Il termine per presentare le memorie difensive non si estende agli atti in esse allegati (Cass., Sez. I, n. 26013 del 19.5.2022, dep. 6.7.2022)

Con la sentenza in commento, la Prima Sezione della Corte di Cassazione conferma il principio mediante il quale la dichiarazione di inammissibilità delle memorie depositate oltre il termine di cinque giorni nei procedimenti in camera di consiglio – tra cui, per l’appunto, il procedimento di sorveglianza – non è estensibile ai documenti ad esse allegati.

Su detta base, gli Ermellini ritenevano fondato il ricorso avverso una decisione del Tribunale di Sorveglianza di Torino la quale affermava che “la dichiarazione di inammissibilità si estende anche ai documenti allegati alla memoria”, in piena contraddizione con quanto in precedenza affermato dalla sentenza n. 5458 del 09/01/2018 e, specificamente in materia di sorveglianza, dalla più risalente sentenza n. 3679 del 19/05/2000, secondo la quale “è illegittimo il provvedimento con il quale il tribunale di sorveglianza non consente all’interessato la produzione di copia di un provvedimento giurisdizionale, assumendone l’intempestività sotto il profilo del mancato rispetto dei termini stabiliti nell’art. 666, comma terzo, cod. proc. pen., in quanto quest’ultima disposizione si riferisce solo alle memorie difensive e non ai documenti)”.

La ratio della decisione si ritrova in una lettura “più aderente alla lettera della norma dell’art. 127 cod. proc. pen., norma generale applicabile al procedimento camerale, se non diversamente disciplinato, il cui comma 2 dispone che “fino a cinque giorni prima dell’udienza possono essere presentate memorie in cancelleria”, nulla prevedendo in punto di documenti.

A cura di Guglielmo Sacco

Contributi simili

Franco Prina – “Carcere e scienze sociali. Percorsi per una nuova cultura della pena”, Maggioli Editore 2020

Si segnala l’opera di A. Borghini e G. Pastore, “Carcere e scienze sociali. Percorsi per una nuova cultura della pena“,…

Leggi tutto...

15 Gennaio 2023

Cass. Pen., Sez. I, sent. 30 settembre 2021, n. 43484: negato l’acquisto di CD non sicuri ai detenuti sottoposti al 41-bis Ord. Pen.

Regime penitenziario differenziato: è legittimo il diniego di acquistare compact disk musicali, se non è possibile assicurare la messa in…

Leggi tutto...

25 Febbraio 2022

Cass. Pen., Sez. I, sent. 8 ottobre 2021, n. 44209: fornitura di materiali e strumenti per la pulizia delle camere

L’Amministrazione penitenziaria deve fornire di materiali e strumenti per la pulizia delle camere e per la cura e l’igiene personale.…

Leggi tutto...

8 Marzo 2022

Cass. Pen. Sez. I., sent. 9 luglio 2021, n. 38031: colloqui dei detenuti al 41-bis

OGGETTO: Ricorso per Cassazione avverso ordinanza del magistrato di sorveglianza – colloqui dei detenuti sottoposti al regime di sorveglianza speciale…

Leggi tutto...

18 Gennaio 2022

Cass. Pen., Sez. I, 19/3/2021, n. 25662: affidamento in prova “terapeutico”

L’affidamento in prova “terapeutico” per i condannati tossicodipendenti e alcoldipendenti.  Con la presente sentenza, la Cassazione penale, Sez. I, ha…

Leggi tutto...

27 Novembre 2021

Le liste d’attesa nelle REMS: una condanna senza scampo da parte della Corte Europea

Rossi dalla vergogna, anzi paonazzi. E’ questa la sensazione che si prova nel leggere le motivazioni con cui la Corte Edu ha condannato ancora una volta il nostro Paese per violazione, fra l’altro, di due fondamentali disposizioni della Convenzione europea: l’art. 3 (che - come sottolineano per l’ennesima volta, semmai ce ne fosse bisogno, i giudici di Strasburgo - costituisce uno dei valori fondamentali delle società democratiche e impone ai singoli Stati, fra l’altro, di assicurarsi che chiunque si trovi in stato di arresto sia << détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine>>) e l’art. 5 ( il quale prende posto <> e, in quanto tale, <> all’interno del sistema convenzionale).…

Leggi tutto...

27 Gennaio 2022

Torna in cima Newsletter