1. Le ragioni della riforma: efficienza processuale, continuità terapeutica e sovraffollamento
La Legge n. 140/2026 di recente emanazione, che ha inserito nel sistema penale gli articoli 94-ter e 94-quater nel Testo Unico Stupefacenti (D.P.R. 309/1990), si innesta nel cruciale solco del contrasto al sovraffollamento carcerario e al drammatico fenomeno della recidiva nei soggetti con problemi di dipendenza patologica.
Mediante una lettura attenta della riforma, è possibile intravedere l’intenzione del legislatore di metter mano (ancora una volta, con un intervento “spot”) alle falle del tradizionale sistema procedurale italiano, articolato in due fasi: la prima riserva al giudice della cognizione il mero accertamento del fatto e la quantificazione astratta della pena detentiva; la seconda rinvia al magistrato di sorveglianza la rimodulazione del trattamento.
Tale schema ha mostrato strutturali limiti di efficienza: i tempi di attesa per l’accesso alle misure extra-murarie finiscono per generare un deleterio “tempo morto” in carcere per chi necessita di una presa in carico sanitaria immediata.
Avendo compreso il legislatore che la reclusione standardizzata rischia di interrompere o precludere i programmi di recupero, l’art. 94-quater risponde all’obiettivo sistemico di anticipare l’applicazione delle risposte sanzionatorie terapeutiche già nella fase del merito. Si garantisce così un’immediata continuità sanzionatorio-riabilitativa in grado di rispondere alla necessità costituzionale di preservare la dignità umana e la finalità risocializzante della sanzione penale, senza attendere il definitivo passaggio in giudicato della sentenza e i successivi tempi della fase esecutiva.
2. La struttura della norma, i profili processuali e il ruolo del SerD: il legame con l’art. 94-ter
Il modello procedurale che l’art. 94-quater delinea corrisponde ad un meccanismo sanzionatorio negoziale e anticipato di definizione del processo, che trae spunto dalla collaudata applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento): l’imputato tossicodipendente o alcoldipendente che intenda accedere alla nuova misura della detenzione domiciliare terapeutica in casi particolari (introdotta dal gemello art. 94-ter) può formulare un’apposita istanza direttamente al giudice della cognizione.
L’ammissibilità dell’istanza si deduce dalla presenza di requisiti ben precisi che attengono ai limiti di pena edittale – la misura è applicabile qualora la pena detentiva da espiare, anche residua, non superi gli otto anni (limite elevato rispetto ai canoni ordinari), ridotti a quattro anni per i delitti ostativi di cui all’art. 4-bis della legge sull’ordinamento penitenziario –, alla presenza di un programma terapeutico e socio-riabilitativo concordato e validato dal Servizio Sanitario Pubblico per le Dipendenze (SerD) o da una struttura privata autorizzata e accreditata, unitamente all’attestazione dello stato di dipendenza e della congruità del trattamento sanzionatorio-curativo proposto.
Il giudice del merito è chiamato ad esaminare l’idoneità del programma e a valutare che lo svolgimento dello stesso, in regime residenziale o semiresidenziale, permetta di neutralizzare il pericolo di recidiva e a favorire il recupero.
Come si evince da questa breve ricostruzione, il rapporto tra l’art. 94-quater e l’art. 94-ter ridefinisce l’assetto cronologico delle misure di comunità: l’art. 94-ter si configura come lo statuto sostanziale della nuova detenzione domiciliare terapeutica, attivabile di norma in fase esecutiva dinanzi al magistrato di sorveglianza; l’art. 94-quater, al contrario, opera come corsia preferenziale anticipata, permettendo di recepire e applicare lo stesso identico statuto sanzionatorio e protettivo ex ante nel corso del giudizio di merito, e convertendo l’esito della cognizione in un dispositivo immediatamente esecutivo incentrato sulla cura.
