Cass. Pen., Sez. I, sent. 15 giugno 2021, n. 36707: è impugnabile il rigetto della richiesta di revoca anticipata del provvedimento ministeriale di sottoposizione al regime di sorveglianza particolare

È impugnabile il rigetto della richiesta di revoca anticipata del provvedimento ministeriale di sottoposizione al regime di sorveglianza particolare.

Con la sentenza n. 36707/2021 la Prima Sezione Penale della Cassazione ha individuato importanti principi inerenti al tema del “carcere duro” ai sensi dell’art. 41-bis dell’Ordinamento Penitenziario.
In tema di regime detentivo differenziato, la giurisprudenza di questa Corte ha dichiarato impugnabile, mediante reclamo al tribunale di sorveglianza, il rigetto della richiesta di revoca anticipata del provvedimento ministeriale di sottoposizione al regime di sorveglianza particolare, previsto dall’art. 41-bis Ord. pen. Il provvedimento di diniego formatosi per effetto del silenzio-rifiuto del Ministro della Giustizia costituisce un differente provvedimento da quelli che applicano il regime speciale o che lo prorogano. Invero, sono profondamente diversi i carichi probatori nel caso in cui si tratti di assegnare un detenuto al regime speciale ex art. 41-bis cit. In tale caso, sussiste sia l’obbligo a carico della Amministrazione di indicare gli elementi positivi che fondano il pericolo di collegamento con l’associazione mafiosa di provenienza, sia il dovere, per il Giudice della sorveglianza, di valutare, in sede di reclamo, gli indici di pericolosità qualificata prospettati e di motivare circa la sussistenza ed effettiva permanenza delle ragioni che legittimano la sospensione del trattamento senza alcuna possibilità di inversione dell’onere della prova. Viceversa, ove sia richiesta la revoca anticipata, sia pure rigettata con le forme del silenzio – rifiuto, incombe su chi (sottoposto al trattamento differenziato con provvedimento non impugnato o divenuto definitivo a seguito d’impugnazione) agisce per la rimozione del provvedimento, l’onere di dimostrare che le condizioni per l’applicazione o la proroga sono venute meno.

Qui il testo della sentenza.

 

A cura di Yasmine Spigai

Contributi simili

La legalità della pena e il giudizio abbreviato nel caleidoscopio del regime transitorio

Con la sentenza in oggetto, la Corte d’Assise d’Appello di Reggio Calabria, facendo applicazione della previsione di cui all'art. 442 co. 2 c.p.p. - nella versione precedente alla “amputazione” operata con la l. 33/2019 - ha deciso di sostituire la pena dell’ergastolo, originariamente irrogata dal giudice della cognizione, con la reclusione a trent’anni. La decisione di procedere a questa conversione in executivis, e a distanza di così tanti anni dalla definizione del processo di cognizione, è motivata dal ritenuto diritto dell’allora imputato di vedersi ridurre la pena irrogata sulla base della sua richiesta di accedere al giudizio abbreviato, ancorché il rito speciale non sia stato mai celebrato.…

Leggi tutto...

22 Gennaio 2022

Cass. Pen., Sez. I, sent. 9 settembre 2021, n. 41796: revoca della detenzione domiciliare e successivi comportamenti penalmente rilevanti

La questione posta all’attenzione della Suprema Corte di Cassazione trae origine dalla decisione del Tribunale di sorveglianza di Firenze di…

Leggi tutto...

31 Gennaio 2022

Il Cpt pubblica il 31° Rapporto generale. Il focus del documento è centrato, ancora una volta, attorno alle questioni legate al sovraffollamento carcerario

Il Rapporto si apre, come da tradizione, con le notizie relative alle visite svolte nel corso dello scorso anno (tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 2021). In questo arco di tempo ne sono state organizzate 15, di cui 9 periodiche (Austria, Bulgaria, Lituania, Federazione Russa, Serbia, Svezia, svizzera, Turchia e Regno Unito) e 6 ad hoc (Albania, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Georgia, Grecia e Romania). Nei documenti annessi sono riportati in maniera dettagliata i luoghi e le date in cui hanno avuto luogo le visite. …

Leggi tutto...

28 Maggio 2022

Ancora sulla proroga del regime ex art. 41-bis

Cass. Pen., Sez. I, sent. 4 maggio 2021, n. 28979 e Cass. Pen., Sez. I, sent. 20 maggio 2021, n. 23540. Sul ricorso proposto dalla detenuta in regime di detenzione differenziato Lioce Nadia Desdemona, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 28979/2021 ha ribadito che per la proroga del regime del c.d. carcere duro, ai sensi dell’art. 41-bis, co. 2, Ord. Pen., è necessario verificare la sussistente “capacità” di mantenere i collegamenti con l’associazione criminale, terroristica o eversiva. È sufficiente “la potenzialità, attuale e concreta, di collegamenti con l’ambiente malavitoso che non potrebbe essere adeguatamente fronteggiata con il regime carcerario ordinario”. Nella medesima pronuncia, la Corte precisa che, in ordine ai provvedimenti di applicazione o di proroga del regime differenziato il controllo di legittimità affidatole è circoscritto alla violazione di legge.…

Leggi tutto...

16 Settembre 2021

Ministra Cartabia: gestione dei benefici penitenziari nel corso della pandemia e problema del sovraffollamento carcerario

La ministra Cartabia risponde, in occasione del question time che si è tenuto lo scorso 7 aprile, sulla gestione dei…

Leggi tutto...

13 Aprile 2022

Torna in cima Newsletter