14 Settembre 2026

Il superamento della violenza relazionale tra sanzioni di comunità e Giustizia Riparativa: il ruolo prescrittivo dei percorsi CUAV alla luce della Legge 168/2023

A cura del dott. Alessandro Pagliuca (Giurista & Criminologo Forense)

Balthus, Girl asleep (1943)

1. Introduzione: La transizione dal paradigma retributivo a quello riparativo nei reati di violenza di genere
Il sistema dell’esecuzione penitenziaria e del diritto penale sostanziale si trova oggi al centro di una profonda transizione culturale e dogmatica, segnata dal progressivo superamento del modello puramente retributivo a favore di una giustizia di stampo riparativo e preventivo. Questa evoluzione, accelerata dall’architettura riformatrice del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. Riforma Cartabia), ha ridefinito i confini della funzione della pena (art. 27, comma 3 Cost.), non più intesa come mera risposta afflittiva dello Stato, ma come percorso dinamico di risocializzazione, responsabilizzazione dell’autore e riparazione dell’offesa.
Se tale mutamento di paradigma investe l’intero catalogo dei reati, è nell’alveo dei delitti intrafamiliari e di genere — tipicamente riconducibili alle fattispecie di Maltrattamenti contro familiari o conviventi (art. 572 c.p.) e Atti persecutori (art. 612-bis c.p.) — che l’intersezione tra diritto penitenziario, tutele del “Codice Rosso” e logiche riparative manifesta le maggiori criticità e, al contempo, le più significative opportunità sistematiche. La recente Legge 24 novembre 2023, n. 168, introducendo stringenti disposizioni per il contrasto della violenza domestica, ha ulteriormente inasprito l’assetto sanzionatorio e cautelare, potenziando il ricorso ai divieti di avvicinamento e alla custodia cautelare, ma ha parallelamente delineato un forte onere trattamentale a carico del soggetto attivo.
In questo quadro normativo fortemente integrato, i percorsi di giustizia riparativa e l’attività dei Centri per Uomini Autori di Violenza (CUAV) smettono di configurarsi come opzioni meramente accessorie o volontaristiche. Al contrario, essi penetrano direttamente nella struttura dell’esecuzione penale, sia essa interna o esterna (attraverso il costante monitoraggio degli UEPE), operando come una vera e propria condizione di legittimità per l’accesso ai benefici penitenziari, alle sanzioni sostitutive o per il mantenimento della sospensione condizionale della pena.
La sfida scientifico-giuridica che l’Osservatorio intende monitorare risiede proprio nella capacità dell’ordinamento di raccordare l’indispensabile esigenza di neutralizzazione del rischio e protezione delle vittime vulnerabili con un’osservazione scientifica della personalità che non sia formale, ma sostantiva. Il passaggio da una giustizia punitiva a una giustizia riparativa nei reati di genere richiede, pertanto, la strutturazione di una vera e propria due diligence del trattamento, in cui l’analisi criminologica e il rigore procedurale si fondono per accertare il reale superamento dei vissuti di negazione e minimizzazione della violenza, garantendo che il reinserimento sociale non si traduca in una rinnovata esposizione al pericolo per la persona offesa e per il nucleo familiare.

