Cass. Pen., Sez. I, sent. 08.04.2022, n. 26001: condizioni per accedere al beneficio della liberazione anticipata

Per l’ottenimento della liberazione anticipata non è sufficiente che il condannato si limiti a tenere una condotta esclusivamente passiva, osservando con disciplina le norme che regolano l’espiazione della pena, essendo altresì necessario che il detenuto “concretizzi un modo di operare di valore sintomatico rispetto ai fini perseguiti dalla legge”.

In proposito, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito la necessità di condotte concrete che siano significative “di una volontaria cooperazione tesa al più efficace reinserimento nella società”, quali, fra le altre, la correttezza nei rapporti interpersonali, il rispetto delle regole, la disponibilità ai colloqui con gli operatori e il riguardo verso le figure istituzionali.

Il beneficio della liberazione anticipata di cui all’art. 54 Ord. pen. presuppone un giudizio positivo in ordine alla partecipazione del soggetto al trattamento rieducativo da desumersi mediante una valutazione globale, in primis della – necessaria per l’accesso al beneficio – condotta regolare e partecipativa.

La giurisprudenza di legittimità ha illustrato che detta norma si riferisce – in negativo – “a tutti quei comportamenti che denotino una scarsa adesione alle regole restrittive ed una mancanza di quel particolare impegno che individua la meritevolezza del beneficio, nella prospettiva della rieducazione, che è il fine del trattamento”.

Ebbene, il compimento da parte del detenuto di condotte sintomatiche di una sua insofferenza alle prescrizioni e alle norme dimostra, non tanto il mero difetto di partecipazione all’opera di rieducazione, bensì proprio il difetto del requisito di base, ossia la regolarità della condotta.

Qui il testo della sentenza.

 

A cura di Beatrice Paoletti

Contributi simili

A cura di Benedetta Venezia, Dirigente penitenziaria di esecuzione penale esterna
Nor-way: la via norvegese al reinserimento sociale

Il presente contributo analizza il sistema di esecuzione penale della Norvegia, evidenziandone gli elementi distintivi rispetto al contesto italiano, con…

Leggi tutto...

7 Maggio 2026

Cass. Pen., Sez. VI, 7/6/2021, n. 22245: condizioni di salute e regime restrittivo della libertà personale

Se il Giudice ritiene di non accogliere la richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare, istanza basata sullo…

Leggi tutto...

27 Novembre 2021

SUICIDI IN CARCERE: UN BOLLETTINO DI GUERRA

Un vero e proprio bollettino di guerra quello dei suicidi in carcere in Italia. Da inizio anno sono 21 i…

Leggi tutto...

1 Marzo 2024

A cura di Università di Palermo
Progetto SERENY: diritti umani e prevenzione della radicalizzazione giovanile (evento del 20 Giugno)

Progetto SERENY dell’Università di Palermo, incontro del 20 Giugno, dalle 11 alle 13. LOCANDINA EVENTO PALERMO 20.06 Per partecipare da…

Leggi tutto...

19 Giugno 2023

Prision permanente revisable: respinta la questione di legittimità costituzionale

Con una sentenza pronunciata il 6 ottobre scorso, il Tribunal Constitucional ha ritenuto infondate le questioni di costituzionalità che erano state sollevate con riguardo a questa pena, che è stata introdotta con la ley organica 1/2015 dal Governo di Mariano Rajoy.…

Leggi tutto...

26 Ottobre 2021

Ergastolo ostativo e permessi premio: le risposte della Magistratura di Sorveglianza nelle more della riforma parlamentare

In attesa della tanto contesa riforma parlamentare, in limine con il termine dato dalla Corte costituzionale al Parlamento, la Magistratura di sorveglianza prosegue il proprio operato, cercando di applicare i criteri interpretativi della sentenza n. 253 del 2019 in materia di permessi premio ai condannati alla pena dell’ergastolo, in assenza di collaborazione con la giustizia.…

Leggi tutto...

4 Maggio 2022

Torna in cima Newsletter