30 Luglio 2026

Approvato il Disegno di Legge recante Disposizioni sulla detenzione domiciliare dei tossicodipendenti e alcoldipendenti (A.S. n. 1635)

In data 29 luglio 2026 la Camera dei deputati ha approvato, in via definitiva, il Disegno di Legge recante Disposizioni sulla detenzione domiciliare dei tossicodipendenti e alcoldipendenti (A.S. n. 1635).
L’intervento normativo mira, da un lato, ad ampliare l’accesso a percorsi terapeutici e riabilitativi extramurari da parte dei condannati affetti da tossicodipendenza o alcoldipendenza e dall’altra a contrastare il fenomeno del sovraffollamento carcerario, favorendo al contempo il recupero e il reinserimento sociale dei condannati e garantendo migliori condizioni detentive per la restante popolazione carceraria.
A tal fine, il legislatore prende come punto di riferimento l’istituto dell’affidamento in prova in casi particolari (art. 94 del d.P.R. n. 309 del 1990) che consente ai condannati, nei cui confronti sia stata accertata una condizione di tossicodipendenza o alcoldipendenza, di espiare la pena attraverso un programma terapeutico e di recupero predisposto dai servizi sanitari territoriali con l’ausilio di strutture specializzate. Tuttavia, la nuova disciplina si discosta dal proprio “modello”: non configurandosi come una vera e propria misura alternativa alla detenzione, si sostanzia una particolare modalità di esecuzione della pena che, pur svolgendosi al di fuori dell’istituto penitenziario, conserva carattere detentivo, essendo eseguita presso apposite strutture terapeutiche. L’accesso a questo regime è subordinato alla sussistenza dei presupposti individuati dalla legge e la sua positiva conclusione è strettamente legata all’effettivo esito del programma terapeutico, valutato in termini di raggiungimento del percorso di disintossicazione e recupero del condannato.

L’art. 1 del disegno di legge introduce nel Testo unico sugli stupefacenti i nuovi artt. 94-ter e 94-quater, dedicati rispettivamente alla detenzione domiciliare terapeutica e alla definizione anticipata del processo nei confronti di soggetti tossicodipendenti o alcoldipendenti.

Art. 94-ter
In particolare, il nuovo art. 94-ter disciplina una speciale forma di detenzione domiciliare destinata ai condannati affetti da tossicodipendenza o alcoldipendenza che debbano espiare una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a otto anni, limite ridotto a quattro anni quando il titolo esecutivo comprende uno dei reati ostativi di cui all’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario. L’interessato può richiedere, in qualsiasi momento, di eseguire la pena presso una struttura terapeutica privata autorizzata ai sensi dell’art. 116 del d.P.R. n. 309 del 1990, aderendo a un programma terapeutico residenziale finalizzato al recupero. La misura può essere concessa una sola volta.
Il comma 1 prosegue riconoscendo la possibilità al condannato di chiedere di essere ammesso alla detenzione domiciliare presso un luogo idoneo diverso dalle strutture terapeutiche autorizzate di cui al comma 2 (struttura privata accreditata ai sensi dell’articolo 117 o in una struttura pubblica residenziale del Servizio sanitario nazionale specializzata per la cura e per la riabilitazione dalle tossicodipendenze o alcoldipendenze.), purché sulla base di un programma terapeutico socio-riabilitativo semiresidenziale. Tale possibilità è riconosciuta nei confronti di coloro che devono espiare una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a otto anni, esclusivamente per reati diversi da quelli indicati nell’art. 4-bis O.P., fatta eccezione per le fattispecie di rapina aggravata e di estorsione aggravata previste, rispettivamente, dagli artt. 628, terzo comma, e 629, secondo comma, c.p.
La disposizione presuppone l’effettivo accertamento della condizione di tossicodipendenza o alcoldipendenza. Sul punto assume rilievo l’elaborazione giurisprudenziale, secondo cui non è sufficiente un consumo occasionale di sostanze, essendo invece necessario uno stato di dipendenza caratterizzato da abitualità o continuità (Cass. Pen., sentenza 5 novembre 2018, n. 317). Rimane, tuttavia, aperto il dibattito sul rapporto tra uso abituale e tossicodipendenza: un primo orientamento ritiene irrilevante la distinzione tra le due condizioni, considerandole differenti manifestazioni dei disturbi da uso di sostanze (Cass. Pen., sentenza 7 aprile 2016, n. 14008), mentre un diverso indirizzo richiede la dimostrazione di una vera e propria dipendenza patologica, ritenendo insufficiente il solo consumo abituale ai fini dell’accesso al beneficio (Cass. Pen. sentenza 29 novembre 2023, n. 3805).
La domanda deve essere corredata, a pena di inammissibilità, dalla documentazione attestante l’attuale condizione di dipendenza, il collegamento tra tale condizione e il reato commesso, nonché da un programma terapeutico residenziale ritenuto idoneo al recupero del condannato. Qualora il percorso terapeutico sia già iniziato, deve essere allegata anche una valutazione sul suo andamento e sulla sua efficacia, tenendo conto anche dell’eventuale presenza di patologie psichiatriche o di altre forme di dipendenza.
Al fine di garantire criteri uniformi sul territorio nazionale, il disegno di legge prevede l’istituzione di una Commissione centrale, incaricata di elaborare linee guida relative all’accertamento delle condizioni di dipendenza e alla valutazione dell’idoneità dei programmi terapeutici.
L’esecuzione del programma è sottoposta a un costante monitoraggio. Il responsabile della struttura terapeutica è tenuto a trasmettere periodicamente relazioni al servizio pubblico per le dipendenze e all’Ufficio di esecuzione penale esterna, nonché a segnalare tempestivamente eventuali violazioni suscettibili di determinare la revoca della misura. Al termine del programma viene redatta una relazione conclusiva destinata all’autorità giudiziaria.
Qualora il programma abbia esito negativo oppure il condannato tenga comportamenti incompatibili con la prosecuzione della misura, il tribunale di sorveglianza dispone la revoca della detenzione domiciliare. La revoca opera anche nei casi previsti dall’art. 47-ter o.p., quali la violazione delle prescrizioni o la condanna per evasione, con l’ulteriore conseguenza che la pena residua non può essere sostituita con un’altra misura alternativa.
Diversamente, in caso di conclusione positiva del percorso terapeutico, il magistrato di sorveglianza può agevolare il reinserimento sociale del condannato disponendo l’affidamento in prova al servizio sociale o la detenzione domiciliare ordinaria, anche quando la pena residua ecceda i limiti ordinariamente previsti dagli artt. 47 e 47-ter o.p., purché rimanga entro i nuovi limiti fissati dal legislatore. Tale previsione, coordinata con il criterio di determinazione della pena residua previsto dall’art. 663 c.p.p. nei casi di cumulo di pene, è volta a evitare che il buon esito del percorso terapeutico venga vanificato dall’impossibilità di accedere alle ordinarie misure alternative, assicurando così continuità al processo di recupero e favorendo il reinserimento sociale del condannato.

