7 Settembre 2026

Un recente intervento di ristrutturazione del DAP

A cura di Irene Menchini (Università di Pisa)

J.W. Waterhouse, Circe offre la coppa a Ulisse (1891)

Il D. M. del 23 Giugno 2026 interviene sulla spinta della precedente riforma organizzativa del Ministero della giustizia introdotta dal D.P.R. n.189/2025 recante modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero di cui al D.P.C.M. 15 Giugno 2015 n. 84. Il D.M. ridisegna l’organizzazione dell’Amministrazione penitenziaria e dà attuazione a due nuove strutture interamente dedicate al Corpo di Polizia: la Direzione generale delle specialità della polizia penitenziaria e la Direzione generale dei sevizi logistici e tecnici. Inoltre, interviene con una riorganizzazione profonda che punta, almeno sulla carta, a riconoscere maggiore autonomia operativa e capacità organizzativa alla Polizia Penitenziaria. 

1. Introduzione
Per comprendere la portata del decreto del 2026 è necessario distinguere i due livelli della riforma: il D.P.R. n.189/2025 ha operato una revisione del regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia, intervenendo direttamente sul dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (DAP), prevedendo una redistribuzione delle competenze tra le Direzioni generali esistenti e, soprattutto, ha istituito due nuove Direzioni generali dedicate al corpo di Polizia penitenziaria: la Direzione generale delle specialità del Corpo di polizia penitenziaria e la Direzione generale dei servizi logistici e tecnici del corpo di polizia penitenziaria. Contestualmente, il D.P.R.  ha sottratto ad alcune Direzioni Generali competenze precedentemente accentrate, rinviando però ad un successivo decreto ministeriale la concreta individuazione degli uffici, delle divisioni e dei rispettivi compiti, prevedendo infatti, che tale disciplina dovesse essere adottata mediante decreto ministeriale entro 180 giorni. 
È proprio questo il contesto in cui si inserisce il recentissimo decreto: potendosi definire come provvedimento attuativo, esso non introduce una nuova riforma, ma rende concretamente operativa quella del 2025, che è appunto la fonte regolamentare, modificando il precedente D.M. del 2 Marzo 2016, sostituendo alcuni articoli di quest’ultimo, individuando gli uffici e le direzioni generali, attribuendo a ciascuna di esse specifiche competenze e ridefinendo l’assetto organizzativo complessivo del Dipartimento. 

2. Confronto con il sistema previgente
Il confronto con il sistema previgente evidenzia la portata della riforma. Prima del D.M. del 2026, infatti, continuava a trovare applicazione il D.M. 2 Marzo 2016, adottato in attuazione del D.P.C.M. n.84 del 2015, il quale prevedeva un’organizzazione del DAP costruita su un numero inferiore di direzioni generali e caratterizzata da una maggiore concentrazione delle competenze. Le attività operative logistiche, tecniche e specialistiche del corpo di Polizia Penitenziaria, risultavano distribuite all’interno di Direzioni generali aventi funzioni più ampie, senza un’ autonoma struttura dirigenziale dedicata. Attualmente, grazie a quest’ultimo  provvedimento, tali funzioni vengono invece separate, specializzate e attribuite a Direzioni generali autonome, con l’obiettivo di rendere più efficiente il coordinamento operativo, logistico e tecnologico del Corpo di Polizia Penitenziaria, rafforzando quindi la capacità organizzativa dell’intero dipartimento. Il decreto rafforza il vertice dell’intero dipartimento, cioè l’ufficio del capo del DAP e le attività operative della polizia penitenziaria vengono spostate verso le due nuove direzioni generali. Gli uffici del capo del dipartimento sono infatti strutture di supporto al vertice dell’amministrazione penitenziaria, i quali assistono il capo del DAP nell’esercizio delle sue funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione e controllo. La nuova disciplina prevede una struttura articolata in otto uffici, tre divisioni e  una segreteria tecnica. Questa riorganizzazione si inserisce in un più ampio processo di ridefinizione dell’assetto del DAP, caratterizzato da una maggiore specializzazione delle funzioni e da una più precisa individuazione delle strutture deputate al supporto del vertice dipartimentale e al coordinamento delle attività della polizia penitenziaria. 

