Cass. Pen., Sez. I., sent., 2 luglio 2021, n. 38350: provvedimento di fissazione dell’udienza camerale

La prima sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 38350/2021 ha ribadito il principio di diritto secondo cui, nel procedimento di sorveglianza, il provvedimento di fissazione dell’udienza camerale comporta l’obbligo di notificare l’avviso di fissazione di quest’ultima all’interessato e al suo difensore, a pena di nullità di ordine generale, assoluta e insanabile.  

Tale obbligo, al fine di salvaguardare l’integrità del contraddittorio, sussiste non solo con riferimento alla prima fissazione determinata dal decreto presidenziale, ma anche ove l’esigenza di fissazione sia generata da rinvio a nuovo ruolo senza contestuale indicazione della data, a prescindere da quale sia la causa del differimento.

L’avviso al difensore, relativo a un procedimento che contempla la sua necessaria partecipazione, è dovuto ex art. 666, comma 3, cod. proc. pen., anche per effetto del rinvio stabilito dall’art. 678 al rito scandito dall’art. 666 cit., e la sua violazione determina un’ipotesi di nullità assoluta ex artt. 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen.

La Cassazione, infatti, ha precisato come non varrebbe a surrogare la carenza suindicata la nomina del difensore di ufficio ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen., poiché l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato integra una nullità assoluta del tipo suindicato, non rileverebbe in contrario il fatto che la notifica fosse stata effettuata al difensore di ufficio o che, comunque, in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex 97, 4 comma, giacché, in costanza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall’interessato, ove il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore di ufficio, si determina una situazione lesiva del diritto dell’interessato ad avere un difensore di sua scelta, riconosciuto dall’art. 6, terzo comma, lett. c), CEDU.

Secondo il Collegio, all’ipotesi dell’omesso avviso, deve essere parificato l’avviso riferito a un orario successivo a quello di effettiva celebrazione dell’udienza, di guisa che il difensore intervenga all’udienza quando la stessa sia stata già interamente celebrata (fattispecie che si è verificata nel caso in esame).

Qui il testo della sentenza.

 

A cura di Yasmine Spigai

Contributi simili

Cass. Pen., Sez. I, sent. 15 luglio 2021, n. 33745: illeciti disciplinari

LA BATTITURA COLLETTIVA DEI BLINDATI SUI CANCELLI DELLE CAMERE DI PERNOTTAMENTO COSTITUISCE ILLECITO DISCIPLINARE   Il caso posto all’attenzione della…

Leggi tutto...

21 Gennaio 2022

Ordinari percorsi di illegittimo uso della forza e abuso di potere: Santa Maria Capua Vetere, il “caso” che conferma la regola

“Police brutality: un problema solo statunitense?” così intitola il primo dei cinque capitoli che compongono La forza di polizia. Uno studio criminologico sulla violenza, il testo di Roberto Cornelli dedicato all’indagine circa il senso dell’agire di polizia nel contesto italiano. Se di primo impatto la risposta al quesito sembra immediata e inconfutabile, considerata la sproporzione nel raffronto tra l’entità e la ricorrenza degli eventi di police brutality statunitensi con quelli europei (Cornelli 2020, 3), una più approfondita riflessione circa i fatti che hanno riguardato l’Italia negli ultimi decenni non solo rende tangibile la complessità nel fornire un’adeguata risposta alla domanda posta dall’autore, ma pare al contempo sollevare l’interesse sociologico su più fronti.…

Leggi tutto...

26 Luglio 2022

Il Tribunale di Sorveglianza di Perugia solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis O.P.

Il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, con ordinanza n. 1233/2021 del 23 Settembre 2021, sospende il procedimento in corso, volto a decidere sull’istanza presentata dal detenuto circa la possibilità di accedere all’affidamento in prova al servizio sociale, e solleva la questione di legittimità costituzionale rispetto all’art. 4-bis della legge n. 354 del 1975.…

Leggi tutto...

4 Ottobre 2021

Catania e Firenze a confronto: sull’incompetenza funzionale della magistratura di sorveglianza minorile

I Tribunali per i Minorenni di Catania e di Firenze, nelle funzioni di Tribunali di sorveglianza, si sono pronunciati sulla ripartizione di competenza fra Tribunale ordinario e Tribunale per i Minorenni laddove il reo sia raggiunto da plurime condanne relative a reati commessi sia in età minore che da maggiorenne. Secondo entrambi i giudici, la competenza spetta al Tribunale di Sorveglianza ordinario: la regola eccezionale di cui all'art. 10 d.lgs. 121/2018, che statuisce la perpetuatio jurisdictionis del Tribunale per i Minorenni anche per l’esecuzione del titolo relativo a reati commessi nella maggiore età da parte del soggetto, presuppone che questi sia già entrato nel circuito penale minorile e sia ancora sottoposto alla misura penale di comunità. …

Leggi tutto...

29 Marzo 2022

Torna in cima Newsletter