L’ufficio di sorveglianza di Padova con ordinanza n. 114 del 30 aprile 2026 ha sollevato una questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 24 e 27, co. 3, della Cost., dell’art. 35-bis, co. 2, o.p., nella parte in cui non prevede che il reclamo di cui all’art. 69, co. 6, lett. a), o.p., comporti la sospensione della esecuzione della sanzione fino alla decisione del Magistrato di sorveglianza, ovvero nella parte in cui non prevede che il detenuto che abbia presentato reclamo ex art. 69, co. 6, lettera a), o.p., possa chiedere in via d’urgenza la sospensione dell’esecuzione della sanzione fino alla decisione del reclamo; nonché dell’art. 69, co. 6, lett. a), o.p., nella parte in cui non prevede che anche nei casi di irrogazione della sanzione dell’esclusione dalle attività ricreative e sportive ex art. 39, co. 1, n. 3, o.p., sia consentito l’esame nel merito della sanzione disciplinare.

