere di condanna al pagamento di quanto liquidato e non può costringere l’amministrazione ad un facere specifico.
Conseguentemente, tale aspetto incide sull’esigibilità del credito, impedendo la compensazione ai sensi della disposizione di cui all’art. 1246 c. c.. A ciò deve aggiungersi la differente qualificazione dei due crediti: da un lato, la pena pecuniaria, avente natura strettamente penalistica; dall’altro, il risarcimento, connotato invece da una finalità risarcitoria di matrice civilistica. Per questo motivo, secondo il Collegio, non sarebbe possibile eccepire in compensazione la pena pecuniaria. Innanzitutto, non può ignorarsi la circostanza che rispetto alla pena possano intervenire cause di estinzione diverse dal pagamento e di natura premiale; inoltre, aspetto ancora più incisivo, è il fatto che la pena pecuniaria possa essere convertita, ai sensi dell’art. 660 c. p. p., in pene sostitutive.
Avverso il provvedimento del Tribunale ricorreva il Ministro della Giustizia, fondando il ricorso sui seguenti due motivi.
Con il primo motivo il ricorrente deduceva inosservanza o erronea applicazione della legge, con specifico riguardo agli artt. 1243-1246 c. c.. In particolare, il ricorrente sosteneva che la nozione di esigibilità non richiederebbe l’esistenza di un titolo esecutivo né una sentenza di condanna; risulterebbe perciò irrilevante la distinzione, operata dal Tribunale, tra la liquidazione operata dal giudice civile e quella effettuata dal magistrato di sorveglianza, atteso che, ai fini dell’esigibilità, rileva solo la mancanza di termini e condizioni. Inoltre, sempre secondo il ricorrente, differenziare il regime applicabile in ragione della diversa autorità procedente si porrebbe in contrasto con il principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., in quanto entrambi i procedimenti hanno lo stesso oggetto e sarebbe del tutto irragionevole ritenere ammissibile la compensazione in un caso e non nell’altro.
Con il secondo motivo il ricorrente lamentava la violazione di legge in relazione all’art.1243 c. c., nella specie in merito all’asserita carenza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato dal Ministero della Giustizia a titolo di pena pecuniaria. Secondo il ricorrente, l’esigibilità del credito non è in alcun modo legata, così come avrebbe dedotto il Tribunale di Sorveglianza, all’astratta possibilità che la pena pecuniaria possa convertirsi, in caso di mancato pagamento, in pena detentiva, trattandosi di un caso strettamente eventuale e che non incide sull’attuale esistenza del credito.
Il ricorso veniva accolto dalla Cassazione sulla base di una serie di motivi, come anticipato in gran parte posti sul solco di una giurisprudenza della stessa Suprema Corte, sia civile che penale, scaturente da un orientamento ormai affermato e consolidato.
Con riguardo al primo motivo di ricorso, la Corte non riteneva condivisibile l’assunto del Tribunale di Sorveglianza secondo il quale si dovessero distinguere i due crediti sulla base della natura dell’autorità che si era pronunciata a riguardo, ossia il tribunale civile nel caso della disciplina del comma 3 dell’art. 35 ter ed il magistrato di sorveglianza nel caso del comma 2 della medesima disposizione. Pertanto, la circostanza che il credito vantato dal condannato derivi da due differenti autorità giudiziarie non incide sulla natura e sulle caratteristiche sostanziali del credito né tantomeno sull’esigibilità di quest’ultimo. Di fatti, l’esigibilità del credito dipende solo dalla sua «azionabilità in giudizio: ai sensi dell’art.1282 cod. civ., il diritto è esigibile quando non è sottoposto a condizione sospensiva né a termini, ovvero è tale il diritto venuto a maturazione e che può essere fatto valere in giudizio»3.
In relazione alla natura del credito vantato dall’amministrazione in forza della pena pecuniaria, la Cassazione riconferma il principio generale secondo il quale l’amministrazione è legittimata a opporre in compensazione i propri crediti, quale che sia la fonte o il titolo4; ciò significa che i due crediti ben possono, di conseguenza, essere posti in compensazione5. Infine, perché il credito derivante dalla pena pecuniaria possa essere opposto in compensazione, non è necessaria la previa constatazione dell’inadempimento, ma è sufficiente l’ordine di esecuzione di una condanna divenuta irrevocabile, ai sensi dell’art. 656 c.p.p.6. Sull’esigibilità, come anticipato e come correttamente rivendicato anche dal ricorrente, non può al contrario rilevare il fatto che la pena pecuniaria sia suscettibile di essere convertita in pena detentiva: si tratta, del resto, di un’ipotesi astratta, di carattere residuale e che può configurarsi solo in caso di mancato pagamento, non potendo quindi incidere sulla compensabilità in concreto7. Per questi motivi la Cassazione annullava con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza.
In conclusione, la decisione in esame si pone sul solco di una giurisprudenza ormai consolidata ed affermante la piena compensabilità tra i due crediti, nonostante la loro eterogenea natura8. Ad avviso della giurisprudenza della Suprema Corte, dunque, non rileva il titolo del risarcimento del danno, o la ratio sottesa alla pena pecuniaria, ma il solo fatto che quest’ultima possa considerarsi come mera entrata patrimoniale dello Stato, pertanto, suscettibile di compensazione anche nei confronti di un diritto di credito quale è il risarcimento riconosciuto in forza della disposizione dell’art. 35 ter ord. pen.. Ancor meno rileva la differente autorità giudiziaria chiamata a riconoscere tale risarcimento.
Pur considerando apprezzabile il pragmatismo Suprema Corte, certo non può tuttavia trascurarsi come i due istituti – la pena pecuniaria e il diritto di credito derivante dal risarcimento – rimangano distinti quanto a loro caratteristiche, presupposti e finalità. La compensazione “automatica”, in questo caso, solleva inevitabili perplessità circa la commistione tra istituti che perseguono scopi completamente diversi: il risarcimento, dalla funzione latamente riparatoria e la pena, connotata di contro da una finalità afflittiva. Si tratta di un aspetto tutt’altro che secondario, tenuto conto delle diverse modalità di estinzione del debito, puntualmente evidenziate dal Tribunale bolognese: la pena pecuniaria, infatti, non si estingue solo mediante pagamento, ma può altresì estinguersi in ipotesi di natura premiale, ovvero essere convertita in altre pene. Tantomeno può essere ignorato l’assunto, anch’esso correttamente posto in luce dal Tribunale bolognese, relativo al diverso contenuto del provvedimento autoritativo così come disciplinato dai commi 2 e 3 dell’art. 35 ter e fortemente incisivo sull’esigibilità del credito. Risulterebbe difficile, infatti, ritenere esigibile un credito riconosciuto mediante un provvedimento giurisdizionale dal carattere meramente dichiarativo, privo di qualsivoglia contenuto condannatorio e, dunque, inidoneo a porre in capo all’amministrazione uno specifico obbligo di facere.

