Cass. Pen., Sez. I, sent. 11 gennaio 2022, n. 8180: video-colloqui anche per i detenuti sottoposti al regime differenziato

Il detenuto sottoposto al regime differenziato ha diritto ad un colloquio al mese con familiari e conviventi, da svolgersi in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti e con obbligo di controllo audio e di registrazione, previa autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria competente. Chi non usufruisce dei colloqui, dopo i primi sei mesi di applicazione del regime di cui all’art. 41-bis Ord. Pen., può effettuare un colloquio telefonico mensile con familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti, anch’esso soggetto a registrazione e a videoregistrazione.

Nel caso di specie, secondo il Magistrato di Sorveglianza, il detenuto non poteva svolgere un video-colloquio poiché tale modalità non era espressamente prevista dalla legge.

Gli Ermellini hanno ribadito che la competenza a definire le modalità di svolgimento dei colloqui spetta all’Amministrazione Penitenziaria che, per i detenuti sottoposti al regime differenziato, provvede a imporre regole più stringenti al fine di evitare che il detenuto riesca a comunicare con l’esterno e a far recepire una sua (ancora) attuale autorità nel sodalizio di appartenenza.

Simili limitazioni, tuttavia, sono legittime nella misura in cui siano effettivamente connesse a esigenze di ordine e sicurezza non altrimenti gestibili. Se così non fosse, esse avrebbero natura meramente e ingiustamente afflittiva (cfr. Corte Cost., sent, 97/2020 e sent. 351/1996; cfr. Corte EDU che, in ossequio al principio di proporzione, ha ritenuto legittime le misure incidenti sulle libertà riconosciute dalla Convenzione EDU solo se: perseguono un fine legittimo; se sono idonee rispetto all’obiettivo di tutela; se non esistono alternative altrettanto idonee al raggiungimento dello scopo; se non comportano un sacrificio eccessivo del diritto compresso (così Sez. 1, n. 43436 del 29/5/2019, Gallucci, in motivazione).

La recente giurisprudenza della Corte di Cassazione ha stabilito che, ove sia impossibile o estremamente difficile eseguire i colloqui in presenza, coloro che sono sottoposti al regime differenziato possono essere autorizzati dall’Amministrazione penitenziaria a effettuare i colloqui in modalità da remoto, mediante mezzi di comunicazione audiovisivi. Questa possibilità, prevista dal decreto L. 10 maggio 2020, n. 29, funzionale alla gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19, è pienamente applicabile anche ai detenuti ex 41-bis, salvo quando la loro esclusione sia effettivamente necessaria per prevenire contatti fra detenuto e gruppo criminale di appartenenza.

Rigettando l’eccezione sollevata dal Ministero ricorrente, la Suprema Corte di Cassazione ha sancito che “non solo il mezzo di comunicazione Skype for business, tecnicamente validato dal Servizio telematico penitenziario, dalla Direzione Generale del personale e delle risorse del DAP e dalla DGSIA, è perfettamente idoneo a garantire la regolarità e la sicurezza del colloquio, ma è da censurare altresì l’eccezione sollevata dal ricorrente in merito all’esaurirsi della situazione sanitaria emergenziale che, con il venire meno delle restrizioni agli spostamenti, determinerebbe la sopravvenuta carenza di interesse alla pretesa di video-colloqui. Infatti, se, da un lato, è indubbio che sia stata ripristinata la libertà di movimento all’interno del territorio dello Stato, dall’altro la situazione pandemica è ancora in atto e vi sono perduranti ragioni prudenziali legate all’acuirsi dei contagi che sconsigliano di eliminare la possibilità dei colloqui da remoto”.

Qui il testo della sentenza.

 

A cura di Beatrice Paoletti

Contributi simili

Sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari nei confronti del soggetto tossicodipendente

Cassazione penale, Sez. V, sent. n. 33863 del 30/06/2021. Per la sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, richiesta dal soggetto tossicodipendente, l’organo giudicante deve valutare l’esistenza di esigenze cautelari secondo i criteri di cui agli artt. 274 e 275 c.p.p., compresa la presunzione assoluta di esclusiva adeguatezza della custodia cautelare.…

Leggi tutto...

17 Novembre 2021

Il Tribunale di Sorveglianza di L’ Aquila sul detenuto celiaco ristretto ex art 41 bis O.P. : limiti e contenuto del diritto allo scambio degli alimenti alla luce della tutela della salute e della sicurezza

Il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila si esprime in merito allo scambio di alimenti del detenuto ristretto in regime ex art. 41 bis O.P. affetto da celiachia…

Leggi tutto...

22 Novembre 2021

Lo “strano caso” di una misura alternativa applicata a una pena sostitutiva – Ufficio di Sorveglianza di Torino 6975/2023

La vicenda che è oggetto dell’ordinanza che pubblichiamo prende avvio dalla pronuncia di una sentenza di condanna emessa, in sede…

Leggi tutto...

15 Luglio 2023

Cass. Pen., Sez. I, 23 aprile 2021, n. 18434: il controllo della giurisdizione di sorveglianza sulla proroga del carcere duro

Proroga del carcere duro: il controllo della giurisdizione di sorveglianza Sulla natura dei poteri cognitivi demandati al Tribunale di Sorveglianza,…

Leggi tutto...

5 Dicembre 2021

La situazione delle carceri italiane secondo Antigone: il rapporto del luglio 2022

Pubblichiamo qui il rapporto semestrale sulle carceri italiane svolto dall’Associazione Antigone.…

Leggi tutto...

24 Agosto 2022

Torna in cima Newsletter