La sentenza in oggetto (Cass., sez. I, ud. 18 giugno 2025 n. 29622) conclude un percorso giurisprudenziale che ha attraversato diversi momenti, ed ha introdotto un principio interpretativo finalmente certo e scevro da ogni possibilità di diversa interpretazione. L’incertezza nacque con la sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n° 6551 del 24.09.2020 (dep. 2021 Commisso, Rv. 280433-02) che forniva il punto più alto di interpretazione in tema di calcolo della metratura della cella, introducendo il concetto di “arredi fissi”, che sarebbero dovuti essere esclusi dal calcolo dello “spazio fruibile”, o disponibile che dir si voglia, a favore del detenuto. Il concetto lasciava nel limbo la questione se, fermo restando che lo spazio occupato dal letto a castello dovesse escludersi da detto computo (in quanto espressamente indicato dalla sopracitata sentenza), in quanto chiaramente oggetto non amovibile, detto ragionamento dovesse, o meno, estendersi anche al letto singolo. La questione aveva trovato, inizialmente, una netta chiusura nelle decisioni degli Uffici del Magistrato e del Tribunale di Sorveglianza del distretto fiorentino, che avevano adottato la tesi negativa vale a dire che il letto singolo non dovesse scomputarsi dallo “spazio utile e fruibile”. Le prime crepe a tale interpretazione si sono manifestate nel corso dell’anno 2024, allorquando erano emerse alcune decisioni favorevoli a quella pro reo, che comportava, ovviamente il riconoscimento di un numero maggiore di giorni nei quali la detenzione subita dai ricorrenti potesse dirsi disumana, in quanto il detenuto aveva fruito di uno spazio a suo favore inferiore a tre metri quadrati. Tali interpretazioni recepivano decisioni di legittimità (v., tra le altre, Cass., Sez. I, Sent. 05.06.2024 n. 22634) e di merito di altri distretti, ma si basavano su un’estensione interpretativa della sentenza delle Sezioni Unite della S.C. (la sentenza appena citata parla di indirizzo giurisprudenziale “innovativo”) che tuttavia, per il distretto di Firenze, non risultava sufficiente per renderlo un principio da applicarsi erga omnes, stante la lettera di quest’ultima decisione, che parlava esclusivamente di letto a castello. La sentenza depositata il 21.08.2025, partendo dall’interpretazione che la sentenza delle SU non consentiva lo scomputo del letto singolo, va finalmente oltre e riconosce tale eliminazione dal calcolo quale principio autonomo, da applicare come criterio interpretativo altrettanto autonomo. Solo in forza di detta decisione gli Uffici del Magistrato ed il Tribunale di Sorveglianza del distretto fiorentino hanno adottato tale criterio in maniera costante e priva di decisioni contrarie, mettendo fine ad un calvario che, per i detenuti richiedenti lo “sconto di pena” (pari ad un giorno per ogni dieci scontati in condizioni disumane), comportava il passaggio da quattro gradi di giudizio (UDS in primo grado, TDS in secondo, Cassazione che annullava l’ordinanza del TDS con rinvio, TDS in sede di rinvio) che spesso comportavano il termine della loro pena detentiva ed a poter/dover fruire soltanto di un poco gradito risarcimento monetario ( €. 8 per ogni giorno di detenzione disumana subito), anziché di un ristoro in termini di giorni di libertà.
G. Giacometti, Self Portrait (1899)

