M. sorveglianza di Mantova – 06/05/19 – durata massima misura sicurezza detentiva, libertà vigilata

Nell’ordinanza in oggetto, datata 06/05/2019, l’Ufficio di Sorveglianza di Mantova si esprime in merito al riesame della pericolosità sociale dell’interessato ai sensi dell’art. 208 c.p., in relazione alla misura di sicurezza detentiva eseguita presso il Sistema Polimodulare R.E.M.S provvisorio di Castiglione delle Stiviere (MN). La suindicata misura di sicurezza, “in conformità a quanto previsto dalla legge n. 81 del 2014, non poteva essere ulteriormente prorogata in considerazione dell’approssimarsi della scadenza del termine di durata massima previsto (…) e avuto riguardo alla pena edittale massima di anni cinque prevista per il reato di cui all’ art. 609 quinquies commesso e considerati i pregressi periodi di internamento”.

La novità più rilevante della legge del 30 maggio 2014, n. 81 (emanata in sede di conversione del d.l. 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari) risultava essere la previsione secondo cui la durata della misura di sicurezza non potesse più essere superiore a quella massima edittale prevista per il reato commesso, con l’eccezione dei reati per i quali è previsto l’ergastolo. In precedenza, infatti, le misure di sicurezza erano indeterminate nella durata massima e informate alla regola secondo cui la loro durata dipendeva dal perdurare della pericolosità sociale di chi vi era sottoposto. Per tale ragione, nel corso degli anni si erano venuti a creare dei veri e propri “ergastoli bianchi” per cui pure gli autori di reati “bagatellari” rischiavano di rimanere per molti anni internati negli O.P.G o nelle C.C.C, a causa della mancanza di cure e di prognosi favorevoli, che prolungavano la detenzione sine die. Tale meccanismo venne tuttavia sradicato con le novità introdotte dalla suindicata legge n. 81 del 2014.

Per codesta ragione, il Magistrato di Sorveglianza, nel riesame della misura, avuto riguardo al profilo di pericolosità, deve anche tener presente dell’approssimarsi del termine di scadenza di durata massima.

Nel caso di specie di cui si riporta l’ordinanza, si può notare che il Magistrato, a fronte dell’evidenziato residuo profilo di pericolosità sociale (la quale risulta scemata rispetto all’epoca in cui fu commesso il fatto) ancora presente nonostante l’approssimarsi del termine di scadenza di durata massima, ritiene di dover trasformare la misura di sicurezza detentiva in libertà vigilata, ex lege 81 del 2014, per la quale non è previsto un termine di durata massima.

La libertà vigilata, difatti, positivamente sperimentata nel corso delle licenze fruite dal soggetto, appare allo stato misura di sicurezza sufficiente a contenerne la residua pericolosità, oltre che maggiormente idonea a favorirne il reinserimento sociale.

Contributi simili

A cura di Michelangelo Taglioli (Università di Pisa)
Il ruolo cruciale dell’architettura nel carcere

Il Progetto Osep prosegue nella presentazione di carceri aderenti al modello ‘aperto’. Dopo aver illustrato il funzionamento di quello nostrano…

Leggi tutto...

17 Marzo 2023

Numero dei detenuti di nuovo in aumento. Il Garante Nazionale invita ad un’attenta riflessione

Aumenta il numero dei detenuti: è quello che si evince dai dati raccolti. Difatti, si registra un segnale in controtendenza rispetto alla riduzione che si era avuta nel 2020, anche a seguito dell’emergenza sanitaria.…

Leggi tutto...

15 Novembre 2021

Divieto di contatto diretto con i minori ultra-dodicenni: sollevata la questione di costituzionalità dell’art. 41-bis c. 2-quater lett. b) o.p.

L'Ufficio di Sorveglianza di Spoleto ha sollevato con l’ord. 5 luglio 2022 (dep. 5 agosto 2022), n. 1331 – estensore il dott. Fabio Gianfilippi - una questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis comma 2-quater lett. b l. 354/1975 nella parte in cui prescrive che il colloquio visivo del detenuto in regime differenziato avvenga in locali che impediscano il passaggio di oggetti anche quando i figli e i nipoti in linea retta siano minori degli anni 14, ravvisando un contrasto di tale previsione con gli artt. 3, 27, 31 e 117 Cost. in relazione all'art. 3 della Convezione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e all'art. 8 della Convenzione Edu.…

Leggi tutto...

6 Settembre 2022

Cass. Pen., Sez. I, sent. 28 gennaio 2022, n. 7939: oneri del detenuto e scambio di oggetti tra reclusi

La giurisprudenza di legittimità, nel caso di specie, si è espressa richiamando, in primo luogo, quanto già affermato con precedente…

Leggi tutto...

27 Giugno 2022

Condannato tossicodipendente: circa la decorrenza dell’esecuzione dell’affidamento in prova

Cassazione Penale, Sez. I, sent. 1° aprile 2021, n. 16123. La Corte di Cassazione ha riaffermato il principio di diritto per cui “in tema di affidamento in prova nei confronti del condannato tossicodipendente, il Tribunale di Sorveglianza, ai sensi dell’art. 94, comma quarto, del d.P.R. n. 309 del 1990, può determinare la decorrenza dell’esecuzione della misura, piuttosto che dal verbale di affidamento, da una diversa e più favorevole data per l’interessato, qualora al momento della decisione il programma terapeutico risulti già positivamente in corso, ed il trattamento spontaneamente eseguito risponda, per durata ininterrotta e contenuti comportamenti, ai criteri di recupero sociale cui tende l’istituto, essendo invece irrilevante il dato della sola durata residua del programma terapeutico superiore a quella della pena da espiare”.…

Leggi tutto...

20 Agosto 2021

Cass. Pen., Sez. I, sent. 11 gennaio 2022, n. 5468: la valutazione del condannato per la concessione della liberazione anticipata

La Suprema Corte di Cassazione si è nuovamente soffermata sulla liberazione anticipata, quale riconoscimento della partecipazione del condannato all’opera di…

Leggi tutto...

11 Novembre 2022

Torna in cima Newsletter