Cass. Pen., Sez. I, sent. 3 novembre 2021, n. 46719: colloqui visivi dei detenuti sottoposti al regime differenziato

I colloqui visivi costituiscono un fondamentale diritto del detenuto alla vita familiare e al mantenimento delle relazioni con i più stretti congiunti, diritto riconosciuto dall’ordinamento penitenziario e con radicamento nel diritto costituzionale e convenzionale.

Le limitazioni all’esercizio del diritto ai colloqui visivi devono essere pertanto previste dalla legge e giustificate da esigenze di pubblica sicurezza, ordine pubblico e prevenzione dei reati, protezione della salute, dei diritti e delle libertà altrui (cfr. Cass. Pen., Sez. I, sent. n. 23819/2020; Corte Edu, Sez. II, 4 febbraio 2003, Van der Ven c. Paesi Bassi, secondo cui la detenzione non può sopprimere in modo assoluto la relazionalità e la vita affettiva mediante l’isolamento completo del detenuto).

Il diritto ai colloqui è pacificamente riconosciuto anche ai detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. Pen., ai quali si applicano disposizioni restrittive in ordine al numero dei colloqui e alle relative modalità di svolgimento. Tali limitazioni devono essere necessariamente giustificate da esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza sottese al regime differenziato (cfr. Corte Cost, sent. n. 97/2020; Corte Cost., sent. n. 351/1996).

L’art. 16 della circolare del D.A.P. del 2 ottobre 2017, recante la disciplina dell’organizzazione del c.d. carcere duro, stabilisce che il colloquio senza vetro divisorio può avvenire solo nel caso in cui esso avvenga con figli e nipoti in linea retta di età inferiore a dodici anni.

In proposito, la Suprema Corte di Cassazione ha rilevato che tale scelta organizzativa non rappresenta un esercizio irragionevole della discrezionalità dell’Amministrazione penitenziaria, bensì è frutto di un prudente contemperamento ed è fondata sulla necessità di non pregiudicare le esigenze di controllo per effetto di un’eccessiva espansione dei soggetti ammessi al colloquio con modalità derogatorie rispetto a quelle ordinarie, fra le quali, la presenza di locali con vetro divisorio (Cfr., Cass., Sez. I, sent. n. 28260/2021; Cass., Sez. I, sent. n. 22292/2018).

È prestata attenzione allo svolgimento dei colloqui da parte dei minori infraquattordicenni per far sì che questi possano svolgersi in luoghi più accoglienti, meno spersonalizzanti e secondo procedure, anche di controllo, calibrate sulla personalità, ancora in evoluzione, dei minori. Tuttavia, ciò non può significare, in assenza di univoche indicazioni sul punto, la volontà del legislatore di introdurre una deroga al principio secondo cui i colloqui tra i soggetti sottoposti al regime differenziato e i loro familiari possano avere luogo in assenza del vetro divisorio. Si tratta di una deroga introdotta dal D.A.P. che ha realizzato un contemperamento ragionevole e congruo per il principio della congruità delle restrizioni, limitando il regime dei minori controlli ai soli soggetti infradodicenni, i quali, in ragione della loro età, più difficilmente possono essere strumentalizzati per aggirare le finalità proprie del regime differenziato.

Qui il testo della sentenza.

 

A cura di Beatrice Paoletti

Contributi simili

Mandato di arresto europeo e risocializzazione del condannato extracomunitario. Il rinvio pregiudiziale alla CGUE

Con ordinanza n° 217 del 2021, nell’ambito di un ricorso di legittimità costituzionale in via incidentale, la Corte costituzionale ha nuovamente adìto la Corte di Giustizia dell’Unione europea, ponendo quesiti interpretativi sulle implicazioni in tema di tutela dei diritti fondamentali quale conseguenza dell’applicazione della disciplina del mandato di arresto europeo (d’ora in poi M.A.E.).…

Leggi tutto...

18 Febbraio 2022

Alessandro Maculan – “La galera incorporata. Etnografia della polizia penitenziaria”, Maggioli Editore 2022

Si segnala la pubblicazione del libro “La galera incorporata. Etnografia della polizia penitenziaria” di Alessandro Maculan, edita Maggioli Editore.  …

Leggi tutto...

16 Dicembre 2022

Suicidi in carcere: il DAP vara le linee guida per il contrasto al fenomeno

Lo scorso 8 agosto il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP) ha varato le linee guida per contrastare il drammatico fenomeno dei…

Leggi tutto...

9 Agosto 2022

Osservazioni della Prof.ssa Laura Cesaris in ordine alla sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 2022

Con la sentenza n. 30 del 2022 la Corte costituzionale dichiara la illegittimità costituzionale dell’art. 47-quinquies ord. penit. nella parte in cui non prevede la concessione in via provvisoria della detenzione domiciliare speciale nelle ipotesi in cui sussista un grave pregiudizio per il minore derivante dal protrarsi dello stato detentivo del genitore. In tal modo la Corte aggiunge un’ulteriore tessera al mosaico degli istituti previsti dall’ordinamento penitenziario e diretti a tutelare il rapporto genitoriale e soprattutto contribuisce ad un’ulteriore omologazione delle due ipotesi di detenzione domiciliare −quella comune e quella speciale− sul piano della disciplina, come la stessa Corte ricorda, in tutti i casi in cui il «preminente interesse del minore non ammette(va) che restassero distinte».…

Leggi tutto...

1 Marzo 2022

A cura di Michelangelo Taglioli (Università di Pisa)
Cass. Pen., Sez. 1, sent. 15 aprile 2022, n. 14782: l’ascolto della musica per i detenuti al 41-bis

La Cassazione, nella sentenza n. 14782 del 2022, è stata chiamata ad intervenire sulla questione dell’utilizzo, a fini ricreativi, di…

Leggi tutto...

18 Marzo 2023

Il Cpt pubblica il 31° Rapporto generale. Il focus del documento è centrato, ancora una volta, attorno alle questioni legate al sovraffollamento carcerario

Il Rapporto si apre, come da tradizione, con le notizie relative alle visite svolte nel corso dello scorso anno (tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 2021). In questo arco di tempo ne sono state organizzate 15, di cui 9 periodiche (Austria, Bulgaria, Lituania, Federazione Russa, Serbia, Svezia, svizzera, Turchia e Regno Unito) e 6 ad hoc (Albania, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Georgia, Grecia e Romania). Nei documenti annessi sono riportati in maniera dettagliata i luoghi e le date in cui hanno avuto luogo le visite. …

Leggi tutto...

28 Maggio 2022

Torna in cima Newsletter