Cass. Pen., Sez. I, 23 aprile 2021, n. 18434: il controllo della giurisdizione di sorveglianza sulla proroga del carcere duro

Proroga del carcere duro: il controllo della giurisdizione di sorveglianza

Sulla natura dei poteri cognitivi demandati al Tribunale di Sorveglianza, quale organo giurisdizionale di merito, in relazione ai provvedimenti applicativi o di proroga del regime detentivo differenziato, la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “Anche a seguito delle modifiche introdotte all’art. 41 bis ord. pen. dalla l. n. 94 del 2009, il controllo svolto dal Tribunale di sorveglianza sul decreto di proroga del regime di detenzione differenziato, diversamente dal sindacato conducibile nel giudizio di legittimità, non è limitato ai profili di violazione della legge per inosservanza o erronea applicazione, ma si estende alla motivazione ed alla sussistenza, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, dei requisiti della capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, della sua pericolosità sociale e del collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle esigenze di ordine e di sicurezza”.

L’art. 41-bis, comma 2-bis della Legge n. 354 del 1975, modificato da ultimo dall’art. 2, comma 25, lett. b) della Legge n. 94 del 2009, stabilisce che il provvedimento applicativo del regime del c.d. carcere duro della durata di quattro anni “..è prorogabile nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni. La proroga è disposta quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l’associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno..”. È l’accertamento di tale capacità il presupposto per disporre la proroga del decreto ministeriale, e non l’effettivo mantenimento delle relazioni. La verifica della persistente idoneità del condannato a tenere contatti con l’associazione di riferimento deve essere svolta anche impiegando i parametri indicati a titolo esemplificativo – quindi, non esaustivo – nel comma 2-bis dell’art. 41-bis Ord. Pen. Come affermato dalla Corte di legittimità, il predetto accertamento si sostanzia “in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime” (cfr. Cass. Pen., Sez. I, sent. 9 ottobre 2018, n. 2660).

Qui il testo della sentenza.

A cura di Beatrice Paoletti

Contributi simili

L’assoggettamento al carcere duro non costituisce requisito di (in)ammissibilità per l’accesso ai permessi premio: l’orientamento della Cassazione smentito dalla legge di riforma dell’art. 4-bis o.p.

Con la sentenza in oggetto la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso presentato da Vincenzo Zagaria, figura di spicco del “clan dei Casalesi”, confermando la decisione del tribunale di sorveglianza di Sassari che, a sua volta, aveva respinto la richiesta di permesso premio, da fruire presso la madre anziana e ammalata. Il collegio sassarese era tornato a occuparsi del caso perché i giudici di legittimità avevano annullato con rinvio la prima decisione in quanto <<l'ordinanza impugnata aveva individuato nella sottoposizione del detenuto al regime differenziato dettato dall'art. 41bis o.p. una vera e propria causa di inammissibilità della richiesta di permesso premio>>.

…

Leggi tutto...

3 Febbraio 2023

La Danimarca affitta celle in Kosovo per “ospitare” detenuti extra-comunitari. Dalla Commissione europea una risposta eludente e deludente sul fenomeno della “delocalizzazione” di persone recluse

Il 10 maggio 2022 è stata data una risposta da parte di Olivér Várhelyi a nome della Commissione europea all’interrogazione parlamentare riguardante l’accordo tra Danimarca e Kosovo per il trasferimento di detenuti…

Leggi tutto...

22 Luglio 2022

Cosima Buccoliero con Serena Uccello – “Senza sbarre – storia di un carcere aperto”, Einaudi 2022

Si segnala l’opera di Cosima Buccoliero con Serena Uccello, “Senza sbarre – storia di un carcere aperto“, edito da Einaudi.…

Leggi tutto...

18 Novembre 2022

A cura di Francesco Picozzi
Sovraffollamento e crisi del sistema carcerario. Il problema “irrisolvibile”.

Proponiamo un’intervista, andata in questa estate su “Radio Cusano Campus”, concernente il tema – purtroppo sempre attuale – del sovraffollamento…

Leggi tutto...

12 Giugno 2023

Il diverso regime giuridico per i “collaboranti impossibili” ex art. 4-bis O.P. non è irragionevole per la Consulta

Un’altra questione di legittimità costituzionale, delicata e precisa, emerge rispetto all’art. 4-bis dell’ord. pen.; così la Corte Costituzionale, sollecitata dal Magistrato di Sorveglianza di Padova, torna oggi a pronunciarsi sulla disposizione normativa.…

Leggi tutto...

26 Gennaio 2022

Torna in cima Newsletter