Cass. Pen., Sez. I, sent. 9 settembre 2021, n. 44133: la battitura dei blindati in forma di protesta

La battitura dei blindati può integrare la fattispecie disciplinare della molestia nei confronti della comunità penitenziaria.

 

Il sistema disciplinare vigente negli istituti penitenziari è caratterizzato dai principi di tipicità, offensività e gradualità, tale per cui i detenuti e gli internati non possono essere sanzionati disciplinarmente, se non per i fatti tipizzati dal regolamento e costituenti illeciti, così come previsto dall’art. 38, co. 1, Ord. Pen.

Gli illeciti, ordinati secondo una scala di crescente gravità, sono contenuti nell’art. 77, co. 1, Ord. Pen. e al n. 4) sono contemplati gli «atteggiamenti e comportamenti molesti nei confronti della comunità». La ratio della norma, come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione, risiede “nell’esigenza di garantire, all’interno degli istituti, il rispetto delle regole e delle condizioni di civile convivenza, che rappresentano premessa indispensabile, ancorché di per sé sola non sufficiente, per l’ordinato svolgimento della vita penitenziaria e per la realizzazione degli obiettivi del relativo trattamento (art. 2 reg. es. Ord. pen.)”.  

Richiamando una precedente pronuncia (cfr. Sez. 1, n. 5401 del 20.11.2020), la Corte di Cassazione ha osservato anche che la battitura dei blindati, ancorché attuata in forma e per scopi di protesta collettiva, non rientra tra quelle condotte di intimidazione, sopraffazione dirette verso compagni di detenzione, di per sé danneggiamento di beni dell’Amministrazione, partecipazione e/o promozione di disordini o sommosse, ossia tra quelle fattispecie disciplinari ulteriori e più gravi.
Nel concetto di “molestia” di cui al predetto n. 4) non vi rientrano le cause di pregiudizio materiale,  interruzione del servizio, sommosse o gravi disordini, bensì “tutte le situazioni di fastidio, disagio, disturbo, e comunque di turbamento della tranquillità e della quiete della comunità penitenziaria, che producono un impatto negativo, anche psichico, sull’esercizio delle normali attività quotidiane, di relazione e di lavoro di quanti facciano parte della comunità stessa”. Pertanto, la battitura collettiva dei blindati delle camere di pernottamento, adottata dai detenuti in forma di protesta, e le emissioni sonore prodotte sono manifestazioni paradigmatiche di molestia nei confronti della comunità penitenziaria (cfr. Sez. 7, n. 53086 del 21/06/2018; Sez. 7, n. 762 del 16/10/2019; Sez. 1, n. 57891 del 12/09/2018; Sez. 1, n. 47054 del 02/05/2018; Sez. 7, n. 35572 del 22/03/2018; Sez. 7, n. 55185 del 15/09/2017), almeno nei casi di superamento soglia fisiologica di ordinaria tollerabilità (cfr. Sez. 1, n. 3779.2 , del 26/06/2017), misurata in relazione alla frequenza e alla durata della protesta stessa, anche in rapporto (cfr. Sez. 7, n. 54777 del 13/09/2018) alle ragioni che possono averla determinata, ragioni che, nel caso di specie, risiedevano in rivendicazioni attinenti all’ordinaria vita e realtà carceraria, quindi motivi estranei alla sfera dei diritti fondamentali della persona. Riguardo al superamento della soglia di tollerabilità, la Suprema Corte ha osservato che “l’apprezzamento concreto circa l’avvenuto superamento del margine di tollerabilità è rimesso, in caso di irrogazione della sanzione disciplinare e di sua impugnativa giurisdizionale, alla prudente valutazione della magistratura di sorveglianza, che deve però inquadrarsi nella corretta cornice legale, nonché essere sorretta, come è richiesto per il complesso delle delicate attribuzioni a tale magistratura affidate (Sez. 1, n. 1525 del 26/02/2021; Sez. 1, n. 3002 del 20/12/2019; Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992), da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici, coerenti con l’operata ricognizione degli incidenti elementi di giudizio”.

Qui il testo della sentenza.