2. Il nuovo volto dell’art. 165 c.p.: La partecipazione ai percorsi CUAV come obbligo esecutivo territoriale
L’introduzione della Legge n. 168/2023 ha sancito il definitivo passaggio della partecipazione ai programmi di recupero da una dimensione puramente facoltativa a un rango spiccatamente ordinatorio e prescrittivo1. Il novellato assetto dell’art. 165 c.p. subordina inderogabilmente la concessione della sospensione condizionale della pena — per i reati di cui agli articoli 572, 612-bis c.p. e affini — alla frequenza con esito positivo di appositi percorsi di recupero istituiti presso enti del Terzo Settore formalmente accreditati (CUAV).
Sotto il profilo penitenziario e dell’esecuzione esterna, tale vincolo normativo sposta il baricentro del controllo dall’autorità di pubblica sicurezza agli Uffici di Esecuzione Penale Esterna (UEPE), i quali si trovano investiti del delicato compito di monitorare la costanza e la proficuità della partecipazione del condannato al programma riabilitativo. La ratio della norma risiede nell’evitare che il beneficio della sospensione condizionale si traduca in una sanzione fittizia, priva di reale impatto risocializzante e deflattivo sul rischio di recidiva criminale.
Dal punto di vista sistematico, l’obbligo prescrittivo ex art. 165 c.p. istituisce un parallelismo con i programmi di Giustizia Riparativa introdotti dal D.Lgs. 150/2022. Pur mantenendo nature giuridiche distinte — essendo il percorso CUAV un trattamento clinico-comportamentale focalizzato sull’autore e la giustizia riparativa un paradigma consensuale volto alla ricomposizione della frattura relazionale e sociale —, entrambi gli istituti condividono la medesima finalità esecutiva: la presa in carico attiva del disvalore della condotta e la riparazione, anche in termini simbolici e di condotta, del danno cagionato.

3. L’osservazione scientifica della personalità e i meccanismi di difesa dell’autore di reato
Nel momento in cui l’onere trattamentale fa il suo ingresso formale nell’ordinamento penitenziario ed esecutivo, l’attività degli esperti criminologi ex art. 80 O.P. e degli operatori dei centri CUAV deve scontrarsi con la complessa dimensione clinico-forense dell’autore di violenza relazionale. La letteratura criminologica internazionale evidenzia come questa categoria di rei sia caratterizzata da un nucleo di costrutti psicologici rigidi e da specifici meccanismi di difesa stabili, i quali si articolano prevalentemente su tre livelli:
• La Negazione: Il rifiuto aprioristico dell’esistenza stessa degli agiti violenti, spesso supportato dalla totale cancellazione o distorsione della realtà storica dei fatti denunciati.
• La Minimizzazione: L’attenuazione sistematica della gravità del danno cagionato alla partner o ai figli (es. “È stato solo uno schiaffo isolato”, “Ho solo esagerato con i toni”).
• L’Attribuzione Causale Esterna: Il meccanismo di colpevolizzazione sistematica della vittima, considerata il vero trigger (innesco) della reazione violenta (es. “Mi ci ha costretto lei con le sue provocazioni”).
L’osservazione scientifica della personalità non può dunque limitarsi a registrare una mera “buona condotta” burocratica o una partecipazione passiva alle sessioni online o in presenza. L’accertamento dell’esito positivo del percorso richiede l’abbattimento strutturale di tali difese e l’emersione di una reale empatia verso la persona offesa2.
Un focus particolare deve essere rivolto all’individuazione e alla decostruzione della violenza economica, una forma di abuso strisciante e spesso invisibile che si manifesta attraverso la deprivazione finanziaria coercitiva, il sabotaggio occupazionale della partner e l’indebitamento forzato. Riconoscere la violenza economica come parte integrante della dinamica di controllo asimmetrico rappresenta un indicatore imprescindibile per valutare l’autenticità del percorso riparativo dell’autore.

4. Il Risk Assessment integrato: Il ruolo del Criminologo Forense e l’applicazione del Protocollo S.A.R.A.
Come stabilire, dunque, se un percorso trattamentale abbia sortito gli effetti sperati o se l’attualità della pericolosità sociale giustifichi il mantenimento o l’inasprimento di una misura cautelare coercitiva (es. art. 282-ter c.p.p. con braccialetto elettronico)? La risposta penale non può più poggiare su valutazioni impressionistiche, ma deve dotarsi delle lenti del Risk Assessment strutturato.
Il gold standard metodologico in materia è rappresentato dal modello dello Structured Professional Judgment (SPJ), declinato nel protocollo internazionale S.A.R.A. (Spousal Assault Risk Assessment), di cui la versione S (Screening) a 10 fattori costituisce lo strumento d’elezione per gli interventi di monitoraggio rapido ed esecutivo territoriale. L’applicazione del protocollo impone al Criminologo Forense la mappatura di fattori di rischio critici codificati, suddivisi tra la storia criminale del soggetto (gravità ed escalation delle aggressioni passate, violazione di precedenti provvedimenti), le caratteristiche individuali (abuso di sostanze, gelosia paranoide, disturbi di personalità) e la vulnerabilità della vittima (imminenza della separazione legale, isolamento sociale) 3.
All’interno delle investigazioni difensive (ex art. 327-bis c.p.p.) o delle valutazioni rassegnate alla Magistratura di Sorveglianza, il parere criminologico basato sul protocollo S.A.R.A. si configura come il raccordo perfetto tra il dato biologico-lesivo (spesso refertato dal Medico Legale) e la criminodinamica relazionale. La riduzione del rischio quantificata dal protocollo non dipende dalla dichiarazione di intenti del reo, ma dalla stabilità dinamica dei fattori protettivi attivati, tra cui primeggia la reale adesione ai programmi della Giustizia Riparativa e l’avvenuta destrutturazione dei vissuti manipolativi.

