28 Novembre 2025

ANCORA UNA PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE SULLO “SPAZIO VITALE” ALL’INTERNO DELLE CELLE

A cura dell'Avv. Roberto Nocent (Foro di Pisa)

G. Giacometti, Self Portrait (1899)

La sentenza in oggetto (Cass., sez. I, ud. 18 giugno 2025 n. 29622) conclude un percorso giurisprudenziale che ha attraversato diversi momenti, ed ha introdotto un principio interpretativo finalmente certo e scevro da ogni possibilità di diversa interpretazione. L’incertezza nacque con la sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n° 6551 del 24.09.2020 (dep. 2021 Commisso, Rv. 280433-02) che forniva il punto più alto di interpretazione in tema di calcolo della metratura della cella, introducendo il concetto di “arredi fissi”, che sarebbero dovuti essere esclusi dal calcolo dello “spazio fruibile”, o disponibile che dir si voglia, a favore del detenuto. Il concetto lasciava nel limbo la questione se, fermo restando che lo spazio occupato dal letto a castello dovesse escludersi da detto computo (in quanto espressamente indicato dalla sopracitata sentenza), in quanto chiaramente oggetto non amovibile, detto ragionamento dovesse, o meno, estendersi anche al letto singolo. La questione aveva trovato, inizialmente, una netta chiusura nelle decisioni degli Uffici del Magistrato e del Tribunale di Sorveglianza del distretto fiorentino, che avevano adottato la tesi negativa vale a dire che il letto singolo non dovesse scomputarsi dallo “spazio utile e fruibile”. Le prime crepe a tale interpretazione si sono manifestate nel corso dell’anno 2024, allorquando erano emerse alcune decisioni favorevoli a quella pro reo, che comportava, ovviamente il riconoscimento di un numero maggiore di giorni nei quali la detenzione subita dai ricorrenti potesse dirsi disumana, in quanto il detenuto aveva fruito di uno spazio a suo favore inferiore a tre metri quadrati. Tali interpretazioni recepivano decisioni di legittimità (v., tra le altre, Cass., Sez. I, Sent. 05.06.2024 n. 22634) e di merito di altri distretti, ma si basavano su un’estensione interpretativa della sentenza delle Sezioni Unite della S.C. (la sentenza appena citata parla di indirizzo giurisprudenziale “innovativo”) che tuttavia, per il distretto di Firenze, non risultava sufficiente per renderlo un principio da applicarsi erga omnes, stante la lettera di quest’ultima decisione, che parlava esclusivamente di letto a castello. La sentenza depositata il 21.08.2025, partendo dall’interpretazione che la sentenza delle SU non consentiva lo scomputo del letto singolo, va finalmente oltre e riconosce tale eliminazione dal calcolo quale principio autonomo, da applicare come criterio interpretativo altrettanto autonomo. Solo in forza di detta decisione gli Uffici del Magistrato ed il Tribunale di Sorveglianza del distretto fiorentino hanno adottato tale criterio in maniera costante e priva di decisioni contrarie, mettendo fine ad un calvario che, per i detenuti richiedenti lo “sconto di pena” (pari ad un giorno per ogni dieci scontati in condizioni disumane), comportava il passaggio da quattro gradi di giudizio (UDS in primo grado, TDS in secondo, Cassazione che annullava l’ordinanza del TDS con rinvio, TDS in sede di rinvio) che spesso comportavano il termine della loro pena detentiva ed a poter/dover fruire soltanto di un poco gradito risarcimento monetario ( €. 8 per ogni giorno di detenzione disumana subito), anziché di un ristoro in termini di giorni di libertà.

Contributi simili

Spunti di riflessione attorno al tema della attualizzazione del concetto di pericolosità sociale nell’ambito delle misure di sicurezza (uff. sorv. di Genova, ord. 2.12.2022)

Il provvedimento che si propone affronta plurime questioni, strettamente correlate all’attualizzazione del concetto di pericolosità sociale, così che appare originale per l’intersecarsi dei profili più strettamente giuridici con quelle che sono le vicende personali del soggetto in esecuzione penale, proposto per un giudizio di pericolosità sociale.…

Leggi tutto...

9 Dicembre 2022

L’intervento della Ministra Cartabia alla presentazione del docufilm “Exit” di Stefano Sgarella: un “gruppo di lavoro” per affrontare singoli e specifici problemi

“Non aspettatevi miracoli ma aspettatevi un cammino, un cammino in cui avverto di avere la disponibilità di persone. In giornata firmerò la costituzione di un gruppo di lavoro che non sarà messo all’opera per ripensare le grandi teorie sul carcere – questo è già stato fatto da altri – ma per cominciare ad affrontare concretamente una serie di singoli, specifici, problemi che, anche a legislazione invariata, come a legislazione invariata è nata “La Nave” possono dare grandi frutti. Trovo grande disponibilità, grande sensibilità, energie che si vogliono mettere in moto. Questo basterà a far rotolare una palla di neve che speriamo diventi presto una valanga”.…

Leggi tutto...

12 Settembre 2021

Cass. Pen., Sez. I, sent. 15 giugno 2021, n. 36707: è impugnabile il rigetto della richiesta di revoca anticipata del provvedimento ministeriale di sottoposizione al regime di sorveglianza particolare

È impugnabile il rigetto della richiesta di revoca anticipata del provvedimento ministeriale di sottoposizione al regime di sorveglianza particolare. Con…

Leggi tutto...

3 Febbraio 2022

A cura di Stefano Colletti (Università di Pisa)
Il rapporto del Garante sul 41-bis: la mancata attuazione dell’ordine del giudice in sede di reclamo

1) Dal recente rapporto tematico del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale emerge con chiarezza un…

Leggi tutto...

4 Maggio 2023

Cass. Pen., Sez. I, sent. 28 gennaio 2022, n. 7939: oneri del detenuto e scambio di oggetti tra reclusi

La giurisprudenza di legittimità, nel caso di specie, si è espressa richiamando, in primo luogo, quanto già affermato con precedente…

Leggi tutto...

27 Giugno 2022

Lo spazio minimo che deve essere garantito al detenuto: modalità di calcolo

Cassazione Penale, SS. UU., 19 febbraio 2021, n. 6551. Con la presente sentenza, le Sezioni Unite, affronta il tema della modalità di calcolo dello spazio minimo che deve essere garantito al detenuto ospitato in una cella collettiva, ai sensi dell’art. 3 CEDU, affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti. La Corte precisa come “Nella valutazione dello spazio minimo di tre metri quadrati, si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento e, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo”.…

Leggi tutto...

11 Ottobre 2021

Torna in cima Newsletter