Cass. Pen., Sez. I, sent. n. 29/2022 (ud. 1° dicembre 2021): procedimento di ottemperanza

Nel giudizio conseguente alla richiesta di ottemperanza al Magistrato di Sorveglianza da parte del detenuto non possono essere proposte domande nuove.

 

Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui il detenuto sembrava dolersi che, per il mancato inoltro della memoria difensiva contenuta nel cd-rom, il Tribunale di Sorveglianza di Sassari avrebbe considerato generica la domanda relativa alla possibilità di sintonizzazione, sull’apparecchio televisivo in dotazione, di ulteriori canali radio a diffusione nazionale. Dal contenuto della memoria, tuttavia, il detenuto sembrava in realtà lamentare la resistenza del Direttore del carcare nell’eseguire i provvedimenti del Magistrato di Sorveglianza. Secondo la Corte, si trattava di un aspetto differente dall’evocato thema decidendum, essendo invece un’istanza nuova e distinta rispetto alla prima statuizione e alla richiesta di ottemperanza. Di conseguenza, gli Ermellini hanno dichiarato l’inammissibilità del ricorso, riaffermando il principio di diritto secondo cui “il procedimento di ottemperanza ai sensi dell’art. 35-bis, comma 5, Ord. pen. presuppone la mancata esecuzione, da parte dell’Amministrazione penitenziaria, del provvedimento del magistrato di sorveglianza di accoglimento del reclamo giurisdizionale proposto dal detenuto e rappresenta una prosecuzione funzionale del giudizio di cognizione, rispetto al quale non possono trovare ingresso domande aventi carattere di novità e non può essere rivalutato il contenuto delle statuizioni emesse (Sez. 1, n. 39142 del 13/4/2017, Basco, Rv. 270996-01)”.

Qui il testo della sentenza.

 

A cura di Beatrice Paoletti

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