Il Tribunale di Sorveglianza di Perugia solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis O.P.

Il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, con ordinanza n. 1233/2021 del 23 Settembre 2021, sospende il procedimento in corso, volto a decidere sull’istanza presentata dal detenuto circa la possibilità di accedere all’affidamento in prova al servizio sociale, e solleva la questione di legittimità costituzionale rispetto all’art. 4-bis della legge n. 354 del 1975.

Sebbene il Giudice delle Leggi sia già intervenuto, almeno in parte, sui profili di incostituzionalità dell’art. 4 bis ord. pen. – dichiarando prima nel 2019, con la sentenza n. 253, l’illegittimità costituzionale del comma 1 limitatamente alla parte in cui non prevede la possibilità di concedere permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia, allorché siano acquisiti elementi di esclusione dell’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata e il pericolo di ripristino degli stessi, e dopo, con la più recente ordinanza n. 97/2021, manifestando l’incostituzionalità della disposizione normativa circa la preclusione assoluta di accesso alla liberazione condizionale per il condannato che non abbia collaborato con la giustizia, rinviando al Parlamento la questione così da trovare una soluzione in via legislativa – resta aperta e irrisolta la questione di concessione delle misure alternative per i detenuti condannati per uno dei delitti ivi elencati.

Perché un detenuto, sebbene non collaboratore di giustizia, che abbia anche ottenuto la concessione di più permessi premio, pur avendo dato prova della rottura dei collegamenti con la criminalità organizzata e della impossibilità di rispristino degli stessi – sottoposto dunque ad un giudizio individualizzato che porta ad escludere una pericolosità sociale attuale del soggetto e piuttosto un comportamento di evoluzione personale tale da meritare benefici premiali – non potrebbe accedere alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale? Leggendo questa ordinanza, appare evidente come la mancata collaborazione con la giustizia, quale condizione ostativa assoluta, sia da considerarsi decisamente irragionevole.

Interrogata, ancora una volta, quindi, sulla legittimità costituzionale della preclusione assoluta in base al titolo del reato, in rapporto agli art. 3 e 27 della Costituzione, la Corte Costituzionale è chiamata a decidere. 

Contributi simili

L’intervento del Professor Tullio Padovani in apertura del corso di Diritto Penitenziario: “i luoghi dell’utopia punitiva ed il carcere come eterotipia”

In data 3.3.2022, in occasione dell’apertura del corso di Diritto Penitenziario presso l’Università di Pisa, il celebre Avvocato Tullio Padovani,…

Leggi tutto...

14 Marzo 2022

L’esecuzione delle misure alternative all’estero

Con la decisione quadro 2008/947/GAI, relativa all’applicazione del “principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale…

Leggi tutto...

1 Agosto 2022

T. sorveglianza di Roma – 15/12/20 – detenzione domiciliare

Con ordinanza del dicembre 2020 il Tribunale rigetta l’istanza di detenzione domiciliare proposta ritenendo che il domicilio indicato dal condannato…

Leggi tutto...

16 Novembre 2021

Cass. Pen., Sez. I., sent., 2 luglio 2021, n. 38350: provvedimento di fissazione dell’udienza camerale

La prima sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 38350/2021 ha ribadito il principio di diritto secondo cui,…

Leggi tutto...

27 Dicembre 2021

Catania e Firenze a confronto: sull’incompetenza funzionale della magistratura di sorveglianza minorile

I Tribunali per i Minorenni di Catania e di Firenze, nelle funzioni di Tribunali di sorveglianza, si sono pronunciati sulla ripartizione di competenza fra Tribunale ordinario e Tribunale per i Minorenni laddove il reo sia raggiunto da plurime condanne relative a reati commessi sia in età minore che da maggiorenne. Secondo entrambi i giudici, la competenza spetta al Tribunale di Sorveglianza ordinario: la regola eccezionale di cui all'art. 10 d.lgs. 121/2018, che statuisce la perpetuatio jurisdictionis del Tribunale per i Minorenni anche per l’esecuzione del titolo relativo a reati commessi nella maggiore età da parte del soggetto, presuppone che questi sia già entrato nel circuito penale minorile e sia ancora sottoposto alla misura penale di comunità. …

Leggi tutto...

29 Marzo 2022

Torna in cima Newsletter