Cass. Pen., Sez. I, sent. 16 novembre 2021, n. 47046: la discrezionalità dell’Amministrazione penitenziaria nel controllo delle misure organizzative

Con la presente sentenza il Collegio ha evidenziato come rientra nella sfera di discrezionalità dell’Amministrazione penitenziaria, l’organizzazione inerente alla disciplina dei colloqui, potendo, la stessa, controllare le misure organizzative in funzione delle caratteristiche del personale disponibile, del singolo istituto penitenziario e dei detenuti ivi presenti.

Ne deriva una varia articolazione inerente agli orari all’interno dei singoli istituti, la quale verrebbe meno laddove si affermasse la necessità di uniformare la disciplina al fine di consentire, ad ogni detenuto, di dialogare con il proprio difensore, ovunque residente. La Cassazione ha altresì richiamato l’art. 18 ord. pen., precisando come le limitazioni dei colloqui previste per i familiari sono state rimosse, facendo comunque salva, nell’ambito di un contemperamento ragionevole delle esigenze di difesa da un lato e di quelle organizzative dell’Amministrazione penitenziaria dall’altro, la possibilità della stessa amministrazione di regolare l’accesso agli istituti in specifici giorni e orari.

Qui il testo della sentenza.

 

A cura di Yasmine Spigai

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