Cass. Pen., Sez. I, sent. 13 gennaio 2022, n. 17167: Il giudizio di ottemperanza come funzionale prosecuzione del giudizio di cognizione

Con la sentenza n. 17167/2022 la prima sezione della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 23 marzo 2021, resa in sede di ottemperanza.

La Corte ha definito il giudizio di ottemperanza una funzionale prosecuzione del giudizio di cognizione, la cui competenza rimane in capo al giudice che ha emesso il provvedimento della cui esecuzione si discute, anche laddove sia avvenuto il trasferimento del detenuto.

La Cassazione ha altresì precisato che ciò che rileva in caso di mutata allocazione del detenuto tra momento cognitivo ed esecutivo, è la «permanenza della inottemperanza ai contenuti della decisione che ha accertato la lesione del diritto soggettivo, il che radica l’interesse del detenuto ad ottenere l’esecuzione della decisione».

Nonostante la permanenza della lesione del diritto soggettiva sia collegata agli avvenimenti che si sono realizzati nella nuova struttura carceraria, essa può comunque costituire oggetto di valutazione da parte del giudice in sede di ottemperanza, con verifica di quelle ragioni che non hanno consentito l’esecuzione del provvedimento emesso in cognizione, sostenute dall’Amministrazione.

Qui il testo della sentenza.

 

A cura di Yasmine Spigai

Contributi simili

Commissione Infanzia e Adolescenza, la ministra Cartabia in merito allo stato di attuazione dell’ordinamento penitenziario minorile

Si è tenuta ieri, 17 febbraio, l'audizione della Guardasigilli, Marta Cartabia, in Commissione infanzia e adolescenza in merito all’attuazione della disciplina dell’esecuzione della pena nei confronti dei condannati minorenni. La ministra si è soffermata, in particolare, sulla valenza del carcere quale extrema ratio specie laddove si tratti di minori, sulla valenza educativa di molte delle misure introdotte nel 2018, nonché sull'istituto processuale della messa alla prova…

Leggi tutto...

18 Febbraio 2022

A cura di Mattia Cavallini
La pedofilia: aspetti clinici e giuridici

Clicca qui  per leggere il contributo.…

Leggi tutto...

1 Giugno 2023

Cosima Buccoliero con Serena Uccello – “Senza sbarre – storia di un carcere aperto”, Einaudi 2022

Si segnala l’opera di Cosima Buccoliero con Serena Uccello, “Senza sbarre – storia di un carcere aperto“, edito da Einaudi.…

Leggi tutto...

18 Novembre 2022

Cass. Sez. I, sent. 1.12.2021 (dep. 2022), n. 4993: il reclamo ex art. 35 Ord. Pen. deve fondarsi su specifici motivi di doglianza

Il reclamo innanzi al Tribunale di Sorveglianza, avverso i provvedimenti emessi dal Magistrato di Sorveglianza ex art. 35-bis Ord. Pen.,…

Leggi tutto...

19 Aprile 2022

Sentenza n.33 del 2022: la Consulta conferma lo scioglimento del cumulo per i reati ostativi

Pochi giorni fa, la Corte costituzionale si è pronunciata, ancora una volta, sullo scioglimento del cumulo in materia di reati ostativi. In particolare, con sentenza n. 33 del 2022 - pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 15 febbraio scorso - la Corte,  nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1-quater, della legge 354/1975, sollevata dal Tribunale di Messina, ha confermato l’orientamento, ormai consolidato, della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel caso di cumulo, materiale o giuridico, di pene inflitte per diversi titoli di reato, alcuni dei quali soltanto ostativi alla fruizione dei benefici penitenziari, occorre procedere allo scioglimento del cumulo, venendo meno l’impedimento qualora l’interessato abbia già espiato la parte di pena relativa ai predetti reati.…

Leggi tutto...

21 Febbraio 2022

Torna in cima Newsletter