5. Conclusioni: Verso una “due diligence” della rieducazione
In conclusione, l’interazione tra la disciplina prescrittiva introdotta dalla Legge n. 168/2023 e il paradigma della Giustizia Riparativa delinea un nuovo orizzonte interpretativo per il Diritto Penitenziario moderno. La pena e le sanzioni di comunità non vengono depotenziate, ma dotate dell’efficacia necessaria per adempiere al mandato costituzionale della rieducazione, scongiurando i drammatici esiti della recidiva nei reati di genere.
L’adozione di protocolli scientifici integrati (S.A.R.A.) e l’attività coordinata tra magistratura, UEPE e Centri CUAV consentono di strutturare una vera e propria due diligence della rieducazione. Solo attraverso la combinazione indissolubile tra il rigore della norma procedurale penale e la precisione scientifico-criminologica sarà possibile garantire che l’accesso ai benefici esecutivi esterni rifletta un reale e profondo mutamento della personalità dell’autore, assicurando una tutela totale, concreta e inattaccabile della dignità umana e della sicurezza dei nuclei familiari vulnerabili.

Note

  1. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinato alla frequenza di percorsi di recupero, non si risolve in un automatismo formale. Il giudice, anche in sede esecutiva, è tenuto a verificare non solo l’avvenuta iscrizione, ma l’effettiva e proficua partecipazione al trattamento. Si veda Cassazione Penale, Sez. VI, Sentenza n. 28452 del 5 luglio 2023, che ha confermato la revoca del beneficio per un condannato che, pur frequentando il centro, aveva mantenuto un atteggiamento di totale rifiuto psicologico del percorso riabilitativo.
  2. La giurisprudenza di legittimità è ormai granitica nel far rientrare le condotte di deprivazione materiale e finanziaria all’interno del perimetro applicativo dell’art. 572 c.p. La privazione o il controllo ossessivo delle risorse economiche della partner, volti a ridurla in uno stato di totale dipendenza, integrano pienamente la condotta vessatoria e l’abitualità dei Maltrattamenti in famiglia, indipendentemente dalla presenza di violenza fisica. Ex multis, si veda Cassazione Penale, Sez. VI, Sentenza n. 39185 del 22 settembre 2022; nonché la più recente Cassazione Penale, Sez. VI, Sentenza n. 12217 del 21 marzo 2024, che ha ravvisato il reato nel sistematico “razionamento” del denaro destinato alle spese domestiche unito al divieto per la donna di intraprendere attività lavorative autonomizzanti.
  3. L’utilizzo di protocolli scientifici accreditati come il S.A.R.A. (Spousal Assault Risk Assessment) trova un indiretto ma solido riconoscimento procedurale nell’obbligo di motivazione rafforzata imposto al giudice in ordine alla valutazione della concretezza e dell’attualità delle esigenze cautelari ex art. 274, lett. c) c.p.p., come ulteriormente integrato dalle novelle introdotte dalla Legge 24 novembre 2023, n. 168. La giurisprudenza valorizza la necessità di una prognosi criminale fondata su indici predittivi specifici, escludendo formule stereotipate. Cfr. Cassazione Penale, Sez. II, Sentenza n. 43415 del 24 ottobre 2023.

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