Art. 94-quater
Il nuovo art. 94-quater del d.P.R. n. 309 del 1990 introduce una particolare forma di definizione anticipata del procedimento penale rivolta agli imputati tossicodipendenti o alcoldipendenti, strettamente collegata alla possibilità di accedere alla detenzione domiciliare terapeutica disciplinata dal precedente art. 94-ter. L’istituto si ispira al modello dell’applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento), ma se ne distingue sotto un profilo essenziale: l’accordo non è finalizzato principalmente alla riduzione della pena, bensì all’individuazione della sua modalità di esecuzione, attraverso lo svolgimento di un programma terapeutico residenziale presso una struttura autorizzata.
La richiesta può essere presentata dall’imputato quando la pena detentiva, anche congiunta a pena pecuniaria, non superi gli otto anni, limite ridotto a quattro anni per i reati di cui all’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario e a due anni nei casi previsti dall’art. 444, comma 1-bis, c.p.p., nonché nei confronti dei delinquenti abituali, professionali o per tendenza e dei soggetti ai quali sia applicato l’aumento obbligatorio di pena per recidiva reiterata. A pena di inammissibilità, la domanda deve essere accompagnata dalla dichiarazione dell’imputato di voler intraprendere o proseguire un programma terapeutico socio-riabilitativo presso una struttura privata autorizzata.
Qualora ritenga la richiesta ammissibile, il giudice concede all’imputato sessanta giorni per depositare la documentazione relativa al programma terapeutico, sospendendo nel frattempo i termini di durata della custodia cautelare. La sentenza di applicazione della pena può essere pronunciata solo qualora ricorrano i presupposti previsti dall’art. 444 c.p.p., vi sia il consenso del pubblico ministero, la pena concordata sia ritenuta congrua e risultino soddisfatti anche i requisiti richiesti dall’art. 94-ter per l’accesso alla detenzione domiciliare terapeutica.
Con la sentenza il giudice autorizza contestualmente l’esecuzione della pena secondo le modalità previste dal programma terapeutico, che viene allegato al provvedimento. Per gli aspetti non espressamente disciplinati, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni che regolano il patteggiamento, comprese quelle relative ai termini di proposizione della richiesta, agli effetti della sentenza e alle impugnazioni.
L’esecuzione della pena è poi affidata al magistrato di sorveglianza. Ricevuti dal pubblico ministero l’ordine di esecuzione, il decreto di sospensione della pena, la sentenza e il programma terapeutico, il magistrato deve decidere sull’applicazione della detenzione domiciliare entro quarantacinque giorni. In assenza di cause ostative, dispone la misura con ordinanza, impugnabile davanti al tribunale di sorveglianza e successivamente ricorribile per cassazione.
La disciplina trova applicazione anche nei confronti dell’imputato già sottoposto a custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari che, in occasione della sentenza di patteggiamento, richieda di eseguire la pena presso una struttura terapeutica ai sensi dell’art. 94-ter, purché ne ricorrano i presupposti.

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