3. La metamorfosi del giudice della cognizione tra Costituzione ed espansione sanzionatoria
L’introduzione dell’art. 94-quater accelera una metamorfosi epocale del diritto penale italiano, segnando il definitivo tramonto del giudice di merito quale mero “misuratore della reclusione”. Questa espansione di competenze risponde direttamente al dettato costituzionale dell’art. 27, comma 3, Cost. (il principio del finalismo rieducativo della pena) e trova forte legittimazione nell’art. 3 Cost. (sotto il profilo dell’uguaglianza sostanziale e dell’adeguatezza del trattamento terapeutico rispetto alle diverse condizioni personali del reo).
La giurisprudenza costituzionale ha più volte ribadito che la pena non può ridursi a una cieca retribuzione afflittiva, ma deve farsi carico della risocializzazione del condannato fin dal momento della sua irrogazione; allo stesso modo, pronunce costanti della Corte di Cassazione valorizzano la necessità di una individualizzazione della sanzione, esigendo che il giudice di merito valuti non soltanto il fatto concreto posto in essere dall’imputato per quantificare la colpevolezza, ma anche per calibrare l’efficacia concreta della sanzione e il percorso di reinserimento nella comunità.
Il nuovo istituto non è esempio isolato di tale ideologia, ma si inserisce in una chiara tendenza normativa volta a diversificare le opzioni sanzionatorie della cognizione.
In primo luogo, si rammenta la messa alla prova, la quale consente al giudice della cognizione di sospendere il processo e monitorare un percorso risocializzante e riparatorio ben prima di qualsiasi condanna, estinguendo il reato in caso di esito positivo.
In secondo luogo, si rammenta la Riforma Cartabia, la quale ha radicalmente riscritto l’istituto delle pene sostitutive delle pene detentive brevi (lavoro di pubblica utilità, detenzione domiciliare, semidetenzione), devolvendone l’applicazione formale direttamente al giudice del merito in sede di deliberazione della sentenza ex art. 545-bis c.p.p..
4. La compressione del ruolo della Magistratura di Sorveglianza
Questa decisa espansione del giudice del fatto ingenera un travaso di competenze che comprime sensibilmente la sfera d’azione della magistratura di sorveglianza.
Storicamente concepita come il vero e proprio “giudice della risocializzazione” — deputato a rimodellare la sanzione in base all’evoluzione comportamentale del condannato —, la sorveglianza assiste oggi all’erosione della propria centralità decisionale. Nel momento in cui trova applicazione il meccanismo dell’art. 94-quater, il giudice della cognizione si appropria della valutazione sul trattamento complessivo: valida il piano del SerD, delibera sull’idoneità della struttura comunitaria o residenziale, attiva il canale con l’UEPE e fissa le relative prescrizioni. La magistratura di sorveglianza viene esautorata del potere di prima scelta sulla sanzione alternativa, vedendosi retrocessa a un ruolo di mera gestione burocratica o di vigilanza successiva (modifiche di dettaglio delle prescrizioni o revoche in caso di inadempimento). Il baricentro della decisione sulla libertà e sul percorso riabilitativo viene irrevocabilmente spostato a monte.
5. Segue. Le strutture comunitarie, il D.M. Giustizia n. 128/2025 e il cortocircuito operativo dell’UEPE
L’attuazione concreta del meccanismo delineato dall’art. 94-quater poggia su una fitta rete di coordinamento tra presidi sanitari, realtà comunitarie e organi del Ministero della Giustizia: sotto questo profilo, l’orizzonte dell’accoglienza penitenziaria è stato profondamente ridefinito dal D.M. Giustizia 24 luglio 2025, n. 128, regolamento strutturale volto a disciplinare l’organizzazione delle strutture residenziali destinate all’ospitalità e al reinserimento sociale dei ristretti.
