Cass. Pen. Sez. I., sent. 9 luglio 2021, n. 38031: colloqui dei detenuti al 41-bis

OGGETTO: Ricorso per Cassazione avverso ordinanza del magistrato di sorveglianza – colloqui dei detenuti sottoposti al regime di sorveglianza speciale 41-bis con il proprio difensore – Inammissibilità.

 

Con la sentenza n. 38031 del 2021, la Corte di Cassazione Sez. I, ha cristallizzato il “no” alla telefonata del difensore al detenuto sottoposto al regime di detenzione penitenziario differenziato 41-bis, dal proprio studio professionale. Con tale sentenza si conferma la procedura delineata dall’art. 16 della circolare dipartimentale di organizzazione del circuito detentivo speciale, stabilisce che il legale professionista qualora intenda ricevere la telefonata dal proprio assistito assoggettato al regime ex art. 41-bis, comma 2, Ord. Pen. dovrà recarsi presso l’istituto penitenziario prossimo al domicilio, o al luogo ove esercita l’attività forense e da lì comporre il numero telefonico per interloquire con il proprio assistito; la Cassazione adduce l’applicazione di tale prescrizione all’esigenza di poter garantire l’esatta identità dell’interlocutore, così scongiurando il rischio di una sostituzione di persona o deviazione di chiamata.

Gli Ermellini nell’argomentare i motivi della decisione sottolineano come la maggiore difficoltà richiesta al difensore del detenuto sottoposto al 41-bis, sia compensato dalla tutela dei valori fondamentali della sicurezza pubblica e prevenzione dei reati “in un’ottica di equilibrato contemperamento”; specificando come “la prescrizione in discussione, nella sua concreta operatività, non deve tradursi in una negazione surrettizia del diritto al colloquio con il difensore, che si avrebbe ove esso fosse esageratamente dilazionato nel tempo, o in altro modo ostacolato“.

Ad adiuvandum, la Corte stessa all’interno della sua decisione, richiama la sentenza n. 143 del 2013, della Corte Costituzionale, nella quale “ha ritenuto illegittimo il regime di limitazione automatica dei colloqui, ma non le limitazioni che dovessero essere individualmente imposte in ragione di particolari esigenze (in termini, Sez. 2, n. 3729 del 13/01/2015, Licciardi, Rv. 262640-01), e tanto meno ogni forma di regolamentazione dei colloqui medesimi, che risulti armonica con le caratteristiche del regime detentivo speciale e con le finalità preventive che, anche dopo le modifiche apportate dalla L. n. 94 del 2009, ad esso sono assegnate dall’ordinamento (Sez. 1, n. 52054 del 29/04/2014, Polverino, Rv. 261809-01).

 

La Cassazione conclude, dunque, in un’ottica in cui seguendo scrupolosamente quella che è la cornice normativa di rango primario che disciplina il regime detentivo speciale, le sue concrete modalità di esercizio, come nel caso di specie, possono essere disciplinate anche da fonte secondaria di carattere regolamentare.

 

Qui il testo della sentenza.

 

 

A cura di Alessia Sanchez Quiroz

Contributi simili

T. sorveglianza di Roma – 15/12/20 – detenzione domiciliare

Con ordinanza del dicembre 2020 il Tribunale rigetta l’istanza di detenzione domiciliare proposta ritenendo che il domicilio indicato dal condannato…

Leggi tutto...

16 Novembre 2021

L’art 3 CEDU e sistema di esecuzione penale statunitense in punto di ergastolo. In attesa della pronuncia della Grande Camera

Il prossimo 23 febbraio la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, riunita nella Grande Camera, si pronuncerà in merito alla richiesta di estradizione avanzata dagli Stati Uniti d’America nei confronti di una propria cittadina, ricercata per i reati di omicidio aggravato e distruzione di cadavere commessi nella Contea di Eaton, Stato del Michigan (U.S.A.), nel 2002.…

Leggi tutto...

8 Febbraio 2022

Cass. Pen., Sez. I, sent. 14 dicembre 2021 (dep. 2022), n. 3146: affidamento terapeutico e pericolo di recidiva

La Suprema Corte di Cassazione ha osservato che nel caso di specie il Tribunale di Sorveglianza non aveva fatto ricorso…

Leggi tutto...

26 Aprile 2022

A cura di Angelo Golia, Maria Pia Iadicicco, Paola Maggio, Mena Minafra
Radicalizzazione e carcere: i primi risultati di una ricerca europea

Sommario: 1. Caratteri e obiettivi del progetto.- 2. Il quadro giuridico.- 2.1. I diritti da implementare. – 2.2. Legislazione simbolico-reattiva.…

Leggi tutto...

18 Maggio 2023

Osservazioni in merito alla bozza di circolare del D.A.P. sul circuito di media sicurezza

Il circuito di media sicurezza rappresenta un settore che, più di altri, è stato oggetto di numerose modifiche le quali, tuttavia, hanno portato alla formazione di prassi eterogenee, molto spesso non in linea con quanto statuito a livello nazionale e internazionale. Per questo motivo, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha elaborato una circolare al fine di ridisegnare il trattamento penitenziario nel circuito di media sicurezza, il quale ospita, peraltro, il maggior numero di detenuti presenti all’interno delle carceri italiane. …

Leggi tutto...

19 Novembre 2021

“Il valore dell’alternativa. Un approccio evidence based alle misure alternative alla detenzione” – F. Giordano, M. Tallarigo, S. Panarello, G. Di Rosa

Si segnala il volume, edito da Egea, di cui sopra: questo presenta i risultati di una ricerca condotta in Lombardia…

Leggi tutto...

23 Maggio 2022

Torna in cima Newsletter