Con la sentenza numero 149, depositata in data 24 luglio 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 58-quater, comma 3, o.p., nella parte in cui prevede che il divieto di concessione dei benefici penitenziari operi per un periodo di tre anni dalla data di emissione del provvedimento di revoca indicato al comma 2, anziché «per un periodo pari alla metà della pena residua e, comunque, non superiore a tre anni, decorrente dal momento in cui è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2».
La Consulta, valorizzando il principio della progressività trattamentale, ha affermato la necessità di consentire una costante rivalutazione del percorso rieducativo del condannato. In tale prospettiva, la preclusione triennale conseguente alla revoca di una misura alternativa si pone in contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., poiché presuppone l’immutabilità della personalità del reo, frustrando la funzione dell’osservazione intramuraria e il principio secondo cui, nella fase esecutiva della pena, devono essere costantemente valorizzati i progressi compiuti dal condannato nel suo percorso di risocializzazione.