Tale decreto ministeriale assume un rilievo centrale anche nell’applicazione dell’art. 94-quater: l’ampliamento dei soggetti ammissibili include espressamente i condannati affetti da dipendenze o disagi psichici sprovvisti di un domicilio privato idoneo. Le strutture residenziali accreditate ex D.M. 128/2025 offrono l’habitat materiale e normativo per scongiurare che la marginalità economica o l’assenza di una dimora si traducano in una preclusione automatica all’accesso alla misura domiciliare terapeutica, garantendo un’effettiva parità di trattamento sostanziale. A queste strutture è imposto un rigoroso protocollo di sicurezza e cooperazione con l’autorità giudiziaria, che comprende l’obbligo di rendicontazione dell’andamento riabilitativo e la tempestiva segnalazione di violazioni o allontanamenti.
Il ruolo di centro propulsore e di organo controllore di questa imponente macchina volta alla risocializzazione è l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE), il cui spazio – per quanto da sempre sottovalutato rispetto a quello degli istituti penitenziari – diviene sempre più centrale nel panorama dell’esecuzione penale.
Storicamente deputato al monitoraggio ex post nella fase esecutiva, l’UEPE viene ad essere precettato in misura via via crescente dal giudice di cognizione già nella fase antecedente alla sentenza, per verificare la fattibilità dell’istanza e redigere l’indagine socio-ambientale.
Ora, l’efficacia operativa delle misure terapeutiche anticipate non può prescindere da una chiara ricognizione delle tipologie di strutture abilitate all’accoglienza. Sotto questo profilo, l’art. 117 del D.P.R. 309/1990 delinea lo statuto degli enti ausiliari e delle comunità terapeutiche iscritte negli appositi albi regionali, specificamente deputati al recupero, alla riabilitazione e al reinserimento sociale dei soggetti tossicodipendenti o alcoldipendenti. Tali strutture nascono con una vocazione prettamente clinico-sanitaria e psicologica.
Il rapporto tra queste realtà storiche e il più recente D.M. Giustizia n. 128/2025 (che disciplina le strutture residenziali per l’accoglienza dei detenuti fragili) si articola secondo un criterio di integrazione funzionale e sussidiarietà: mentre le strutture ex art. 117 si concentrano sulla specificità del trattamento della dipendenza patologica, il D.M. 128/2025 interviene per colmare il deficit logistico ed economico dei condannati privi di una dimora idonea o di risorse proprie.
Di fatto, le comunità terapeutiche iscritte ex art. 117 possono ottenere l’ulteriore accreditamento o stipulare convenzioni ai sensi del D.M. 128/2025: in tal modo, è possibile coniugare l’altissima specializzazione clinica nella cura delle tossicodipendenze con i rigidi standard di sicurezza, vigilanza e monitoraggio richiesti dall’amministrazione penitenziaria e dall’UEPE per l’esecuzione della detenzione domiciliare.
6. Conclusioni: la necessità e il valore del giudice unico del fatto e della cura
Tale evoluzione non deve essere vissuta con diffidenza, bensì accolta con profondo favore. Affinché l’art. 27, comma 3, Cost. non rimanga un’astratta proclamazione di stile, è indispensabile riconoscere che la sanzione penale acquista senso solo se calibrata in modo unitario.
Il giudice della cognizione è l’unico organo dinanzi al quale si forma la prova nel contraddittorio tra le parti; è colui che approfondisce la genesi del reato e che esamina l’imputato nel momento di massimo contatto con l’autorità giudiziaria. Separare rigidamente il momento del giudizio storico sul fatto dal momento della scelta del percorso di recupero significa condannare l’ordinamento a risposte sanzionatorie tardive, disconnesse dal vissuto reale del reo e per questo inefficaci. L’art. 94-quater dimostra che la piena contezza della materia penale impone che l’organo deputato ad accertare la responsabilità sia il medesimo chiamato a forgiare e avviare il percorso terapeutico. Un sistema sanzionatorio moderno ed evoluto esige che il giudice del fatto si riappropri della sua dimensione più nobile: essere il primo, tempestivo e consapevole artefice della rieducazione dell’individuo.