3. La Direzione generale del personale e della gestione dei beni 
Il provvedimento ministeriale interviene anche sulle direzioni generali già presenti nell’organizzazione del DAP,  ridefinendo le competenze in funzione del nuovo assetto. In particolare viene modificato l’Art. 5, rubricato “Direzione generale del personale”, alla quale rimangono attribuite le principali funzioni relative alla gestione del rapporto di servizio e all’ordinamento del personale, assunzioni e concorsi, trattamento economico e previdenza, ecc.. (comprese quelle concernenti il personale del Corpo di polizia Penitenziaria)  ma distinguendo le funzioni proprie della gestione del personale da quelle operative, specialistiche e tecnico-logistiche che vengono ricondotte alle nuove direzioni generali. 
Con la modifica dell’Art. 5-bis, inoltre, la Direzione generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria viene articolata in quattro uffici, con compiti per ciascuno indicati, a sostegno dell’attività del direttore generale.

4. Le novità degli Artt. 6 e 7
Interessante è anche l’Art 6, con cui viene organizzata la Direzione generale dei detenuti e del trattamento: ne vengono ridefinite le articolazioni interne, nonché le competenze relative alla gestione dei detenuti, al trattamento penitenziario, ai servizi sanitari, al lavoro e alle attività connesse all’esecuzione penale.
Inoltre, sostituendo integralmente l’Art. 7 del D.M. 2 Marzo 2016, il nuovo Decreto ridefinisce l’articolazione interna e le specifiche competenze della direzione generale della formazione e, quest’ultima, viene individuata quale struttura deputata ad assicurare l’unitarietà dei processi formativi rivolti al personale dell’Amministrazione penitenziaria,  della giustizia minorile e di comunità. Le sue principali funzioni sono ad esempio: formazione del personale, addestramento tecnico-operativo (con il quale gestisce i corsi di specializzazione e perfezionamento) e gestione delle scuole di formazione. 
Al suo interno vengono individuati tre uffici e due divisioni, cui sono attribuite competenze differenziate in relazione ai diversi settori della formazione. 
La riforma evidenzia pertanto una crescente articolazione e specializzazione delle attività formative: la formazione non viene considerata come un attività indistinta, ma viene organizzata in relazione alle diverse professionalità e alle differenti funzioni esercitate nell’ambito dell’esecuzione penale.  

5. La Direzione delle specialità e la Direzione generale dei servizi logistici e tecnici
L’istituzione delle due nuove Direzioni di cui gli Artt. 7-bis e 7-ter, segna il definitivo passaggio da un modello di gestione burocratico-amministrativa ad uno fortemente specialistico, impattando positivamente sull’Autonomia della polizia penitenziaria e sulla sua efficienza grazie alla nuova Direzione delle specialità ed in simultanea, con un conseguente aumento di sicurezza strategica tramite la Direzione generale dei servizi logistici e tecnici, la quale coordina le attività operative della Polizia Penitenziaria e  risponde alle minacce tecnologiche con l’inserimento di sitemi anti-drone, prevedendo una protezione perimetrale con l’obiettivo di bloccare l’uso illegittimo dei droni impiegati dalla criminalità per introdurre in carcere telefoni cellulari, sostanze stupefacenti e altri oggetti vietati; inoltre, vengono formalizzati investimenti e standard tecnici per apparati elettronici, radar di rilevamento, schermature e sistemi di interdizione  per inibire il volo non autorizzato sui siti detentivi. Questa Direzione studia e sperimenta nuove tecnologie per migliorare sicurezza, efficienza dei servizi, gestione delle dotazioni tecniche e le infrastrutture del corpo. 

In conclusione, la riforma non introduce nuove funzioni sostanziali della Polizia Penitenziaria, ma ridefinisce l’assetto organizzativo attraverso cui tali funzioni vengono esercitate e  le principali innovazioni risiedono in una maggior specializzazione delle strutture dirigenziali, nella distinzione fra attività operative e logistiche e rafforzamento del coordinamento nazionale del Corpo. 

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