Cass. Pen., Sez. I., sent. 28 ottobre 2021, n. 38926

OGGETTO: Misure alternative alla detenzione – Espulsione dello straniero ex art. 16 d.lgs. n. 286 del 1998 – Condannato illegittimamente rientrato in Italia – Esclusione – Accoglimento parziale.

 

Preliminarmente, prima di approcciarci alla questione che rappresenta il nocciolo duro della sentenza in oggetto, giova esplicare l’istituto protagonista di tale pronuncia.

Il nostro ordinamento prevede la possibilità di disporre nei confronti del detenuto straniero compiutamente identificato,  che si trovi in stato di detenzione per espiare una pena detentiva, anche residua, non superiore ai due anni e in taluna delle situazioni indicate nell’articolo 13, comma 2 (espulsione amministrativa) del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico sull’immigrazione”, l’espulsione come misura alternativa alla detenzione, accompagnata dal divieto di reingresso per un periodo non inferiore a dieci anni. Ovviamente tale decisione viene disposta dall’Autorità Giudiziale, la misura è immediata e viene adottata anche con la sentenza non definitiva; essa viene disposta in occasione di una condanna per un reato non colposo oppure in occasione di una sentenza patteggiata, quando il Giudice ritenga di applicare una pena detentiva entro il limite di due anni e non vi siano i presupposti per concedere la sospensione condizionale della pena.

Giova altresì sottolineare che, tale sanzione sostitutiva della pena non può essere disposta nel caso in cui non sia possibile eseguire immediatamente l’espulsione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: prestazioni di soccorso allo straniero, accertamenti supplementari sulla sua identità o nazionalità, mancanza dei documenti per il viaggio o mancanza di un vettore o altro mezzo di trasporto idoneo).

Esaurite tali preliminari premesse, la Cass.Pen. Sez. I., attraverso la  sent. n. 38926/2021, è entrata nel merito di una questione molto peculiare, stabilendo la non reiterabilità dell’espulsione dello straniero condannato, allorquando il medesimo abbia fatto illegittimamente rientro nel territorio dello Stato prima del decorso dei dieci anni dall’esecuzione del provvedimento, poiché, in tal caso, si va a ripristinare lo stato di detenzione del medesimo ai fini dell’esecuzione della residua pena espianda in relazione proprio alla condanna titolo per la quale l’espulsione stessa era stata disposta.

In motivazione la Corte ha osservato che, diversamente opinando, il trasgressore potrebbe giovarsi dell’espulsione tendenzialmente all’infinito, così da pregiudicare l’effetto deterrente del rispristino della carcerazione, interrotta per l’espulsione, oltre che il raggiungimento dello scopo deflattivo della popolazione carceraria.

Qui il testo della sentenza.

 

A cura di Alessia Sanchez Quiroz

Contributi simili

Cass. Pen., Sez. I, sent. n. 29/2022 (ud. 1° dicembre 2021): procedimento di ottemperanza

Nel giudizio conseguente alla richiesta di ottemperanza al Magistrato di Sorveglianza da parte del detenuto non possono essere proposte domande…

Leggi tutto...

17 Marzo 2022

Regime ex art. 41-bis Ord. Pen.: sì alla consegna diretta di dolci e giocattoli destinati a figli e nipoti infradodicenni

Cass. Pen., Sez. I, sent. 8 aprile 2021, n. 24691. Per la Suprema Corte è legittima l’ordinanza del Magistro di Sorveglianza (confermata dal Tribunale di Sorveglianza) che attribuisce al detenuto sottoposto al c.d. carcere duro la facoltà di consegnare direttamente piccoli giocattoli o dolciumi, acquistati al sopravvitto ai propri discendenti in linea retta, minori di dodici anni e con i quali è stato ammesso a svolgere il colloquio senza vetro divisorio.…

Leggi tutto...

30 Agosto 2021

A cura di Dott. Carmelo Cantone
Diritto all’affettività – Lo scenario aperto dalla sentenza n.10/2024 

A pochi giorni dalla pubblicazione della sentenza n.10/2024 della Corte costituzionale si possono sviluppare alcune prime considerazioni., con la certezza…

Leggi tutto...

5 Febbraio 2024

La Corte ribadisce come il principio del tempus regit actum in materia esecutiva non si estenda al sopravvenuto divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione

La Consulta ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), dalla Corte d’appello di Bologna con ordinanza del 16 dicembre 2019, iscritta al n. 9 del registro ordinanze 2021.…

Leggi tutto...

9 Agosto 2021

Catania e Firenze a confronto: sull’incompetenza funzionale della magistratura di sorveglianza minorile

I Tribunali per i Minorenni di Catania e di Firenze, nelle funzioni di Tribunali di sorveglianza, si sono pronunciati sulla ripartizione di competenza fra Tribunale ordinario e Tribunale per i Minorenni laddove il reo sia raggiunto da plurime condanne relative a reati commessi sia in età minore che da maggiorenne. Secondo entrambi i giudici, la competenza spetta al Tribunale di Sorveglianza ordinario: la regola eccezionale di cui all'art. 10 d.lgs. 121/2018, che statuisce la perpetuatio jurisdictionis del Tribunale per i Minorenni anche per l’esecuzione del titolo relativo a reati commessi nella maggiore età da parte del soggetto, presuppone che questi sia già entrato nel circuito penale minorile e sia ancora sottoposto alla misura penale di comunità. …

Leggi tutto...

29 Marzo 2022

Cass. Pen., Sez. I, sent. 3 novembre 2021, n. 45220: l’istanza di remissione del debito per spese di giustizia e di mantenimento in carcere

Nel caso di specie il Magistrato di Sorveglianza aveva rigettato l’opposizione proposta dal ricorrente avverso un’ordinanza del medesimo Magistrato con…

Leggi tutto...

22 Marzo 2022

Torna in cima Newsletter