Note

  1. Come ben noto, l’articolo ora citato venne introdotto all’interno del nostro ordinamento a seguito di una serie di condanne da parte della Corte EDU nei confronti dell’Italia, riguardanti la violazione del divieto di tortura o pene inumane e degradanti («No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment»), o più precisamente il problema, ancora tristemente non risolto, del sovraffollamento carcerario. Dopo la famosa sentenza Torreggiani c. Italia (Corte EDU, seconda sezione, Torreggiani e altri c. Italia, 8.1.2013), il legislatore italiano decise di introdurre tale previsione all’interno della l. 354/1975, attribuendo al detenuto – o all’ex detenuto ormai in libertà – uno strumento giurisdizionale, quale il reclamo di fronte al magistrato di sorveglianza, al fine di far riconoscere l’eventuale violazione della disposizione di cui all’art. 3 CEDU, così come interpretata dalla Corte di Strasburgo. In caso di eventuale violazione della previsione convenzionale, l’art. 35 ter dispone nel comma 1 che «Quando il pregiudizio di cui all’articolo 69, comma 6, lett. b), consiste, per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, in condizioni di detenzione tali da violare l’articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, […] il magistrato di sorveglianza dispone, a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio.». Al comma 2 stabilisce, invece, una misura risarcitoria pari ad 8 euro per ogni giorno di detenzione patito in violazione della norma convenzionale, nei casi in cui «il periodo di pena ancora da espiare è tale da non consentire la detrazione dell’intera misura percentuale di cui al comma 1». Infine, il comma 3 prevede la possibilità di esperire lo stesso rimedio risarcitorio nei casi di custodia cautelare in carcere non computabile nella determinazione della pena da espiare oppure nei casi in cui la pena detentiva sia già stata espiata. In quest’ultimo caso, l’ex detenuto può proporre reclamo, entro sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione o di custodia cautelare, dinanzi il tribunale del capoluogo del distretto presso cui lo stesso ha residenza ed il tribunale decide nelle forme previste dagli artt. 737 ss c. p. c..
  2. Per citare alcune pronunce della Cassazione, riportate anche nella sentenza in esame: Cass. pen., sez. I, 23 novembre 2022, n.11108; Cass. pen., sez. I, 21 dicembre 2022, n.7371; Cass. pen., sez. I, 7 dicembre 2023, n.13095.
  3. Con riguardo all’esigibilità ed azionabilità in giudizio, si è espressa in modo esaustivo la sentenza Cass. civ., sez. un., 15 novembre 2016, n. 23225.
  4. Orientamento affermato da numerose pronunce: Cass. civ., sez. VI, 26 aprile 2018, n.10130 («in quanto la pena pecuniaria giuridicamente rappresenta una mera entrata patrimoniale dello Stato»); Cass. pen., sez. I, 21 dicembre 2022, n.7371 («In merito a tale posta, si osserva che la natura giuridica del relativo credito non ostacola affatto la possibilità della compensazione, in quanto essa giuridicamente rappresenta una mera entrata patrimoniale dello Stato, la quale, quando è definitivamente liquidata, si profila suscettibile di riscossione»).
  5. Cass. pen., sez. I, 23 novembre 2022, n.11108: «La natura giuridica della pena pecuniaria di mera entrata patrimoniale dello Stato suscettibile di riscossione mediante ruolo la rende suscettibile di compensazione anche quando venga eccepita dalla controparte interessata, il Ministero della giustizia, il concorrente credito, certo liquido ed esigibile, del detenuto derivante dal riconoscimento del risarcimento del danno ex art. 35-ter Ord. pen. per il trattamento disumano e degradante al quale è stato sottoposto durante la detenzione in carcere».
  6. Così come affermato da altra giurisprudenza precedente, ad esempio Cass. pen., sez. I, 7 dicembre 2023, n.13095: «Il credito corrispondente alla pena pecuniaria è, viceversa, di ammontare predefinito, ed è esigibile con la irrevocabilità della sentenza di condanna.».
  7. Cass. pen., sez. I, 7 dicembre 2023, n.13095: «su tale immediata esigibilità non può incidere il fatto che il credito in discorso, come qualunque altro credito civilistico, possa essere in prosieguo oggetto di trasformazione attraverso le procedure esecutive, o di estinzione per eventi sopravvenuti.».