 

A cura di Beatrice Paoletti

Contributi simili

La legalità della pena e il giudizio abbreviato nel caleidoscopio del regime transitorio

Con la sentenza in oggetto, la Corte d’Assise d’Appello di Reggio Calabria, facendo applicazione della previsione di cui all'art. 442 co. 2 c.p.p. - nella versione precedente alla “amputazione” operata con la l. 33/2019 - ha deciso di sostituire la pena dell’ergastolo, originariamente irrogata dal giudice della cognizione, con la reclusione a trent’anni. La decisione di procedere a questa conversione in executivis, e a distanza di così tanti anni dalla definizione del processo di cognizione, è motivata dal ritenuto diritto dell’allora imputato di vedersi ridurre la pena irrogata sulla base della sua richiesta di accedere al giudizio abbreviato, ancorché il rito speciale non sia stato mai celebrato.…

Leggi tutto...

22 Gennaio 2022

L’intervento del Professor Tullio Padovani in apertura del corso di Diritto Penitenziario: “i luoghi dell’utopia punitiva ed il carcere come eterotipia”

In data 3.3.2022, in occasione dell’apertura del corso di Diritto Penitenziario presso l’Università di Pisa, il celebre Avvocato Tullio Padovani,…

Leggi tutto...

14 Marzo 2022

Cass. Pen., Sez. I, sent. 30 settembre 2021, n. 43484: negato l’acquisto di CD non sicuri ai detenuti sottoposti al 41-bis Ord. Pen.

Regime penitenziario differenziato: è legittimo il diniego di acquistare compact disk musicali, se non è possibile assicurare la messa in…

Leggi tutto...

25 Febbraio 2022

La questione dei suicidi dietro le sbarre e le politiche di contrasto al perenne fenomeno del sovraffollamento carcerario in occasione di un recente intervento del vice-ministro della Giustizia davanti all’Assemblea del Senato (26.1.2023)

Il sen. Sisto, nella sua qualità di Sottosegretario di stato per la Giustizia, ha avuto modo di illustrare le iniziative già varate o che intende intraprendere il Governo attualmente in carica per far fronte non solo a vicende così drammatiche, ma anche per contrastare l’<>.…

Leggi tutto...

31 Gennaio 2023

Cass. Pen., Sez. I, sent. 11 gennaio 2022, n. 8180: video-colloqui anche per i detenuti sottoposti al regime differenziato

Il detenuto sottoposto al regime differenziato ha diritto ad un colloquio al mese con familiari e conviventi, da svolgersi in…

Leggi tutto...

10 Maggio 2022

Le Contrôleur générale des lieux de privation de liberté ha pubblicato il suo ultimo rapporto (con riguardo all’attività svolta nel 2021). La questione principale anche per le carceri francesi è legata al sovraffollamento. Viene suggerito di regolare per leggi i flussi all’interno degli istituti penitenziari

In attesa di avere a disposizione la versione integrale del Rapporto annuale - che, come puntualizzato nel comunicato ufficiale apparso sul sito (https://www.cglpl.fr/ 2022/publication-du-rapport-dactivite-2021/), sarà reso accessibile in rete il 13 luglio prossimo - è stato reso pubblico il dossier predisposto per la stampa (oltre a un’ampia documentazione fotografica dei luoghi visitati). Durante l’anno appena trascorso, il CGLPL ha effettuato 124 visite di controllo: 29 istituti penitenziari, 24 stabilimenti per persone affette da disturbi mentali, 14 luoghi di ospedalizzazione per persone detenute (chambres sécurisées), 9 centri di rétention administrative per extracomunitari (CRA), 7 centri educativi a regime chiuso per minori (CEF), 9 tribunali e 32 locali destinati alla garde à vue. I controllori hanno trascorso 140 giorni all’interno di strutture sanitarie per persone detenute, 162 giorni in istituti penitenziari, 55 giorni in luoghi di garde à vue, 25 giorni un centri educativi “chiusi” per minori e 28 giorni in luoghi di “trattenimento amministrativo”.…

Leggi tutto...

7 Giugno 2022

Torna in cima Newsletter