Cass. Pen., Sez. I, sent. 28 gennaio 2022, n. 6300: il differimento facoltativo dell’esecuzione della pena

Il differimento facoltativo dell’esecuzione della pena, ai sensi dell’art. 147, co. 1, n. 2), c.p., è applicabile quando il condannato risulti affetto da «una grave infermità fisica». In tale ipotesi, ai sensi dell’art. 47-ter, co. 1-ter, Ord. pen., il Tribunale di Sorveglianza può applicare la detenzione domiciliare – c.d. “umanitaria” – se tale misura sia concretamente adeguata a fronteggiare il rischio residuo e al ricorrere di esigenze di contenimento della pericolosità sociale del soggetto.

La Suprema Corte di Cassazione si è riportata al suo consolidato orientamento secondo cui il differimento facoltativo della pena può essere disposto all’interessato in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

1) sussiste lo stato patologico del detenuto consente di configurare una prognosi infausta quoad vitam ravvicinata;

2) vi è un’affezione determinante la probabilità di rilevanti conseguenze dannose per il soggetto, eliminabili o procrastinabili con cure o trattamenti non praticabili in regime inframurario, neppure mediante ricovero in luoghi esterni di cura ai sensi dell’art. 11, Ord. pen.;

3) ricorrono condizioni di salute talmente gravi da porre l’espiazione della pena in contrasto con il senso di umanità o, comunque, da non consentire al condannato di partecipare consapevolmente al processo rieducativo, tenuto conto della durata della pena e dell’età del condannato comparativamente con la sua pericolosità sociale.

 

Per verificare l’eventuale incompatibilità tra il regime carcerario e le condizioni di salute del detenuto, quindi per accertare l’eventuale disumanità della pena, è necessario compiere una ricognizione, articolata in più fasi, sul versante delle condizioni di salute in rapporto allo specifico contesto detentivo. Poi occorre  verificare se l’eventuale differimento dell’esecuzione possa consentire al condannato di commettere nuovi reati.

L’art. 147, co. 4, c.p. contempla il rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena a condizione che l’interessato non sia socialmente pericoloso, ovvero quando non «sussista il concreto pericolo della commissione di delitti». Questa valutazione, secondo gli Ermellini, deve essere contestualizzata e riferita alle condizioni di salute del soggetto.

L’apprezzamento sul rischio di recidiva deve essere realizzato tenendo conto della possibilità di cui all’art. 47-ter, co. 1-ter, Ord. pen., ossia della possibilità di applicare, al ricorrere delle condizioni per il differimento, la detenzione domiciliare speciale, ove tale misura contenitiva sia necessaria e sufficiente a trattenere una residua pericolosità sociale.

Qui il testo della sentenza.

 

A cura di Beatrice Paoletti

Contributi simili

A cura di Avv. Roberto Nocent (Foro di Pisa)
ANCORA UNA PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE SULLO “SPAZIO VITALE” ALL’INTERNO DELLE CELLE

La sentenza in oggetto (Cass., sez. I, ud. 18 giugno 2025 n. 29622) conclude un percorso giurisprudenziale che ha attraversato diversi…

Leggi tutto...

28 Novembre 2025

Suicidi in carcere: la Corte Europea interroga l’Italia nel caso Zenzami

Si torna a parlare di morti in carcere. Nel mese di dicembre la Corte Europea dei diritti dell’uomo, in merito…

Leggi tutto...

15 Gennaio 2022

Cassazione, Sez. I – 27/04/2021, n. 21546 – ammissione al lavoro all’esterno

Cassazione Penale, Sez. I, sentenza 27 aprile 2021, n. 21546. In tema di lavoro penitenziario, la Corte di legittimità ritiene impugnabile, mediante reclamo ex art. 35-bis, co. 4 Ord. Pen., il provvedimento del magistrato di sorveglianza che approvi la revoca dell’ammissione del detenuto al lavoro all’esterno, in quanto decisione in grado di ledere un diritto fondamentale della persona, ovvero componente determinante del trattamento rieducativo del detenuto, così come affermato dalla Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost., sent. n. 532 del 2002).…

Leggi tutto...

19 Ottobre 2021

Cass. Pen., Sez. I, sent. 3 novembre 2021, n. 45221: il detenuto sottoposto al regime differenziato e i colloqui a distanza con i familiari

Come riconosciuto sia dalla giurisprudenza di legittimità sia da numerose disposizioni dell’ordinamento penitenziario (artt. 1, c. 6 e 15, 18,…

Leggi tutto...

18 Febbraio 2022

Cass. Pen., Sez. I, sent. 11 gennaio 2022, n. 5468: la valutazione del condannato per la concessione della liberazione anticipata

La Suprema Corte di Cassazione si è nuovamente soffermata sulla liberazione anticipata, quale riconoscimento della partecipazione del condannato all’opera di…

Leggi tutto...

11 Novembre 2022

Le libertà che sono alla base della democrazia possono dissolversi nella lotta contro un’epidemia? Riflessioni a margine della giurisprudenza francese sulla legislazione di contrasto alla pandemia

Dal marzo 2020, sotto la copertura dello stato di emergenza, l'intero edificio istituzionale di garanzia delle libertà è stato messo in discussione dalle scelte operate per la sanità pubblica dal Governo francese. Esse sono consistite fondamentalmente in due politiche pubbliche: il confino generale e la vaccinazione di massa. I controlli e gli equilibri parlamentari e giudiziari sono stati gravemente compromessi.**…

Leggi tutto...

16 Dicembre 2022

Torna in cima Newsletter