Contributi simili

Siglato il protocollo tra il dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e la conferenza nazionale universitaria dei poli penitenziari

Lo scorso 23 marzo è stato siglato il protocollo tra il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e la Conferenza nazionale universitaria dei poli penitenziari (CNUPP) che consentirà ad un numero sempre maggiore di giovani detenuti di intraprendere un percorso di studi universitari mentre scontano la pena…

Leggi tutto...

24 Marzo 2022

Trattamento e internamento coatti delle persone con disabilità mentali: appello contro il Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione di Oviedo

Si segnala l’appello al governo italiano perché in sede di Consiglio d’Europa si pronunci contro il Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione di Oviedo circa il trattamento e l’internamento coatti delle persone con disabilità mentali, firmato il 26 ottobre 2021.…

Leggi tutto...

26 Ottobre 2021

L’intervento del Professor Tullio Padovani in apertura del corso di Diritto Penitenziario: “i luoghi dell’utopia punitiva ed il carcere come eterotipia”

In data 3.3.2022, in occasione dell’apertura del corso di Diritto Penitenziario presso l’Università di Pisa, il celebre Avvocato Tullio Padovani,…

Leggi tutto...

14 Marzo 2022

Il Cpt pubblica il 31° Rapporto generale. Il focus del documento è centrato, ancora una volta, attorno alle questioni legate al sovraffollamento carcerario

Il Rapporto si apre, come da tradizione, con le notizie relative alle visite svolte nel corso dello scorso anno (tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 2021). In questo arco di tempo ne sono state organizzate 15, di cui 9 periodiche (Austria, Bulgaria, Lituania, Federazione Russa, Serbia, Svezia, svizzera, Turchia e Regno Unito) e 6 ad hoc (Albania, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Georgia, Grecia e Romania). Nei documenti annessi sono riportati in maniera dettagliata i luoghi e le date in cui hanno avuto luogo le visite. …

Leggi tutto...

28 Maggio 2022

Ergastolo ostativo e permessi premio: le risposte della Magistratura di Sorveglianza nelle more della riforma parlamentare

In attesa della tanto contesa riforma parlamentare, in limine con il termine dato dalla Corte costituzionale al Parlamento, la Magistratura di sorveglianza prosegue il proprio operato, cercando di applicare i criteri interpretativi della sentenza n. 253 del 2019 in materia di permessi premio ai condannati alla pena dell’ergastolo, in assenza di collaborazione con la giustizia.…

Leggi tutto...

4 Maggio 2022

Cass. Pen., Sez. I, sent. 8 giugno 2021, n. 36865: 41-bis, diritto alla sessualità e riviste per soli adulti

Cass. Pen., Sez. I, sent. 8 giugno 2021, n. 36865, Presidente Tardio, Relatore Centofanti   Diritto alla sessualità e riviste…

Leggi tutto...

7 Gennaio 2022

Torna in cima Newsletter