Cass. Pen., Sez. I, sent. 8 ottobre 2021, n. 44209: fornitura di materiali e strumenti per la pulizia delle camere

L’Amministrazione penitenziaria deve fornire di materiali e strumenti per la pulizia delle camere e per la cura e l’igiene personale.

 

L’esperimento del rimedio ex artt. 35-bis e 69, co. 6, lett. b), Ord. Pen. presuppone l’esistenza, in capo al detenuto, di una posizione giuridica soggettiva attiva, qualificabile in termini di “diritto”, posizione meritevole di protezione incondizionata, riconosciuta al detenuto da una specifica norma. Il reclamo richiede, inoltre, la sussistenza di una condotta dell’Amministrazione penitenziaria in illegittimo contrasto con la posizione soggettiva del ristretto, tale da integrare la soglia di rilevanza della violazione in fattispecie evocata.

In merito, la giurisprudenza di legittimità ha distinto tra il diritto soggettivo del detenuto e le relative modalità di esercizio: la negazione del primo integra una lesione suscettibile di reclamo giurisdizionale, invece, le seconde sono affidate alle scelte organizzative discrezionali dell’Amministrazione penitenziaria, scelte che tendenzialmente non sono sindacabili in sede giudiziaria (cfr. Cass. Pen., Sez. VII, sent. 29 maggio 2014 – dep. 2015 – n. 373).

 

Nella presente pronuncia la Suprema Corte di Cassazione ha esposto che “I contenuti che, caso per caso, entrano a costituire il diritto, nella sua conformazione intangibile, dipendono dal grado di specificità e precisione della norma attributiva”, evidenziando che, nel caso di specie, le disposizioni regolamentari erano estremamente chiare.

L’art. 6 reg. es. Ord. Pen. impone all’Amministrazione penitenziaria di provvedere alla fornitura per i detenuti e gli internati dei materiali, strumentali o di consumo, per la pulizia delle camere e per i relativi servizi igienici, indipendentemente dalle condizioni economiche del soggetto ristretto.

Parimenti, l’art. 8, co. 1, reg. es. Ord. Pen. prevede che gli “oggetti necessari per la cura e la pulizia della persona sono indicati con specifico riferimento alla loro qualità e quantità in tabelle, distinte per uomini e donne, stabilite con decreto ministeriale”. Ne discende pertanto, sempre in assenza di riferimenti alle condizioni economiche del detenuto, la gratuità della fornitura, a cui deve provvedere l’Amministrazione penitenziaria. Quest’ultima, pur potendo compiere scelte discrezionali, anche in base alle risorse finanziarie disponibili, le sue decisioni, tuttavia, “non possono tradursi nella totale negazione di un diritto, strettamente attinente all’igiene e al decoro della persona detenuta o internata”.

Qui il testo della sentenza.

 

A cura di Beatrice Paoletti

Contributi simili

I parametri del “sicuro ravvedimento” secondo il T.M. di Catania

Il Tribunale per i minorenni di Catania ha ammesso alla liberazione condizionale un giovane condannato, valorizzandone il suo fermo desiderio di riabilitazione. L'adesione piena al programma trattamentale durante il periodo di detenzione, quale presupposto per l'accesso al beneficio, è stata ritenuta indice della chiara volontà di abbandonare i modelli di riferimento che lo hanno portato a delinquere…

Leggi tutto...

17 Gennaio 2022

A cura di DOTT. CARMELO CANTONE
Un nuovo colpo di maglio della Corte costituzionale sul regime delle prescrizioni inerenti al carcere duro (sentenza 30/2025)

Ancora una volta la Corte costituzionale interviene con una sentenza di accoglimento di una questione di legittimità costituzionale riguardante disposizioni…

Leggi tutto...

24 Marzo 2025

A cura dell'Avv. Roberto Nocent (Foro di Pisa)
ANCORA UNA PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE SULLO “SPAZIO VITALE” ALL’INTERNO DELLE CELLE

La sentenza in oggetto (Cass., sez. I, ud. 18 giugno 2025 n. 29622) conclude un percorso giurisprudenziale che ha attraversato diversi…

Leggi tutto...

28 Novembre 2025

L’intervista dell’Avv. Michele Passione ad “Osservatorio Giustizia” – l’ergastolo ostativo e la giustizia riparativa

Si segnala l’intervista di Lorena D’Urso all’avvocato penalista del Foro di Firenze, Michele Passione, nell’ambito della puntata di “Osservatorio Giustizia” del 21/11/2021, trasmessa su Radio Radicale.…

Leggi tutto...

27 Novembre 2021

“Per aspera ad inferos”: osservazioni di Lina Caraceni attorno al testo-base adottato dalla Commissione giustizia della Camera

Per aspera ad inferos: la parafrasi del noto brocardo latino descrive perfettamente l’inarrestabile involuzione verso derive repressive e securitarie dell’art. 4-bis ord. penit., anche dopo Corte cost., ord. 97/2021, la quale ha concesso al legislatore un anno di tempo per “sanare”, altrimenti verrà dichiarata, l’incostituzionalità della disciplina penitenziaria che vieta l’accesso ai benefici, in assenza di utile collaborazione con la giustizia, ai condannati per reati “ostativi”, segnatamente gli ergastolani per crimini di contesto mafioso.…

Leggi tutto...

30 Novembre 2021

E’ legittima la decisione con cui il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila ha negato la concessione del permesso premio a un esponente di spicco della criminalità organizzata (Cass., I, 6 luglio 2022, F. Graviano)

La sentenza della Cassazione in oggetto trae origine dall’ordinanza con cui il Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila rigettava il reclamo proposto contro l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza che aveva respinto la richiesta presentata dal medesimo di accedere all’istituto dei permessi premio. Conformemente ai giudici di merito, la Cassazione ritiene, invero, che un’adeguata valorizzazione della riscontrata <> e della <> non si presti a “compensare” la mancanza di <> dal <> e la <>.…

Leggi tutto...

30 Novembre 2022

Torna in cima Newsletter