L’utopistico diritto al posto nelle REMS: una soluzione pratica alle carenze del sistema

Il provvedimento che segue costituisce fulgido esempio di quanto avviene nella prassi quotidiana in risposta alla “chimerica” possibilità per l’avente diritto di trovare posto all’interno delle Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (cc.dd. REMS), sulla scia di quanto affermato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nell’ultima pronuncia al termine della causa SY contro Italia (qui il commento alla sentenza); e, allo stesso tempo, delle capacità della magistratura di sorveglianza e del sistema sanitario di far fronte a situazioni di particolare difficoltà ed emergenza, anche mediante l’adozione di soluzioni innovative.

In particolare, l’ordinanza in questione trae origine da un riesame anticipato della misura di sicurezza formalmente detentiva, ma sostanzialmente non eseguita poiché il prevenuto non ha mai fatto ingresso in REMS; al contrario, lo stesso risulta allocato presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura presso l’Unità Ospedaliera locale (cd. SPDC), struttura che, sebbene non possa essere considerata assimilabile alla misura di sicurezza sulla base del disposto dell’art. 3 ter, comma 4, d. L. 211/2011, si è dimostrata, in concreto, idonea a contenere le problematiche relative alla gestione di un soggetto psichiatrico. Come affermato nell’ordinanza, “nonostante i plurimi episodi in cui si è reso necessario l’ausilio della forza pubblica e della contenzione meccanica, il Giudice registra come l’intervento attuato dai sanitari dell’SPDC abbia sempre avuto buon esito, riuscendo a gestire (ancorché con difficoltà)” l’odierno istante, e a “ricondurlo al compenso, evitandone fughe o azioni violente nei confronti dei terzi”.

In altre parole, l’ordinanza dà conto del dato fattuale secondo il quale l’ordinamento è riuscito – ancora una volta – a sviluppare da solo gli anticorpi per affrontare lo stato patologico derivante dalla mancanza di strutture residenziali, in questo caso mediante la conversione della misura di sicurezza detentiva in libertà vigilata sostanziale con residenza nel nosocomio.

Alla funzionalità della soluzione, d’altro canto, si accompagnano problemi giuridici ed ermeneutici di non poco conto: occorre domandarsi se il provvedimento di internamento possa considerarsi eseguito, se la misura in essere sia detentiva o meno e, ancora, occorre ragionare in merito alla decorrenza del regime in relazione alla sua scadenza (oggi ex lege disciplinata), valutando se il tempo trascorso in questo contesto “indefinito” debba essere detratto dal termine di durata massima della misura detentiva, così come imposto dalla legge 81/2014.

Quì il provvedimento

Dott.ssa Chiara Semenza, Magistrato di Sorveglianza

Contributi simili

Cass. Pen., Sez. I, sent. 08.04.2022, n. 26001: condizioni per accedere al beneficio della liberazione anticipata

Per l’ottenimento della liberazione anticipata non è sufficiente che il condannato si limiti a tenere una condotta esclusivamente passiva, osservando…

Leggi tutto...

7 Dicembre 2022

A cura di Michelangelo Taglioli e Stefano Colletti (Università di Pisa)
La Cassazione richiama il Tribunale di sorveglianza al rispetto della circolare D.A.P.: non può essere trascurato il parere della DDA ai fini dell’autorizzazione al colloquio telefonico.

Il necessario bilanciamento tra esigenze securitarie e tutela dei diritti fondamentali rende ineludibile il parere della DDA che, seppur se non vincolante, deve essere tenuto in considerazione, in quanto giova ad un esame quanto più completo possibile della vicenda in cui si colloca l'esercizio del diritto al colloquio che, in ragione della particolare situazione del soggetto con cui effettuarlo, deve misurarsi con le contrapposte esigenze di sicurezza.

Leggi tutto...

21 Marzo 2023

Il Tribunale per i Minorenni di Firenze sull’affidamento in prova al servizio sociale del minorenne tossicodipendente o alcoolizzato

Due provvedimenti, entrambi adottati dal Tribunale per i Minorenni di Firenze in funzione di Tribunale di Sorveglianza, confermano come presupposti imprescindibili per poter accedere e beneficiare della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale di cui all’art. 94 d.P.R. n° 309/90, siano la predisposizione di un idoneo e specifico programma terapeutico socio-riabilitativo nonché un serio e concreto ravvedimento del condannato…

Leggi tutto...

23 Maggio 2022

Tamar Pitch (a cura di) – “Devianza e questione criminale. Temi, problemi e prospettive”, Carrocci Editore 2022

Si segnala la pubblicazione del libro “Devianza e questione criminale. Temi, problemi e prospettive“, a cura di Tamar Pitch ed…

Leggi tutto...

16 Dicembre 2022

Ordinari percorsi di illegittimo uso della forza e abuso di potere: Santa Maria Capua Vetere, il “caso” che conferma la regola

“Police brutality: un problema solo statunitense?” così intitola il primo dei cinque capitoli che compongono La forza di polizia. Uno studio criminologico sulla violenza, il testo di Roberto Cornelli dedicato all’indagine circa il senso dell’agire di polizia nel contesto italiano. Se di primo impatto la risposta al quesito sembra immediata e inconfutabile, considerata la sproporzione nel raffronto tra l’entità e la ricorrenza degli eventi di police brutality statunitensi con quelli europei (Cornelli 2020, 3), una più approfondita riflessione circa i fatti che hanno riguardato l’Italia negli ultimi decenni non solo rende tangibile la complessità nel fornire un’adeguata risposta alla domanda posta dall’autore, ma pare al contempo sollevare l’interesse sociologico su più fronti.…

Leggi tutto...

26 Luglio 2022

Il diritto alla tutela indennitaria contro la disoccupazione involontaria (NASpI) a favore dei detenuti che lavorano alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria

Il contributo è volto a - per così dire – “riannodare le fila” della situazione legata al diritto alla tutela indennitaria contro la disoccupazione involontaria (dal 2015, NASpI) da parte dei detenuti impiegati come lavoratori alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria, allo stato riconosciuto a seguito di alcune pronunce della giurisprudenza di merito (mentre – a quanto consta – non ci sono state occasioni, al momento, per una presa di posizione da parte della Cassazione), a fronte di un orientamento “resistente” assunto dall’Inps, tuttora restio ad accogliere, in via amministrativa, istanze tese all’ottenimento dell’indicato trattamento indennitario di natura previdenziale.…

Leggi tutto...

15 Settembre 2022

Torna in cima Newsletter