Tra riforma e “rivoluzione”: l’alba di nuovi equilibri nell’esecuzione penale?

Il 10 agosto scorso sono stati pubblicati sul sito del Ministero della Giustizia lo schema di decreto legislativo di riforma della giustizia penale e la relativa relazione illustrativa: tale riforma, nelle intenzioni dell’esecutivo, dovrebbe costituire un decisivo punto di svolta per la disciplina processual penalistica e per l’esecuzione penale in generale.

In particolare, tra i molti punti toccati dalla Riforma, assume notevolissima importanza l’intervento sul sistema sanzionatorio, nel quale deve segnalarsi il potenziamento delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi e il loro allineamento con le (sempre meno) differenti misure alternative alla detenzione previste dalla legge di ordinamento penitenziario; in particolare, ciò avviene mediante il raddoppio dei termini per concedere le prime (da due anni a quattro anni) e l’eliminazione (ex art. 1 comma 17 della legge delega) della semidetenzione e della libertà controllata, “convertite” in semilibertà e detenzione domiciliare. Si legge nella relazione illustrativa al decreto che «[l]a scelta del Parlamento è stata di ampliare notevolmente l’area della pena detentiva breve sostituibile: il limite massimo di due anni di pena detentiva, infatti, viene raddoppiato. Il concetto di pena detentiva “breve” cambia e si allinea, nel giudizio di cognizione, con quello individuato in sede di esecuzione dall’art. 656, co. 5 c.p.p. Per effetto di interventi legislativi e della Corte costituzionale, infatti, il limite di pena detentiva inflitta fino al quale, di norma, il pubblico ministero deve sospendere l’ordine di esecuzione, dando al condannato la possibilità di chiedere al tribunale di sorveglianza una misura alternativa alla detenzione, è di quattro anni. Di fatto, la pena detentiva breve, nell’esecuzione penale, è la pena fino a quattro anni, che può essere eseguita ab initio fuori dal carcere, previa concessione di una misura alternativa alla detenzione. La scelta della l. n. 134/2021 è di allineare il limite massimo della pena sostituibile con quello entro il quale in sede di esecuzione può applicarsi una misura alternativa alla detenzione. Questa scelta comporta due effetti positivi sul sistema: a) fa venir meno l’integrale sovrapposizione dell’area della pena sospendibile con quella della pena sostituibile, ai sensi della l. n. 689/1981, promettendo così di rivitalizzare nella prassi le pene sostitutive; b) consente al giudice di cognizione di applicare pene, diverse da quella detentiva, destinate a essere eseguite immediatamente, dopo la definitività della condanna, senza essere ‘sostituite’ con misure alternative da parte del tribunale di sorveglianza, spesso a distanza di molto tempo dalla condanna stessa (come testimonia l’allarmante fenomeno dei c.d. liberi sospesi). La riforma, in altri termini, realizza una anticipazione dell’alternativa al carcere all’esito del giudizio di cognizione. 185 Più in generale, la riforma delle pene sostitutive promette positivi effetti di deflazione processuale e penitenziaria, inserendosi a pieno titolo tra gli interventi volti a migliorare l’efficienza complessiva del processo e della giustizia penale».

Detto allineamento comporta, come effetto domino, una vera e propria rivoluzione dal punto di vista processualistico: se prima il baricentro dell’esecuzione delle pene era la magistratura di sorveglianza, dopo la riforma, probabilmente, esso si sposterà a metà tra questa e il giudice della cognizione, il quale, secondo il nuovo art. 545 bis c.p.p., avrà la possibilità – con il consenso del condannato e grazie all’ausilio degli uffici di esecuzione penale esterna – di sostituire direttamente la pena della reclusione con le “nuove” sanzioni sostitutive brevi. Ricorda nuovamente la relzione al decreto che «[i]l meccanismo elaborato è ispirato al modello del sentencing di matrice anglosassone, ma non è del tutto estraneo al nostro ordinamento, che lo conosce nei processi davanti al giudice di pace (art. 33 d.lgs. n. 274 del 2000 che prevede che – in determinati casi – il giudice possa fissare una nuova udienza per svolgere alcuni accertamenti funzionali all’individuazione della pena più adeguata al caso concreto e – in quella successiva udienza, se ne ricorrono le condizioni – possa “integrare il dispositivo”)». Questo meccanismo potrà senz’altro favorire una riduzione del carico di lavoro che oggi grava sulla magistratura di sorveglianza e sui cc.dd. “liberi sospesi” ex art. 656 c.p.p. – i quali per lungo tempo attendono come poter scontare la propria pena -, anche se, inevitabilmente, andrà ad incrementare il lavoro dei giudici (sempre meno) del fatto.

A cura di Guglielmo Sacco

Contributi simili

Sentenza n.33 del 2022: la Consulta conferma lo scioglimento del cumulo per i reati ostativi

Pochi giorni fa, la Corte costituzionale si è pronunciata, ancora una volta, sullo scioglimento del cumulo in materia di reati ostativi. In particolare, con sentenza n. 33 del 2022 - pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 15 febbraio scorso - la Corte,  nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1-quater, della legge 354/1975, sollevata dal Tribunale di Messina, ha confermato l’orientamento, ormai consolidato, della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel caso di cumulo, materiale o giuridico, di pene inflitte per diversi titoli di reato, alcuni dei quali soltanto ostativi alla fruizione dei benefici penitenziari, occorre procedere allo scioglimento del cumulo, venendo meno l’impedimento qualora l’interessato abbia già espiato la parte di pena relativa ai predetti reati.…

Leggi tutto...

21 Febbraio 2022

Pubblicato il rapporto sulla visita effettuata dal CPT in Spagna dal 14 al 28 settembre del 2020. Le osservazioni di David Colomer Bea, Profesor Ayudante Doctor de Derecho Penal, Universitat de València

Nel settembre 2020, una delegazione del CPT ha visitato la Spagna per conoscere il trattamento di uomini e donne privati ​​della libertà nelle unità di polizia, nelle carceri e nei centri di detenzione per i minori.…

Leggi tutto...

23 Novembre 2021

Il CPT richiama l’Italia: sistema carcerario sotto accusa

Strasburgo denuncia la violenza e il sovraffollamento delle carceri italiane, sollecitando altresì la revisione dei regimi speciali, tra cui il 41-bis…

Leggi tutto...

29 Marzo 2023

Ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Firenze del 13.09.2022: una nuova questione di legittimità costituzionale fa tremare il rigido art. 4-bis O.P.

Una nuova questione di legittimità costituzionale fa tremare il rigido art. 4-bis O.P. Il detenuto per reati ostativi potrà accedere…

Leggi tutto...

5 Ottobre 2022

Al via il nuovo corso per 37 consiglieri penitenziari

Alla presenza della Signora Ministra, è stato dato avvio al nuovo corso per 37 consiglieri penitenziari, della durata di 12…

Leggi tutto...

13 Settembre 2022

Corte Cost., sent. n. 28/2022: dichiarata l’incostituzionalità del “canone” di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria per violazione dei principi di eguaglianza e finalità rieducativa della pena

Con la sentenza in oggetto la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 53 co.2° legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui prevede che il tasso minimo di conversione della pena detentiva nella pena sostitutiva pecuniaria non possa essere inferiore alla somma indicata dall’art. 135 del codice penale, ossia ad euro 250 per ogni giorno di pena detentiva, anziché ad euro 75, cioè il limite minimo stabilito in materia di decreto penale di condanna dall’art. 459, co.1-bis, c.p.p.…

Leggi tutto...

17 Febbraio 2022

Torna in cima Newsletter