Cass. Pen., Sez. I, sent. 8 ottobre 2021, n. 44209: fornitura di materiali e strumenti per la pulizia delle camere

L’Amministrazione penitenziaria deve fornire di materiali e strumenti per la pulizia delle camere e per la cura e l’igiene personale.

 

L’esperimento del rimedio ex artt. 35-bis e 69, co. 6, lett. b), Ord. Pen. presuppone l’esistenza, in capo al detenuto, di una posizione giuridica soggettiva attiva, qualificabile in termini di “diritto”, posizione meritevole di protezione incondizionata, riconosciuta al detenuto da una specifica norma. Il reclamo richiede, inoltre, la sussistenza di una condotta dell’Amministrazione penitenziaria in illegittimo contrasto con la posizione soggettiva del ristretto, tale da integrare la soglia di rilevanza della violazione in fattispecie evocata.

In merito, la giurisprudenza di legittimità ha distinto tra il diritto soggettivo del detenuto e le relative modalità di esercizio: la negazione del primo integra una lesione suscettibile di reclamo giurisdizionale, invece, le seconde sono affidate alle scelte organizzative discrezionali dell’Amministrazione penitenziaria, scelte che tendenzialmente non sono sindacabili in sede giudiziaria (cfr. Cass. Pen., Sez. VII, sent. 29 maggio 2014 – dep. 2015 – n. 373).

 

Nella presente pronuncia la Suprema Corte di Cassazione ha esposto che “I contenuti che, caso per caso, entrano a costituire il diritto, nella sua conformazione intangibile, dipendono dal grado di specificità e precisione della norma attributiva”, evidenziando che, nel caso di specie, le disposizioni regolamentari erano estremamente chiare.

L’art. 6 reg. es. Ord. Pen. impone all’Amministrazione penitenziaria di provvedere alla fornitura per i detenuti e gli internati dei materiali, strumentali o di consumo, per la pulizia delle camere e per i relativi servizi igienici, indipendentemente dalle condizioni economiche del soggetto ristretto.

Parimenti, l’art. 8, co. 1, reg. es. Ord. Pen. prevede che gli “oggetti necessari per la cura e la pulizia della persona sono indicati con specifico riferimento alla loro qualità e quantità in tabelle, distinte per uomini e donne, stabilite con decreto ministeriale”. Ne discende pertanto, sempre in assenza di riferimenti alle condizioni economiche del detenuto, la gratuità della fornitura, a cui deve provvedere l’Amministrazione penitenziaria. Quest’ultima, pur potendo compiere scelte discrezionali, anche in base alle risorse finanziarie disponibili, le sue decisioni, tuttavia, “non possono tradursi nella totale negazione di un diritto, strettamente attinente all’igiene e al decoro della persona detenuta o internata”.

Qui il testo della sentenza.

 

A cura di Beatrice Paoletti

Contributi simili

Maurizio Torchio – “Cattivi”, Einaudi Editore 2015

Si segnala il lavoro di Maurizio Torchio, Cattivi, Einaudi Editore, 2015.  Dalla descrizione: «La cella è lunga quattro passi e…

Leggi tutto...

15 Gennaio 2023

Spunti di riflessione attorno al tema della attualizzazione del concetto di pericolosità sociale nell’ambito delle misure di sicurezza (uff. sorv. di Genova, ord. 2.12.2022)

Il provvedimento che si propone affronta plurime questioni, strettamente correlate all’attualizzazione del concetto di pericolosità sociale, così che appare originale per l’intersecarsi dei profili più strettamente giuridici con quelle che sono le vicende personali del soggetto in esecuzione penale, proposto per un giudizio di pericolosità sociale.…

Leggi tutto...

9 Dicembre 2022

A cura di Stefano Colletti (Università di Pisa)
Il rapporto del Garante sul 41-bis: la mancata attuazione dell’ordine del giudice in sede di reclamo

1) Dal recente rapporto tematico del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale emerge con chiarezza un…

Leggi tutto...

4 Maggio 2023

Regime ex art. 41-bis Ord. Pen.: sì alla consegna diretta di dolci e giocattoli destinati a figli e nipoti infradodicenni

Cass. Pen., Sez. I, sent. 8 aprile 2021, n. 24691. Per la Suprema Corte è legittima l’ordinanza del Magistro di Sorveglianza (confermata dal Tribunale di Sorveglianza) che attribuisce al detenuto sottoposto al c.d. carcere duro la facoltà di consegnare direttamente piccoli giocattoli o dolciumi, acquistati al sopravvitto ai propri discendenti in linea retta, minori di dodici anni e con i quali è stato ammesso a svolgere il colloquio senza vetro divisorio.…

Leggi tutto...

30 Agosto 2021

Tra riforma e “rivoluzione”: l’alba di nuovi equilibri nell’esecuzione penale?

Il 10 agosto scorso sono stati pubblicati sul sito del Ministero della Giustizia lo schema di decreto legislativo di riforma…

Leggi tutto...

16 Agosto 2022

Torna in cima Newsletter