1. Il presente contributo prende le mosse dall’esame di una recente pronuncia emessa in questi giorni dal tribunale di sorveglianza di Milano, con la quale è stato disposto il differimento dell’esecuzione della pena nella forma della detenzione domiciliare ai sensi degli artt. 147 c.p., 47-ter, comma 1, lett. c) e comma 1-ter o.p.
Il provvedimento riguarda un soggetto condannato per reati di diffamazione e per plurimi episodi di bancarotta fraudolenta, gravato altresì da carichi pendenti per ulteriori reati riconducibili alla stessa sfera “criminale”, seppur risalenti nel tempo (collocati tra il 2007 e il 2020).
La decisione del tribunale di Milano si fonda sulla valutazione di un quadro clinico di particolare gravità, ritenuto incompatibile con il regime detentivo. In particolare, il detenuto presentava una condizione di salute fortemente compromessa, caratterizzata da un significativo deperimento fisico e organico (con una perdita di 26 chili nell’arco dell’ultimo anno), associato ad un disturbo dell’alimentazione con componente anoressica, una patologia cardiaca, nonché ad un severo disturbo dell’adattamento con ansia e umore deflesso.
L’iter giudiziario che ha condotto alla decisione in esame, si è tuttavia rivelato complesso, risultando segnato da precedenti dinieghi. In un primo momento, infatti, l’istanza di differimento dell’esecuzione era stata rigettata dal tribunale di sorveglianza di Roma, il quale aveva ritenuto prevalenti le esigenze di tutela della sicurezza pubblica rispetto a quelle di cura dell’individuo. In tale sede, il collegio aveva valorizzato l’attualità della pericolosità sociale del detenuto, in virtù dei precedenti penali e dei carichi ancora pendenti, facendo così passare in secondo piano le risultanze delle perizie mediche, dalle quali era stata accertata l’incompatibilità delle condizioni di salute del detenuto con il regime detentivo intramurario. Nondimeno, lo stesso tribunale di sorveglianza, sulla base di un’indicazione contenuta nella relazione sanitaria1, aveva ritenuto opportuno adottare una soluzione alternativa alla detenzione domiciliare, ossia il trasferimento del detenuto presso un Istituto penitenziario più vicino alla residenza dei familiari, al fine di assicurarne, quanto meno, un supporto affettivo in modo costante e significativo.
2. La “svolta” si è avuta con l’ordinanza in esame, con la quale il tribunale di sorveglianza di Milano si è discostato dall’impostazione precedentemente adottata dai colleghi di Roma, valorizzando una serie di nuovi elementi.
In particolare, dalla relazione sanitaria redatta dai sanitari del carcere, è emerso un significativo peggioramento delle condizioni cliniche del detenuto, sia fisiche che psichiche, culminate nella verbalizzazione di pensieri suicidi e nella rilevazione di altre problematiche di natura psicopatologica.
Idonee ad incidere positivamente sono state reputate anche talune circostanze sopravvenute, come un accordo con il Procuratore generale per la rideterminazione della pena residua in un anno e sei mesi, la constatazione dell’assenza di pericolo di fuga e, infine, il comportamento processuale collaborativo dell’interessato.
In virtù di ciò, il Collegio, riconoscendo che la prosecuzione della detenzione intramuraria avrebbe costituto un indebito aggravamento della sofferenza psichica e fisica del detenuto, ha disposto il trasferimento dello stesso presso una casa di cura privata.
Tale pronuncia merita di essere valorizzata in senso positivo, in quanto privilegia le finalità di tutela della dignità umanae della salute, in conformità con gli standard internazionali di assistenza sanitaria in carcere. Essa si pone, inoltre, in linea con l’orientamento della Corte Edu, che ha ripetutamente sottolineato come gli articoli 2 e 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo impongano allo Stato il dovere di proteggere la vita, la salute e il benessere delle persone private della libertà personale.
Potendosi dunque concludere che, qualora lo standard di assistenza sanitaria fornito non risulti compatibile con la dignità del detenuto, sussistano gli estremi per configurare il trattamento “inumano o degradante” ex art. 3 della Convenzione stessa2.
