L’utopistico diritto al posto nelle REMS: una soluzione pratica alle carenze del sistema

Il provvedimento che segue costituisce fulgido esempio di quanto avviene nella prassi quotidiana in risposta alla “chimerica” possibilità per l’avente diritto di trovare posto all’interno delle Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (cc.dd. REMS), sulla scia di quanto affermato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nell’ultima pronuncia al termine della causa SY contro Italia (qui il commento alla sentenza); e, allo stesso tempo, delle capacità della magistratura di sorveglianza e del sistema sanitario di far fronte a situazioni di particolare difficoltà ed emergenza, anche mediante l’adozione di soluzioni innovative.

In particolare, l’ordinanza in questione trae origine da un riesame anticipato della misura di sicurezza formalmente detentiva, ma sostanzialmente non eseguita poiché il prevenuto non ha mai fatto ingresso in REMS; al contrario, lo stesso risulta allocato presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura presso l’Unità Ospedaliera locale (cd. SPDC), struttura che, sebbene non possa essere considerata assimilabile alla misura di sicurezza sulla base del disposto dell’art. 3 ter, comma 4, d. L. 211/2011, si è dimostrata, in concreto, idonea a contenere le problematiche relative alla gestione di un soggetto psichiatrico. Come affermato nell’ordinanza, “nonostante i plurimi episodi in cui si è reso necessario l’ausilio della forza pubblica e della contenzione meccanica, il Giudice registra come l’intervento attuato dai sanitari dell’SPDC abbia sempre avuto buon esito, riuscendo a gestire (ancorché con difficoltà)” l’odierno istante, e a “ricondurlo al compenso, evitandone fughe o azioni violente nei confronti dei terzi”.

In altre parole, l’ordinanza dà conto del dato fattuale secondo il quale l’ordinamento è riuscito – ancora una volta – a sviluppare da solo gli anticorpi per affrontare lo stato patologico derivante dalla mancanza di strutture residenziali, in questo caso mediante la conversione della misura di sicurezza detentiva in libertà vigilata sostanziale con residenza nel nosocomio.

Alla funzionalità della soluzione, d’altro canto, si accompagnano problemi giuridici ed ermeneutici di non poco conto: occorre domandarsi se il provvedimento di internamento possa considerarsi eseguito, se la misura in essere sia detentiva o meno e, ancora, occorre ragionare in merito alla decorrenza del regime in relazione alla sua scadenza (oggi ex lege disciplinata), valutando se il tempo trascorso in questo contesto “indefinito” debba essere detratto dal termine di durata massima della misura detentiva, così come imposto dalla legge 81/2014.

Quì il provvedimento

Dott.ssa Chiara Semenza, Magistrato di Sorveglianza

Contributi simili

Stefano Anastasìa – “Le pene e il carcere”, Mondadori 2022

Si segnala il libro di Stefano Anastasia, “Le pene e il carcere“, edito da Mondadori. Dalla descrizione: Necessità e forme…

Leggi tutto...

12 Ottobre 2022

Il diritto alla tutela indennitaria contro la disoccupazione involontaria (NASpI) a favore dei detenuti che lavorano alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria

Il contributo è volto a - per così dire – “riannodare le fila” della situazione legata al diritto alla tutela indennitaria contro la disoccupazione involontaria (dal 2015, NASpI) da parte dei detenuti impiegati come lavoratori alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria, allo stato riconosciuto a seguito di alcune pronunce della giurisprudenza di merito (mentre – a quanto consta – non ci sono state occasioni, al momento, per una presa di posizione da parte della Cassazione), a fronte di un orientamento “resistente” assunto dall’Inps, tuttora restio ad accogliere, in via amministrativa, istanze tese all’ottenimento dell’indicato trattamento indennitario di natura previdenziale.…

Leggi tutto...

15 Settembre 2022

La Corte “salva” la preclusione triennale di benefici dopo la revoca di una misura alternativa

La Corte, con sentenza n. 173 del 2021, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 58-quater, commi 1, 2 e 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto. In particolare, viene contestata la legittimità costituzionale del divieto triennale di concessione di affidamento in prova quando sia occorso un provvedimento di revoca della precedente misura alternativa, ai sensi dell’art. 47, co. 11, dell’art. 47 ter co. 6 o dell’art. 51 co. 1, della medesima legge.…

Leggi tutto...

28 Luglio 2021

Cass. Pen., Sez. VI, sent. 6 ottobre 2021, n. 40294: rapporto tra ordinanza di custodia cautelare in carcere e colloquio con il difensore

Il rapporto tra l’ordinanza di custodia cautelare in carcere e il colloquio con il difensore. Non si configura la nullità…

Leggi tutto...

1 Marzo 2022

Catania e Firenze a confronto: sull’incompetenza funzionale della magistratura di sorveglianza minorile

I Tribunali per i Minorenni di Catania e di Firenze, nelle funzioni di Tribunali di sorveglianza, si sono pronunciati sulla ripartizione di competenza fra Tribunale ordinario e Tribunale per i Minorenni laddove il reo sia raggiunto da plurime condanne relative a reati commessi sia in età minore che da maggiorenne. Secondo entrambi i giudici, la competenza spetta al Tribunale di Sorveglianza ordinario: la regola eccezionale di cui all'art. 10 d.lgs. 121/2018, che statuisce la perpetuatio jurisdictionis del Tribunale per i Minorenni anche per l’esecuzione del titolo relativo a reati commessi nella maggiore età da parte del soggetto, presuppone che questi sia già entrato nel circuito penale minorile e sia ancora sottoposto alla misura penale di comunità. …

Leggi tutto...

29 Marzo 2022

Torna in cima Newsletter