Cass. Pen., Sez. I, ord. 14 dicembre 2021 (dep. 2022), n. 3144: il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza provvisoria applicativa di una misura alternativa alla detenzione, deve essere qualificato come opposizione, se promosso nei termini di legge per l’atto di opposizione

L’art. 678, co. 1-ter, c.p.p. stabilisce che, relativamente alle istanze di cui all’art. 656, co. 5, c.p.p., ove la pena da espiare non sia superiore a un anno e sei mesi, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza – previa acquisizione di documenti e informazioni necessarie – designa il Magistrato relatore e fissa un termine entro il quale quest’ultimo, con ordinanza adottata senza formalità, può provvisoriamente applicare una delle misure di cui all’art. 656, co. 5, c.p.p. Questa ordinanza è comunicata al P.M. e notificata all’interessato e al suo difensore, i quali possono proporre opposizione al Tribunale di Sorveglianza entro dieci giorni. Decorso inutilmente tale termine, il Tribunale conferma, senza formalità, la decisione del Magistrato.

Quando, invece, non viene emessa o confermata l’ordinanza provvisoria, ovvero quando viene proposta opposizione, il Tribunale di Sorveglianza procede ai sensi dell’art. 666 c.p.p. – disposizione  richiamata dall’art. 678, co. 1, c.p.p.

Durante il termine per l’opposizione e fino alla decisione sulla stessa, l’esecuzione dell’ordinanza è sospesa.

 

Nel caso di specie, la Suprema Corte di Cassazione ha osservato che avverso l’ordinanza con cui il Magistrato di Sorveglianza aveva disposto la misura della detenzione domiciliare, respingendo la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, la difesa avrebbe dovuto presentare l’opposizione al Tribunale di Sorveglianza nel termine di legge, oppure, dopo la scadenza dei dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento e, quindi, dopo la conferma, senza formalità, della decisione del Magistrato da parte del Tribunale, avrebbe dovuto impugnare direttamente quest’ultimo provvedimento.

Nel caso in esame il difensore dell’interessato aveva proposto ricorso per cassazione – dopo la notifica dell’ordinanza – prima dello spirare del termine per proporre opposizione. Ne consegue che, in ossequio al principio generale della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, il ricorso deve essere qualificato come opposizione.

Qui il testo dell’ordinanza.

 

A cura di Beatrice Paoletti

 

 

Contributi simili

Le misure di sicurezza applicate ai minori. La tensione fra pericolosità e “diritto agli affetti”

Un magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per i Minorenni di Catania ha di recente rigettato l’istanza presentata dal difensore di un minorenne non imputabile, autore di gravi delitti, in merito alla modifica in melius delle prescrizioni lui impartite contestualmente all’applicazione della misura di sicurezza del collocamento in comunità. Il giudice catanese affronta, in particolare, il complesso rapporto fra esigenze di sicurezza e diritto all’affettività esistente in materia di misure di sicurezza applicabili ai minorenni…

Leggi tutto...

28 Febbraio 2022

Covid e rivolte in carcere. Pubblicata la relazione finale della commissione ispettiva

Lo scorso 17 agosto è stata pubblicata la relazione finale della Commissione ispettiva, incaricata di far luce sulle rivolte nelle…

Leggi tutto...

21 Agosto 2022

E’ legittima la decisione con cui il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila ha negato la concessione del permesso premio a un esponente di spicco della criminalità organizzata (Cass., I, 6 luglio 2022, F. Graviano)

La sentenza della Cassazione in oggetto trae origine dall’ordinanza con cui il Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila rigettava il reclamo proposto contro l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza che aveva respinto la richiesta presentata dal medesimo di accedere all’istituto dei permessi premio. Conformemente ai giudici di merito, la Cassazione ritiene, invero, che un’adeguata valorizzazione della riscontrata <> e della <> non si presti a “compensare” la mancanza di <> dal <> e la <>.…

Leggi tutto...

30 Novembre 2022

M. sorveglianza di Mantova – 06/05/19 – durata massima misura sicurezza detentiva, libertà vigilata

Nell’ordinanza in oggetto, datata 06/05/2019, l’Ufficio di Sorveglianza di Mantova si esprime in merito al riesame della pericolosità sociale dell’interessato…

Leggi tutto...

27 Dicembre 2021

Cass. Pen., Sez. I., sent. 28 ottobre 2021, n. 38926

OGGETTO: Misure alternative alla detenzione – Espulsione dello straniero ex art. 16 d.lgs. n. 286 del 1998 – Condannato illegittimamente…

Leggi tutto...

6 Maggio 2022

Le osservazioni di Michele Passione sulla proposta di riforma elaborata dalla fondazione “Falcone”

Mentre si rincorrono voci su quale testo verrà esaminato martedì in Commissione Giustizia della Camera sui progetti di riforma della disciplina concernente l’ergastolo ostativo dopo l’ordinanza n.97/2021, anche la Fondazione Falcone ha presentato la sua proposta di legge, adesivamente commentata sulle pagine del Dubbio e successivamente ivi illustrata da uno dei suoi estensori, che ha sostenuto che il testo si muove “nella prospettiva indicata dalle Corti”.…

Leggi tutto...

14 Novembre 2021

Torna in cima Newsletter