Tale violazione può manifestarsi in conseguenza delle condizioni materiali della detenzione, anche quando queste incidano indirettamente sulla salute fisica e psicologica del detenuto. Lo conferma la recente pronuncia della Corte Edu del 15 gennaio 2026, Affaire R.M c. France3, con la quale la stessa ha condannato la Francia per violazione dell’articolo 3 della Convenzione, in relazione al periodo di detenzione scontato dal ricorrente presso il carcere di Strasburgo. In questa occasione i giudici europei hanno avuto modo di ricordare come, per quanto concerne gli impianti igienici all’interno delle celle, “l’accès libre à des toilettes convenables et le maintien de bonnes conditions d’hygiène sont des éléments essentiels d’un environnement humain, et que les détenus doivent jouir d’un accès facile à ce type d’installation, qui doit leur assurer la protection de leur intimité”(§49). Del resto, “lorsqu’une mesure ne relève pas des traitements interdits par l’article 3, elle peut malgré tout tomber sous le coup de l’article 8 de la Convention, qui prévoit notamment la protection de l’intégrité physique et morale sous l’angle du respect de la vie privée”. Tanto che la garanzia enunciata nell’articolo 8 impone alle autorità nazionali “une obligation positive d’offrir un accès à des installations sanitaires séparées du reste de l’espace de la cellule, de manière à garantir un minimum d’intimité aux personnes détenues”(§50). Infine, la Corte ha altresì sottolineato come “une annexe sanitaire qui n’est que partiellement isolée par une cloison n’est pas acceptable dans une cellule occupée par plus d’un détenu”, confermando, altresì, che “les justifications d’ordre sécuritaire en la matière ne sont pas compatibles avec les exigences de la protection de l’intimité des détenus”(§63).
3. Questo approccio trova riscontro nel recente rapporto del CPT dedicato alla tutela della salute in carcere4, per mezzo del quale sono stati delineati dei nuovi standard da rispettare in tema di diritto alla salute all’interno degli istituti penitenziari.
Il documento, partendo dall’evidenza di quanto le problematiche psicologiche siano significativamente più frequenti nella popolazione detenuta rispetto alla società esterna, sottolinea un limite invalicabile: i soggetti affetti da patologie psichiatriche gravi, quali psicosi acute o depressioni profonde con rischio suicidario, non possono essere trattenuti in celle comuni, piuttosto dovrebbero essere trasferiti tempestivamente in strutture ospedaliere adeguate, dove sia possibile garantire loro terapie appropriate.
È proprio lo stesso CPT che suggerisce <<prisoners with severe mental disorders – such as acute psychosis or major depression – particularly where associated with acute suicidal intention should not be kept in a standard prison setting>>5. Decisione che, peraltro, deve avere natura esclusivamente medica, senza interferenze da parte dell’amministrazione penitenziaria.
Un aspetto interessante, evidenziato nel report, è quello della equivalence of care6. Tale principio parte dalla presa di coscienza del fatto che, le persone detenute, dal momento di ingresso in carcere, spesso vanno in contro ad un peggioramento delle loro condizioni di salute, motivo per cui dovrebbero beneficiare di uno standard di assistenza sanitaria almeno equivalente a quelli disponibili nella comunità; addirittura un approccio alle cure che, si prevede, potrebbe dover superare il livello richiesto per i pazienti della comunità generale (ad esempio, garantendo un’assistenza sanitaria gratuita 7, indipendentemente dallo status giuridico del detenuto).
4. Alla luce dell’emergenza rappresentata dall’elevato numero di suicidi rilevati all’interno degli istituti penitenziari di tutta Italia, appare necessario richiamare l’attenzione sul passaggio del dossier dedicato a tale fenomeno.
Basti sapere che, a 45 giorni dall’inizio del nuovo anno, i suicidi in carcere sono 8, l’ultimo di una donna di 32 anni, ristretta nel carcere di Venezia; segno di un sistema che <<oltre alla libertà, toglie ogni speranza>>8. Aggiungendo tale drastico dato al numero di morti per “altre cause”, si arriva ad un totale di 22 decessi in carcere dall’inizio dell’anno9.
L’isolamento sociale, le pene lunghe, nonché i periodi immediatamente successivi al processo, e in alcuni casi, anche la fase che precede la scarcerazione, comportano spesso un disagio psicologico, che arriva, nei casi più gravi, a episodi di autolesionismo e suicidio.
