20 Novembre 2021

Magistrato di Sorveglianza di Frosinone-reclamo ex artt 35 bis e 35 ter O.P.- 20/10/2021

L’ordinanza trae origine dal reclamo proposto da un detenuto della Casa circondariale di Cassino, che, invocando l’applicazione degli artt 35 bis e 35 ter O.P. denunciava una violazione del diritto fondamentale sancito dall’art 3 della Cedu, a causa delle condizioni inumane e degradanti caratterizzanti la sua detenzione.

Il Magistrato di sorveglianza di Frosinone, dopo aver rimarcato i presupposti che giustificano la concessione dei cosiddetti rimedi risarcitori compensativi, ha esaminato la recente sentenza delle S.U. della Cassazione n. 6551/2021, focalizzando l’attenzione sui criteri di computo dello spazio minimo.

In questo passo, che rappresenta senza dubbio l’aspetto più interessante dell’ordinanza in questione, viene richiamato il principio di diritto secondo cui la sussistenza di fattori compensativi, quali la breve durata della detenzione, le dignitose condizioni carcerarie o la sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività, se ricorrono congiuntamente, possono permettere di superare la presunzione di violazione dell’art 3 CEDU, derivante dalla disponibilità nella cella di uno spazio minimo individuale inferiore a 3 metri quadrati.

All’esito delle opportune valutazioni il Magistrato ha accolto il reclamo, riconoscendo come il detenuto sia stato sottoposto ad una detenzione inumana e degradante, dovute alle condizioni di sovraffollamento, per un totale di 203 giorni ed, in applicazione dell’art 35 ter O.P., ha così riconosciuto uno sconto di pena di 20 giorni, che è risultato necessario ai fini della sua scarcerazione.

Qui il testo dell’ordinanza:

testo ordinanza

Niccolò Domenici

Contributi simili

Cass. Pen., Sez. I, sent. 16 novembre 2021, n. 47046: la discrezionalità dell’Amministrazione penitenziaria nel controllo delle misure organizzative

Con la presente sentenza il Collegio ha evidenziato come rientra nella sfera di discrezionalità dell’Amministrazione penitenziaria, l’organizzazione inerente alla disciplina…

Leggi tutto...

11 Ottobre 2022

La Corte ribadisce come il principio del tempus regit actum in materia esecutiva non si estenda al sopravvenuto divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione

La Consulta ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), dalla Corte d’appello di Bologna con ordinanza del 16 dicembre 2019, iscritta al n. 9 del registro ordinanze 2021.…

Leggi tutto...

9 Agosto 2021

Covid e rivolte in carcere. Pubblicata la relazione finale della commissione ispettiva

Lo scorso 17 agosto è stata pubblicata la relazione finale della Commissione ispettiva, incaricata di far luce sulle rivolte nelle…

Leggi tutto...

21 Agosto 2022

La questione dei suicidi dietro le sbarre e le politiche di contrasto al perenne fenomeno del sovraffollamento carcerario in occasione di un recente intervento del vice-ministro della Giustizia davanti all’Assemblea del Senato (26.1.2023)

Il sen. Sisto, nella sua qualità di Sottosegretario di stato per la Giustizia, ha avuto modo di illustrare le iniziative già varate o che intende intraprendere il Governo attualmente in carica per far fronte non solo a vicende così drammatiche, ma anche per contrastare l’<>.…

Leggi tutto...

31 Gennaio 2023

L’esecuzione delle misure alternative all’estero

Con la decisione quadro 2008/947/GAI, relativa all’applicazione del “principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale…

Leggi tutto...

1 Agosto 2022

Sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 41-bis, co. 2-quater, lett. e)

Cass. Pen., Sez. I, ord., 21 maggio 2021, n. 20338. Con la presente ordinanza la Corte di Cassazione ha sollevato, circa gli artt. 3, 15, 24, 111 e 117 Cost., e art. 6 CEDU, una questione di legittimità costituzionale dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera e), legge 26 luglio 1975, n. 354 laddove stabilisce “la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza”. La Corte precisa come da tale affermazione ne discende che “per i detenuti sottoposti al più rigoroso regime detentivo, il visto di censura deve essere apposto anche con riferimento alla corrispondenza intercorsa con i soggetti indicati all'art. 103, comma 5, cod. proc. pen. (difensori, investigatori privati, consulenti tecnici e loro ausiliari)”.…

Leggi tutto...

28 Settembre 2021

Torna in cima Newsletter