Stante la nota la difficoltà di reperire le decisioni provenienti dalla sorveglianza abbiamo dunque pensato di superare l’impasse attraverso la creazione di un sito appositamente dedicato che consenta una ricerca analitica della giurisprudenza. Vorremmo contribuire, in questo modo, a soddisfare un’esigenza che ci è stata evidenziata in più occasioni tanto dai magistrati, quanto dagli avvocati: organizzare, cioè, un osservatorio, che sia di dimensioni tali da mostrare quanto di più complesso, innovativo e controverso si trovi a decidere, di volta in volta, il singolo tribunale o il magistrato.
Una prospettiva che non è affatto funzionale a un progetto ispirato alla mera speculazione teorica, quasi una sorta di esercitazione accademica all’interno di un contesto giuridico-tecnologico à la page. Al contrario. L’importanza della raccolta e pubblicazione della giurisprudenza – come ha rilevato lo stesso Consiglio superiore della magistratura – <<non è una scoperta di oggi, bensì era già nota fin dalla creazione del sistema informatico della Cassazione>>. Del resto, <<non tutte le decisioni dei giudici arrivano al vaglio della Corte di Cassazione; sicché molte questioni giuridiche trovano una loro soluzione solo nell’ambito della giurisprudenza di merito>>. Dunque, <<conoscere la giurisprudenza è importante per sapere l’orientamento del singolo tribunale su questioni nuove o molto concrete>>. Una prospettiva che, peraltro, non si pone unicamente come traguardo quello di coniugare l’informatica al diritto, così da facilitare i modi della conoscenza e della fruizione di quest’ultimo. Ciò da cui prendono le mosse progettualità di questo tenore, infatti, è anche il proposito di orientare l’informatica a funzionare come volano neutrale per la più estesa e rapida fruizione del dato giuridico e, quindi, per il migliore esercizio della giurisdizione.
Questo tipo di ragionamenti, che ormai da tempo trovano sempre più spazio anche davanti al Consiglio superiore della magistratura con riguardo alla giurisdizione di cognizione, ci paiono sicuramente esportabili e, per certi versi, assumere addirittura i contorni di una pressante necessità, per quanto concerne il settore dell’esecuzione penitenziaria. Se è fuori discussione, infatti, che la giurisdizione di sorveglianza conserva tuttora quel livello di elevata discrezionalità insito in una cognitio che s’incentra sull’apprezzamento della personalità del condannato, piuttosto che sulla ricostruzione del fatto-reato, deve altresì rilevarsi come il disordinato e costante imperversare di interventi sulla disciplina contenuta nella l. 354/1975 abbia finito per stravolgerne l’originaria armonia, dando luogo a effetti devastanti tanto dal punto di vista della ricostruzione sistematica quanto sotto il profilo della interpretazione dei singoli istituti.
Stando così le cose, a uscirne significativamente pregiudicata è la garanzia della prevedibilità, un canone che è declinabile, secondo la nota giurisprudenza della Corte Edu, alla stregua di un vero e proprio “sotto-criterio” del principio di legalità. E la stessa Corte di Strasburgo ha avuto, altresì, occasione di affermare (sentenza Del Rio Prada c. Spagna) che anche la materia dell’esecuzione penale è assoggettata alle garanzie previste dalla Convenzione per quanto riguarda i canoni della prevedibilità e dell’affidamento, quali corollari del principio di irretroattività in malam partem.
L’idea di por mano a una banca dati online della giurisprudenza di sorveglianza, infine, non sottintende affatto – è bene chiarirlo subito – il disegno di pervenire ad attribuire un vero e proprio valore ‘normativo’ alla predizione decisoria, quasi a voler dar vita a un sistema di giustizia amministrata da giudici robot. Una simile prospettiva si porrebbe chiaramente in rotta di collisione con quel modello “discrezionale-personalistico” su cui il legislatore ha inteso modulare il rapporto fra la persistente centralità della detenzione e l’innovativa idea della risocializzazione: un’esaltazione della discrezionalità che proprio in questo momento storico sembra conoscere un nuovo impulso sotto la spinta di una giurisprudenza della Corte costituzionale sempre più propensa a demolire la gran parte di presunzioni ostative e di eccezioni, di cui il legislatore ha disseminato la disciplina di quel modello.