In quest’ottica, il report sottolinea quanto sia decisiva 10 l’individuazione precoce di disturbi mentali e bisogni psicologici al momento dell’ingresso in carcere, accompagnata sia dal supporto che dal continuo monitoraggio dell’equipe multidisciplinare, comprendente il personale sanitario e quello di custodia, nonché un trattamento tempestivo (e regolare) delle varie questioni.
In risposta all’individuazione di tali criticità, i protocolli di prevenzione dell’autolesionismo e del suicidio dovrebbero prevedere una gamma più ampia di attività e maggiori opportunità di contatto con il personale e con il mondo esterno. Ma non solo, tale prevenzione richiede un approccio alla sicurezza di tipo dinamico 11 da parte del personale, concretizzandosi in una riduzione dell’accesso dei detenuti ai mezzi potenzialmente lesivi della loro integrità fisica, (quali, ad esempio, punti di ancoraggio per impiccagione), nonché una adeguata attività di sensibilizzazione sul tema, anche tra i diversi istituti 12.
5. Proseguendo, in virtù della presenza di diverse categorie di detenuti all’interno dei vari istituti, viene sottolineata la centralità del ruolo dei professionisti sanitari, i quali dovranno identificare rapidamente le loro vulnerabilità specifiche, per poi fornire un supporto adeguato a fronteggiarle.
Degna di particolare attenzione è la categoria di donne detenute, pur rappresentando una piccola percentuale della popolazione carceraria. Oltre a garantire la tutela di bisogni igienici specifici, è centrale assicurare l’accesso agli screening necessari per individuare eventuali problematiche di salute, nonché esperienze di abuso o violenza di genere, antecedenti all’ingresso in istituto. Proseguendo, le donne in gravidanza e le madri con neonati in carcere dovrebbero ricevere cure sanitarie complete e supporto adeguato, con l’obbligo di garantire che il parto venga effettuato al di fuori dal carcere in condizioni dignitose. Allo stesso tempo, i bambini dovrebbero rimanere con la madre solo se questo è nell’ interesse superiore degli stessi, garantendo loro <<the right to the highest attainable standard of health>>13.
Il report prende in esame anche la categoria delle persone detenute transgender, ritenute particolarmente vulnerabili all’interno dell’ambiente carcerario. Meritevole di attenzione è il punto 11814 del documento, nel quale viene stabilito che le autorità competenti dovrebbero consentire l’accesso a procedure di affermazione di genere, come trattamenti ormonali e interventi chirurgici, associati ad un supporto psicologico per coloro che ne facciano richiesta.
Ancora, due ulteriori categorie prese in considerazione. I primi, i detenuti anziani (oltre i 60 anni), per i quali, tenendo adeguatamente conto delle vulnerabilità derivanti anche dall’avanzare dell’età e dell’eventuale stato di salute non più compatibile con la detenzione, dovrebbe essere predisposto l’affidamento a strutture esterne e adeguate a fronteggiare le loro esigenze di cura (disciplina analoga è prevista per i soggetti con prognosi terminale o malattie gravi).
Infine, i detenuti con disabilità intellettive o fisiche, per i quali si evidenzia la necessità di garantire, in primis, la fornitura di strumenti di ausilio, come sedie a rotelle, ma anche la predisposizione di luoghi adeguati per permettere loro di usufruire dei vari servizi, come locali privi di “ostacoli” difficili da superare15.
6. Alcune riflessioni finali
Una prima considerazione riguarda il complesso rapporto tra “l’essere”, inteso come le condizioni materiali ed effettive di attuazione del diritto, e il “dover essere16”, quale configurazione della tutela del diritto così come delineata dal quadro normativo.
L’articolo 32 della Costituzione italiana fornisce una solida base giuridica alla tutela del diritto alla salute, qualificandolo espressamente come diritto “fondamentale” e riconoscendone il carattere universale, senza ammettere deroghe né distinzioni fondate sullo status del suo titolare17.
Al netto di questo, è lecito domandarsi se l’attribuzione al SSN della responsabilità di garantire il diritto alla salute delle persone sottoposte a limitazioni della libertà personale abbia effettivamente parificato 18 il contenuto di tale diritto a quello degli utenti “in libertà”. La risposta, tuttavia, risulta deludente: l’esperienza recente mostra come la piena titolarità del diritto alla salute per coloro che subiscono una limitazione della libertà personale sia tutt’altro che un dato acquisito19.
