Cass. Pen., Sez. VI, 7/6/2021, n. 22245: condizioni di salute e regime restrittivo della libertà personale

Se il Giudice ritiene di non accogliere la richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare, istanza basata sullo stato di salute di cui all’art. 275, co. 4-bis c.p.p., è tenuto a disporre tempestivamente le operazioni peritali che costituiscono “lo strumento immediato e diretto per l’accertamento della situazione di incompatibilità (o comunque delle complessive necessità di cura, ivi compreso l’eventuale ricovero provvisorio) dettato nell’interesse della persona sottoposta alla misura”.

La giurisprudenza di legittimità ribadisce, inoltre, la regola di giudizio secondo cui valutazione della compatibilità delle condizioni di salute con lo stato detentivo deve essere condotta sia in astratto in relazione ai criteri di legge, sia in concreto in riferimento alla effettiva possibilità di cure e terapie adeguate all’interno del circuito penitenziario, anche alla luce dell’emergenza pandemica da Covid-19, determinante ritardi negli interventi terapeutici ordinari.

Di seguito il testo della sentenza.

A cura di Beatrice Paoletti

Contributi simili

Cass. Pen., Sez. I, sent. n. 29/2022 (ud. 1° dicembre 2021): procedimento di ottemperanza

Nel giudizio conseguente alla richiesta di ottemperanza al Magistrato di Sorveglianza da parte del detenuto non possono essere proposte domande…

Leggi tutto...

17 Marzo 2022

Illegittima la revoca dei trattamenti assistenziali per i condannati per mafia e terrorismo in regime alternativo alla detenzione

"Contrasta con gli articoli 3 e 38 della Costituzione la revoca delle prestazioni assistenziali, fondate sullo stato di bisogno, ai condannati in via definitiva per reati di mafia o terrorismo, i quali stiano scontando la pena in modalità alternativa alla detenzione."…

Leggi tutto...

6 Agosto 2021

“Contro gli ergastoli” – a cura di S. Anastasia, F. Corleone, A. Pugiotto

La più autorevole dottrina torna a condannare il "fine pena mai".…

Leggi tutto...

5 Agosto 2021

Cass. Pen., Sez. VI, sent. 6 ottobre 2021, n. 40294: rapporto tra ordinanza di custodia cautelare in carcere e colloquio con il difensore

Il rapporto tra l’ordinanza di custodia cautelare in carcere e il colloquio con il difensore. Non si configura la nullità…

Leggi tutto...

1 Marzo 2022

Diamo inizio con il presente contributo a una collaborazione con la prestigiosa École Nationale d’Administration pénitentiaire

L’École Nationale d’Administration pénitentiaire è un ente pubblico alle dipendenze del Ministero della Giustizia, facente capo al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.…

Leggi tutto...

20 Marzo 2023

La Commissione antimafia sul 4 bis: linee guida e prospettive di riforma

Con l’ordinanza 97/2021, la Consulta, pur affermando la contrarietà a Costituzione della disciplina dell’art 4 bis co 1 o.p. relativamente ai condannati all’ergastolo per crimini di mafia e/o di contesto mafioso, ha preferito, in luogo di una immediata dichiarazione di incostituzionalità, dare un anno di tempo al Parlamento – fino al maggio 2022- per modificare l’attuale normativa sì da renderla, da un lato, in linea con i principi costituzionali e, dall’altro, garantirne l’efficacia quale strumento di contrasto alla criminalità organizzata. La Camera, il 30 marzo scorso, ha approvato il disegno di legge di riforma dell’articolo 4 bis o.p. attualmente al vaglio del Senato. La Commissione antimafia, a seguito di ciò, è tornata - avendo già prospettato le linee di riforma in una Relazione datata 20 maggio 2020 sulle modalità di riforma del testo dell’articolo - con una nuova Relazione pubblicata in data 12 aprile 2022 in cui, pur dichiarando apertamente di non voler sindacare il merito del testo licenziato dalla Camera e oggetto di analisi in Senato, mette in luce ulteriori suggerimenti necessari per un’efficacie ed incisiva modifica della normativa.…

Leggi tutto...

30 Giugno 2022

Torna in cima Newsletter