Sentenza n.33 del 2022: la Consulta conferma lo scioglimento del cumulo per i reati ostativi

Pochi giorni fa, la Corte costituzionale si è pronunciata, ancora una volta, sullo scioglimento del cumulo in materia di reati ostativi. In particolare, con sentenza n. 33 del 2022 – pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 15 febbraio scorso – la Corte,  nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1-quater, della legge 354/1975, sollevata dal Tribunale di Messina, ha confermato l’orientamento, ormai consolidato, della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel caso di cumulo, materiale o giuridico, di pene inflitte per diversi titoli di reato, alcuni dei quali soltanto ostativi alla fruizione dei benefici penitenziari, occorre procedere allo scioglimento del cumulo, venendo meno l’impedimento qualora l’interessato abbia già espiato la parte di pena relativa ai predetti reati.

Il rimettente, nel caso di specie, ha evidenziato come l’art. 4 bis, comma 1 quater, della legge di ordinamento penitenziario, costituirebbe una violazione degli artt. 3 e 27 della Carta fondamentale dal momento che la norma, subordinando la concessione dei benefici penitenziari all’osservazione scientifica, per la durata di almeno un anno, della personalità del condannato per reati sessuali, si porrebbe in contrasto con il principio di ragionevolezza. E questo poiché, a detta del rimettente, il parametro temporale, introdotto dal legislatore, si baserebbe su presunzione assoluta, arbitraria e irrazionale, essendo invece sufficiente, al fine di formulare il giudizio di idoneità e a prevenire il rischio di recidiva, un periodo di osservazione più breve.  

Oltre a ciò, sottolinea il rimettente, tale previsione introdurrebbe anche una marcata e irragionevole disparità di trattamento sia tra gli autori di reati sessuali e quelli di altri reati, che fra gli autori di reati sessuali medesimi.

Dunque, la Consulta, sulla scia di quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, ha ribadito che, nel caso di pene inflitte per diversi titoli di reato, di cui solo alcuni sono reati ostativi, si debba procedere allo scioglimento del cumulo così da consentire, al condannato che ha già espiato la parte di pena relativa ai reati ostativi, di fruire dei benefici penitenziari, con la precisazione che  deve ritenersi scontata, per prima, la pena più gravosa per il reo, ossia quella riferibile ai reati che non consentirebbero l’accesso ai benefici.

 

 

A cura di Diletta Niccoli

Contributi simili

Le libertà che sono alla base della democrazia possono dissolversi nella lotta contro un’epidemia? Riflessioni a margine della giurisprudenza francese sulla legislazione di contrasto alla pandemia

Dal marzo 2020, sotto la copertura dello stato di emergenza, l'intero edificio istituzionale di garanzia delle libertà è stato messo in discussione dalle scelte operate per la sanità pubblica dal Governo francese. Esse sono consistite fondamentalmente in due politiche pubbliche: il confino generale e la vaccinazione di massa. I controlli e gli equilibri parlamentari e giudiziari sono stati gravemente compromessi.**…

Leggi tutto...

16 Dicembre 2022

Funzionari Giuridico Pedagogici: nuove assunzioni e nuovo lustro

Si segnala la circolare del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del 03/02/2022 avente ad oggetto “L’incremento della pianta organica Funzionario Giuridico Pedagogico – Valorizzazione del ruolo e della figura professionale”.…

Leggi tutto...

11 Aprile 2022

A cura di Francesco Picozzi
Sovraffollamento e crisi del sistema carcerario. Il problema “irrisolvibile”.

Proponiamo un’intervista, andata in questa estate su “Radio Cusano Campus”, concernente il tema – purtroppo sempre attuale – del sovraffollamento…

Leggi tutto...

12 Giugno 2023

A cura di Matteo Pucci (Università di Pisa)
La Corte Costituzionale “allunga i tempi” per il reclamo in materia di permesso di necessità

Con la sentenza in esame la Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il comma 3º dell’art. 30-bis o.p. nella parte in…

Leggi tutto...

26 Luglio 2025

T. sorveglianza di Roma – 21/10/20 – affidamento in prova

Nell’ordinanza in oggetto, datata 21 ottobre 2020, il Tribunale di sorveglianza di Roma si esprime in merito ad una richiesta…

Leggi tutto...

16 Novembre 2021

Cass. Civ., Sez. Lav., ord. 17 marzo 2022, n. 8792: al detenuto lavoratore spetta il trattamento retributivo del c.d. minimo assoluto

Con la presente ordinanza la Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione ha sostenuto, in accoglimento di due motivi proposti,…

Leggi tutto...

19 Settembre 2022

Torna in cima Newsletter