La criticità, emerge, in particolare, sul piano della concreta attuazione20, ossia nella reale capacità degli Istituti di gestire le specificità che si presentano. A fronte delle molteplici esigenze riscontrate, non si accompagna, allo stato attuale, una puntuale capacità del Servizio sanitario nazionale di fornire risposte pronte ed efficaci. Tali carenze risultano talvolta riconducibili a ragioni di natura economica21, legate alla necessità di ingenti investimenti, sia sotto il profilo strutturale, sia in termini di risorse umane, affinché l’esecuzione della pena possa essere rafforzata sotto il profilo della tutela della salute.
A queste difficoltà, si aggiungono anche gli ostacoli legati all’attività stessa del sanitario in carcere, formato per operare in contesti ospedalieri tradizionali22. In questo ambiente, l’operatore deve comprendere i meccanismi propri della comunità penitenziaria e adattarsi al contesto, richiedendo dunque un vero e proprio reset23 rispetto alle pratiche ospedaliere consolidate.
In conclusione, vi è una sconfortante presa d’atto della difficoltà, protrattasi per decenni, di far progredire il sistema sanzionatorio e penitenziario verso una condizione in cui il senso di umanità rappresenti lo standard minimo di riferimento, e non un traguardo che si sposta continuamente in base agli umori politici del momento24.
Note
- All’interno di tale relazione – come risulta espressamente dall’ordinanza in esame – è stato evidenziato che <<la mancanza di supporto degli affetti familiari, l’impossibilità di uscire dalla sezione per svolgere attività che possano dare senso alla quotidianità, e la sua non accettazione della pena da scontare in carcere, producono uno stato di prostrazione e sofferenza psichica che induce il paziente ad esternare frequentemente ideazioni anticonservative>>.
- Healthcare in prison. Prison standard, CPT/ Inf (2025) 37, p.2
- Cour europèenne des droits de l’homme, V, affaire R.M. c. France (Requête n. 34994/22), 15 gennaio 2026.
- CPT/Inf (2025) 37
- CPT/Inf (2025) 37, p.13
- CPT/ Inf (2025) 37, p.5
- CPT/ Inf (2025) 37. p.6
- Frase pronunciata da Gennarino De Fazio, sindacalista della Uilpa che ha denunciato l’accaduto. R. Ianuale, Venezia. Detenuta 32 enne si toglie la vita in cella, <<sarebbe uscita a breve>>, Il Gazzettino. 16 febbraio 2026.
- D. Aliprandi, Celle senza dignità: già 7 suicidi in 40 giorni, Il Dubbio. 13 febbraio 2026.
- CPT/ Inf (2025) 37, p.20
- Il medico che visita il paziente detenuto può proporre una collocazione specifica in caso di bisogno (come una cella video sorvegliata per rischio suicidiario. S. Gagliardo, Le difficoltà del sanitario in carcere, in collana Quaderni della facoltà di giurisprudenza, n.67, 2023. A cura di G. Fornasari e A. Menghini. P.83.
- CPT/ Inf (2025) 37, p.20
- CPT/ Inf (2025) 37, p.25
- CPT/ Inf (2025) 37, p.26
- CPT/ Inf (2025) 37, p.27
- A. Massaro, Il diritto alla salute delle persone detenute tra “essere” e “dover essere”, in AA.VV., Salute e carcere, a cura di G. Fornasari e A. Menghini, Quaderni della facoltà di giurisprudenza, Università di Trento, volume n. 67/2023, pag.1
- E. Mattevi, Carcere e diritto alla salute. Alcune conclusioni provvisorie, in AA.VV., Salute e carcere, cit. p.91
- L. Busatta, La riforma della sanità carceraria: ultima tappa di inveramento del progetto costituzionale?, in AA.VV., Salute e carcere, cit. p. 147
- L. Busatta, cit, p.150
- E. Mattevi, cit, p. 107
- G.M. Pavarin, Salute e carcere, in AA.VV., Salute e carcere, cit., p. 60.
- S. Gagliardo, Le difficoltà del sanitario in carcere, in AA.VV., Salute e carcere, cit. p. 83
- S. Gagliardo, cit, p.84
- S. Fiore, Infermità mentale sopravvenuta e disagio psichico. L’inadeguatezza del paradigma penale e il dovere di fare qualcosa, in AA.VV., Salute e carcere, cit., p. 25.

