Cass. Pen., Sez. I, sent. 12/2022 (ud. 20.10.2021): proroga del c.d. carcere duro

Il mero trascorrere del tempo non giustifica l’accoglimento del ricorso avverso il provvedimento di proroga del regime detentivo differenziato.

 

La vigente formulazione dell’art. 41-bis, co. 2-bis, Ord. Pen., prevede la prorogabilità dei provvedimenti applicativi del c.d. carcere duro, per i successivi periodi, ciascuno pari a due anni, “quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l’associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno [..] Il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l’associazione o dimostrare il venir meno dell’operatività della stessa”.

In ossequio ai principi espressi dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte Cost., ord. 13 dicembre 2004, n. 417) e di legittimità, ogni decreto applicativo o di proroga deve essere dotato di congrua motivazione circa la sussistenza o persistenza dei presupposti per la sottoposizione al regime detentivo differenziato. La proroga richiede necessariamente l’accertamento dell’attuale capacità del detenuto a mantenere contatti con l’associazione di riferimento, e non l’effettivo mantenimento di tali relazioni. Tale accertamento deve essere condotto secondo i parametri – non esaustivi – indicati, dal comma 2-bis dell’art. 41-bis Ord. Pen. Si tratta di un ponderato apprezzamento di merito che coinvolge tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, indicativi della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime (cfr. Cass. Pen., Sez. I, sent. 9 ottobre 2018, n. 2660).

 

Secondo la Suprema Corte di Cassazione, le doglianze espresse nel ricorso promosso dal detenuto erano manifestamente infondate per due ordini di ragioni. In primis, esse censuravano, in modo non consentito, la motivazione del provvedimento, finendo per richiedere una nuova valutazione delle circostanze di fatto, valutazione che – in via generale – non è ammessa nel ricorso per cassazione. Inoltre, l’ordinanza impugnata aveva, correttamente e nel rispetto della legge penale sostanziale e processuale, valutato gli elementi desunti dagli atti, dai quali era risultata la persistente operatività del sodalizio mafioso.

La Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, riaffermando il seguente principio di diritto: “Per potere accogliere il ricorso avverso il provvedimento di proroga del regime detentivo differenziato è necessaria l’acquisizione di elementi specifici e concreti, indicativi della sopravvenuta carenza di pericolosità sociale, che non possono identificarsi con il mero trascorrere del tempo dalla prima applicazione del regime in parola, né essere rappresentati da un apodittico e generico riferimento a non meglio precisati risultati dell’attività di trattamento penitenziario (Sez. 1, n. 32337 del 3.7.2019; Sez. I, n. 14822 del 3.2.2009)”.

Qui il testo della sentenza.

 

A cura di Beatrice Paoletti

Contributi simili

A cura del dott. Mario Infantino (Scuola Superiore Sant'Anna Pisa) e Sofia Rivosecchi (università di Pisa)
LA LEGGE N. 181 DEL 2025 (FEMMINICIDIO): PROFILI DI DIRITTO PENITENZIARIO

SOMMARIO: 1. Introduzione; 2. Le modifiche all’art. 4-bis l. 354/1975; 3. I limiti per i minorenni; 4. Gli obblighi di comunicazione;…

Leggi tutto...

24 Febbraio 2026

A cura di prof.ssa Valentina Bonini (dell'Università di Pisa)
Recensione al libro di M. Bortolato e E. Vigna, Oltre la vendetta (La giustizia riparativa in Italia), ed. Laterza, 2025

Il libro si pone in linea di continuità con l’opera che gli stessi Autori hanno licenziato cinque anni prima, dal…

Leggi tutto...

17 Aprile 2025

Cass. Pen., Sez. I, sent. 1° dicembre 2021 (dep. 2022), n. 3604: Il trattamento rieducativo e la relativa relazione di sintesi

Il principio di rieducazione della pena è uno dei capisaldi della nostra Costituzione; esso consente al reo di esser visto…

Leggi tutto...

6 Giugno 2022

Il Tribunale di Sorveglianza di Perugia solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis O.P.

Il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, con ordinanza n. 1233/2021 del 23 Settembre 2021, sospende il procedimento in corso, volto a decidere sull’istanza presentata dal detenuto circa la possibilità di accedere all’affidamento in prova al servizio sociale, e solleva la questione di legittimità costituzionale rispetto all’art. 4-bis della legge n. 354 del 1975.…

Leggi tutto...

4 Ottobre 2021

Divieto di contatto diretto con i minori ultra-dodicenni: sollevata la questione di costituzionalità dell’art. 41-bis c. 2-quater lett. b) o.p.

L'Ufficio di Sorveglianza di Spoleto ha sollevato con l’ord. 5 luglio 2022 (dep. 5 agosto 2022), n. 1331 – estensore il dott. Fabio Gianfilippi - una questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis comma 2-quater lett. b l. 354/1975 nella parte in cui prescrive che il colloquio visivo del detenuto in regime differenziato avvenga in locali che impediscano il passaggio di oggetti anche quando i figli e i nipoti in linea retta siano minori degli anni 14, ravvisando un contrasto di tale previsione con gli artt. 3, 27, 31 e 117 Cost. in relazione all'art. 3 della Convezione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e all'art. 8 della Convenzione Edu.…

Leggi tutto...

6 Settembre 2022

A cura del dott. Mario Infantino (Scuola Superiore Sant'Anna Pisa) e Sofia Rivosecchi (Università di Pisa)
La tutela della dignità del detenuto: recenti orientamenti della giurisprudenza emiliana 

1) Gli artt. 35-bis e 35-ter quale attuazione del diktat della sentenza Torreggiani L’art 35-ter è stato introdotto dall’art. 1 d.l. 26 giugno n. 92 convertito in…

Leggi tutto...

30 Aprile 2026

Torna in cima Newsletter